Page 33 - MediAppalti, Anno XIV - N. 6
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Il Punto Mediappalti
Ciò nonostante, come accennato sopra, tale – circostanza che, tuttavia, non è stata valorizzata
orientamento sembra oggi essere parzialmente nell’ambito della relazione illustrativa al Codice
mutato, avendo preso avvio una nuova stagione –, ma ha lasciato spazio alla flessibilità e ad una
– in realtà non così nuova, come si avrà modo valutazione discrezionale da effettuarsi caso per
di precisare nel successivo paragrafo – relativa caso, in funzione delle caratteristiche peculiari del
alla qualificazione del PEF come elemento non progetto.
indispensabile dei rapporti concessori.
Sempre secondo il citato orientamento, la natura
facoltativa del PEF verrebbe ulteriormente
3. La recente funzione “ancillare” e confermata dall’art. 193 dello stesso Codice che,
meramente eventuale del PEF invece, impone espressamente la presentazione di
un PEF asseverato solo nell’ambito delle proposte
Come si è accennato sopra, la “disfatta” della di finanza di progetto.
granitica posizione sino ad oggi ricoperta dal PEF Questa disposizione rafforza l’idea che il PEF
deve essere ricondotta ad un inciso previsto all’art. divenga essenziale solo in contesti specifici, dove
182, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 e secondo la complessità e l’entità del progetto richiedono
il quale “i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a una valutazione più approfondita della sostenibilità
seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economica e finanziaria.
economico-finanziario”.
L’analisi sistematica proposta dalle sopra richiamate
È proprio in ragione di quel “a seconda dei casi” decisione permette di comprendere come le diverse
che la più recente giurisprudenza ha rivalutato il norme, apparentemente disgiunte, potrebbero – in
ruolo del PEF nell’ambito dei rapporti concessori, realtà – integrarsi perfettamente per delineare un
giungendo a sostenere il suo ruolo meramente quadro normativo coerente e flessibile.
“eventuale”.
Il PEF, dunque, non è sempre richiesto, ma
diventa uno strumento fondamentale in quei casi
in cui l’amministrazione appaltante lo ritenga
Secondo tale orientamento, l’art. 182 indispensabile per garantire la corretta esecuzione
del contratto di concessione, soprattutto quando si
del D. Lgs. n. 36/2023, stabilisce che tratta di progetti complessi o di lunga durata.
l’affidamento delle concessioni deve
avvenire tramite pubblicazione di Del resto, si tratta di un orientamento già
un apposito bando, specificando al conosciuto nella vigenza del D. Lgs. n. 163/2006
comma 5 che il PEF è una componente che all’articolo 143, comma 7, richiedeva la
“meramente eventuale” presentazione di un PEF a corredo dell’offerta per le
(cfr. TAR Puglia, Lecce, concessioni di lavori, ma tale obbligo si applica alle
Sez. II, 6 agosto 2024, n. 982) concessioni di servizi, come previsto dall’articolo
30, ultimo comma, solo “in quanto compatibile”.
Questa clausola imponeva di valutare
concretamente l’effettiva utilità di un piano
Ciò implica che la presenza di un PEF tra gli economico-finanziario rispetto alla gestione
allegati del bando è subordinata a una valutazione ordinaria dei servizi nell’ottica del rispetto del
discrezionale da parte della stazione appaltante, principio di proporzionalità; il PEF era pertanto
che può richiedere il PEF solo quando lo ritiene considerato non necessario quando si tratta di
necessario per la specifica concessione oggetto di concessioni relative a servizi semplici – quale la
affidamento (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 11 gestione di un bar – che richiedono investimenti
luglio 2024, n. 2132). nemmeno lontanamente comparabili a quelli che
caratterizzano la concessione di lavori pubblici (cfr.
Questo principio è cruciale, poiché mira a Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 858).
sostenere che il Legislatore non ha inteso imporre Si potrebbe allora ragionare nell’ottica che il più
un obbligo generalizzato di predisposizione del PEF recente orientamento giurisprudenziale non sembra
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