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Mediappalti Il Punto
rinnovabile di un ulteriore anno ed eventuale Anche al fine di comprendere la portata dei
proroga tecnica, da aggiudicarsi in base al criterio rilievi mossi dall’ANAC alla stazione appaltante
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. destinataria dell’indagine, occorre ribadire che
l’appalto esaminato è stato espletato nella
Ai fini dell’indagine, l’ANAC ha chiesto alla vigenza del vecchio Codice dei contratti, quando
stazione appaltante di illustrare, tra l’altro, <<gli la normativa in tema di effettività ed efficacia delle
accertamenti ed i controlli concretamente verifiche in fase esecutiva era - come abbiamo
eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute avuto modo di vedere – senza dubbio più sfumata
nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte rispetto a quella attuale.
in sede di aggiudicazione o affidamento, indicando
le relative previsioni>>, nonché di trasmettere Ciononostante, nella delibera in esame, l’Autorità
<<documentazione che attesti i controlli ha concluso rilevando di aver riscontrato
effettuati dall’amministrazione in corso di <<approssimazioni e carenze nell’attività di
esecuzione nel rispetto della norma di riferimento direzione, controllo e verifica in fase di esecuzione
e secondo quanto specificatamente previsto nei del contratto da parte del Direttore dell’esecuzione
documenti contrattuali>>. e del Responsabile del procedimento, i quali non
risultano aver adeguatamente assolto alle funzioni
Tra la documentazione trasmessa, per gli aspetti di direzione, coordinamento e di controllo>>.
relativi ai controlli in fase esecutiva dei contratti,
sono stati inviati il verbale di avvio dell’esecuzione Per comprendere meglio le conclusioni cui è
del servizio, taluni verbali definiti “di accertamento giunta l’Autorità va esaminata la condotta posta in
dell’esecuzione dei servizi” con i relativi documenti essere dalla stazione appaltante. Secondo quanto
contabili e la documentazione relativa all’unica sostenuto dal RUP dell’appalto, gli accertamenti
penale applicata. sulla regolare esecuzione del servizio erano stati
svolti mediante sopralluoghi presso la sede oggetto
Oggetto di esame è stato, in primo luogo, del servizio, tramite una interlocuzione informale
il contenuto della documentazione di gara ma costante con il referente responsabile tecnico
predisposta dalla Regione Piemonte con specifico dell’Appaltatore, nonché con la verifica delle
riferimento alla fase esecutiva. ore/importo del servizio svolto mensilmente e
l’autorizzazione, per le vie brevi, alla fatturazione del
In merito ai controlli sull’esecuzione del servizio, corrispettivo dovuto per il servizio effettivamente
l’art. 8 del capitolato tecnico infatti individuava la svolto. Tuttavia, la stazione appaltante non ha
figura del Direttore dell’Esecuzione del contratto, prodotto alcun verbale di sopralluogo, ma soltanto
prevedendo che lo stesso avesse <<il compito di alcuni verbali “di accertamento esecuzione servizi”
approvare la pianificazione del servizio, nonché redatti ai sensi dell’art. 102 del d. lgs. 50/2016 e
assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per alcuni verbali “di accertamento regolare esecuzione
operare da parte della Stazione Appaltante>> e del servizio” redatti ai sensi dell’art. 111 comma 1
che dovesse <<verificare la corretta esecuzione del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 26 del D.M. 49/2018.
del contratto nonché fornire parere favorevole Secondo l’Autorità, non è stata prodotta alcuna
sull’andamento del servizio ai fini del pagamento documentazione in grado di testimoniare le verifiche
delle fatture e dell’applicazione delle penali>>. effettivamente eseguite, da cui poter evincere le
valutazioni ed i controlli specifici eseguiti nonché
L’art. 6 del capitolato, invece, prevedeva che il “i criteri di misurabilità ed i parametri oggettivi
DEC dovesse effettuare i necessari accertamenti utilizzati” per la verifica secondo quanto prescritto
e rilasciare il certificato attestante l’avvenuta dal Codice.
ultimazione delle prestazioni e che l’appalto fosse
soggetto a verifica di conformità, rinviando perciò In altre parole, l’ANAC denuncia il fatto che la
alla disciplina codicistica. Nel documento nessun documentazione prodotta si limiti ad attestare
richiamo veniva invece fatto alle Linee guida ANAC un controllo di carattere <<più formale che
n. 3 e al D.M. 49/2018. L’art. 9 del capitolato sostanziale, non idoneo alla luce dei contenuti
individuava infine, genericamente, le penalità per degli stessi a refertare adeguatamente e
l’appaltatore in caso di mancato adempimento alle con compiutezza ed esaustività gli esiti degli
prescrizioni contrattuali. accertamenti/verifiche operati/e>>.
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