Page 33 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Ciò nonostante,  come  accennato  sopra,  tale   – circostanza che, tuttavia, non è stata valorizzata
               orientamento  sembra  oggi essere  parzialmente   nell’ambito  della  relazione  illustrativa  al  Codice
               mutato,  avendo  preso  avvio  una  nuova  stagione   –, ma ha lasciato spazio alla flessibilità e ad una
               –  in realtà non così nuova,  come  si avrà  modo   valutazione  discrezionale  da  effettuarsi  caso  per
               di  precisare  nel  successivo  paragrafo  –  relativa   caso, in funzione delle caratteristiche peculiari del
               alla  qualificazione  del  PEF  come  elemento  non   progetto.
               indispensabile dei rapporti concessori.
                                                               Sempre secondo il citato orientamento, la natura
                                                               facoltativa   del   PEF   verrebbe   ulteriormente
                   3.  La  recente  funzione  “ancillare”  e   confermata dall’art. 193 dello stesso Codice che,
                      meramente eventuale del PEF              invece, impone espressamente la presentazione di
                                                               un PEF asseverato solo nell’ambito delle proposte
               Come  si  è  accennato  sopra,  la  “disfatta”  della   di finanza di progetto.
               granitica posizione sino ad oggi ricoperta dal PEF   Questa  disposizione  rafforza  l’idea  che  il  PEF
               deve essere ricondotta ad un inciso previsto all’art.   divenga essenziale solo in contesti specifici, dove
               182, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 e secondo   la  complessità  e  l’entità  del  progetto  richiedono
               il quale “i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a   una valutazione più approfondita della sostenibilità
               seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano   economica e finanziaria.
               economico-finanziario”.
                                                               L’analisi sistematica proposta dalle sopra richiamate
               È proprio in ragione di quel “a seconda dei casi”   decisione permette di comprendere come le diverse
               che la più recente giurisprudenza ha rivalutato il   norme, apparentemente disgiunte, potrebbero – in
               ruolo del PEF nell’ambito dei rapporti concessori,   realtà – integrarsi perfettamente per delineare un
               giungendo a  sostenere  il  suo ruolo meramente   quadro normativo coerente e flessibile.
               “eventuale”.
                                                               Il  PEF,  dunque,  non  è  sempre  richiesto,  ma
                                                               diventa uno strumento fondamentale in quei casi
                                                               in cui l’amministrazione  appaltante  lo ritenga
                Secondo tale orientamento, l’art. 182          indispensabile per garantire la corretta esecuzione
                                                               del contratto di concessione, soprattutto quando si
                del D. Lgs. n. 36/2023, stabilisce che         tratta di progetti complessi o di lunga durata.
                l’affidamento delle concessioni deve
                  avvenire tramite pubblicazione di            Del  resto,  si tratta  di un  orientamento  già
                 un apposito bando, specificando al            conosciuto nella vigenza del D. Lgs. n. 163/2006
               comma 5 che il PEF è una componente             che  all’articolo  143,  comma  7,  richiedeva  la
                       “meramente eventuale”                   presentazione di un PEF a corredo dell’offerta per le
                        (cfr. TAR Puglia, Lecce,               concessioni di lavori, ma tale obbligo si applica alle
                     Sez. II, 6 agosto 2024, n. 982)           concessioni  di servizi,  come  previsto  dall’articolo
                                                               30, ultimo comma, solo “in quanto compatibile”.

                                                               Questa   clausola  imponeva    di   valutare
                                                               concretamente  l’effettiva  utilità  di  un  piano
               Ciò implica che  la presenza di un  PEF tra  gli   economico-finanziario   rispetto   alla   gestione
               allegati del bando è subordinata a una valutazione   ordinaria  dei servizi nell’ottica del rispetto del
               discrezionale da  parte  della stazione  appaltante,   principio  di proporzionalità; il  PEF era  pertanto
               che  può  richiedere  il  PEF  solo  quando  lo  ritiene   considerato  non  necessario  quando  si  tratta  di
               necessario per la specifica concessione oggetto di   concessioni  relative  a  servizi  semplici  –  quale  la
               affidamento (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 11   gestione  di un  bar  –  che  richiedono  investimenti
               luglio 2024, n. 2132).                          nemmeno  lontanamente  comparabili  a  quelli  che
                                                               caratterizzano la concessione di lavori pubblici (cfr.
               Questo  principio  è  cruciale,  poiché  mira  a   Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 858).
               sostenere che il Legislatore non ha inteso imporre   Si  potrebbe  allora  ragionare  nell’ottica  che  il  più
               un obbligo generalizzato di predisposizione del PEF   recente orientamento giurisprudenziale non sembra

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