Page 38 - MediAppalti, Anno XIV - N. 5
P. 38
Mediappalti Il Punto
2. (Segue). I compiti di verifica e del DEC, occorre rinviare all’Allegato II.14 del
controllo in fase esecutiva. Normativa Codice medesimo, intitolato “Direzione dei lavori
di riferimento e raffronto tra vecchio e e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità
nuovo Codice. La nuova disciplina. di svolgimento delle attività della fase esecutiva.
Collaudo e verifica di conformità”. Detto allegato,
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2023, la che richiama in gran parte il contenuto del D.M. n.
disciplina dei controlli in fase esecutiva è stata per 49/2018, resterà in vigore sino all’adozione di un
lo più confermata nei contenuti, arricchendosi di nuovo decreto ministeriale.
alcune previsioni specifiche.
In via preliminare va evidenziato il fatto che, Tornando alle norme di principio, l’art. 114 del
fondandosi l’impianto del nuovo Codice sul Codice prevede che l’esecuzione dei contratti
principio del risultato, secondo il quale aventi ad oggetto servizi o forniture è diretta
<<le stazioni appaltanti perseguono il risultato dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle
dell’affidamento del contratto e della sua prestazioni. Il RUP, nella fase dell’esecuzione, si
esecuzione con la massima tempestività e il avvale - ricorrendone i presupposti - del direttore
migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo>>, dell’esecuzione del contratto, del coordinatore in
la tempestiva ed efficace esecuzione di un appalto materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione
appare importante quanto se non di più della previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, del verificatore
procedura per il suo affidamento. Ne consegue che della conformità e accerta il corretto ed effettivo
il legislatore ha deciso di prestare molta attenzione svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
anche alla fase esecutiva, forse in passato un po’
trascurata, e a delineare meglio gli obblighi di Negli appalti di servizi e forniture <<le funzioni e i
verifica sul corretto svolgimento della stessa da compiti del direttore dell’esecuzione sono svolti, di
parte delle stazioni appaltanti. norma, dal RUP, che provvede, anche con l’ausilio
di uno o più direttori operativi individuati dalla
Norma di partenza è, anche in questo caso, l’art. stazione appaltante in relazione alla complessità
15 che disciplina la figura del Responsabile unico dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e
di progetto. Come è noto, il nuovo Codice consente al controllo tecnico contabile e amministrativo
ora la possibilità, ferma restando l’unicità del RUP, dell’esecuzione del contratto (…) assicurando la
di nominare un responsabile di procedimento regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in
per le fasi di programmazione, progettazione ed conformità ai documenti contrattuali>>.
esecuzione e un responsabile di procedimento
per la fase di affidamento, che coadiuvino il RUP. I casi in cui, per la particolare importanza del
La fase di esecuzione del contratto è poi contratto, connessa alla qualità o importo delle
specificamente disciplinata dagli artt. 114 e prestazioni, il direttore dell’esecuzione deve essere
seguenti del Codice, nei quali è previsto che, diverso dal RUP sono espressamente individuati
per la regolamentazione dettagliata dei compiti dall’Allegato II.14 sopra citato. 3
3. Allegato II.14 al D. lgs. n. 36/2023, art. 32: <<comma 2: Sono considerati servizi di particolare
importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo
tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati
dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per
quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla
stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i
soggetti che hanno curato l’affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi: a)
servizi di telecomunicazione; b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini; d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; e) servizi
di consulenza gestionale e affini; f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi; h) servizi alberghieri e
di ristorazione; i) servizi legali; l) servizi di collocamento e reperimento di personale; m) servizi sanitari e
sociali; n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
comma 3. Ferma restando l’individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare
importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro>>.
38