Page 54 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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               TAR Lazio Roma, Sez. V, 26/3/2024, n. 5959

               Accesso difensivo e valutazione della “stretta indispensabilità” della documentazione

               Nel  caso  del  c.d.  accesso  difensivo  “è  essenziale  dimostrare  non  già  un  generico  interesse  alla  tutela
               dei  propri  interessi  giuridicamente  rilevanti  quanto,  piuttosto,  la  “stretta  indispensabilità”  della  ridetta
               documentazione per apprestare determinate difese all’interno di in uno specifico giudizio. La valutazione di
               “stretta indispensabilità”, in altre parole, costituisce il criterio che regola il rapporto tra accesso difensivo e
               tutela della segretezza industriale e commerciale. Una simile valutazione va effettuata in concreto e verte, in
               particolare, sull’accertamento dell’eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto
               dell’istanza di accesso e le censure formulate. Come affermato anche dal Consiglio di Stato, Adunanza
               plenaria n. 4 del 18 marzo 2021, in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge
               n. 241 del 1990, deve però escludersi che sia sufficiente fare generico riferimento, nell’istanza di accesso, a
               non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure
               ancora  instaurando,  laddove  l’ostensione  del  documento  richiesto  dovrà  comunque  passare  attraverso
               un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la
               situazione finale che l’istante intende curare o tutelare. Trova quindi conferma la tesi di maggior rigore
               secondo  cui  deve  esservi  un  giudizio  di  stretto  collegamento  (o  nesso  di  strumentalità  necessaria)  tra
               documentazione  richiesta  e  situazione  finale  controversa:  la  parte  interessata,  in  tale  ottica,  dovrebbe
               allora onerarsi di dimostrare in modo intelligibile il collegamento necessario fra la documentazione richiesta
               e  le  proprie  difese.  E  tanto,  come  evidenziato  in  diverse  occasioni  dalla  giurisprudenza  amministrativa
               (cfr.  Cons.  Stato,  Sez.  IV,  14  maggio  2014,  n.  2472),  attraverso  una  sia  pur  minima  indicazione  delle
               “deduzioni difensive potenzialmente esplicabili”. In questo quadro l’onere della prova del suddetto nesso di
               strumentalità incombe – secondo il consueto criterio di riparto – su colui che agisce (in sede procedimentale,
               il richiedente l’accesso agli atti).”




               TAR Catania, 19/03/2024, n. 1099

               Il principio di rotazione vieta il secondo consecutivo affidamento (avente ad oggetto la stessa categoria di
               opere) e non il “terzo” affidamento da parte dell’operatore già affidatario di due consecutivi affidamenti

               “L’art. 49 del D.lgs. n. 36/2023 dispone che gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie
               avvengono nel rispetto del principio di rotazione e il successivo comma 2° specifica che, in applicazione
               del  citato  principio,  “è  vietato  l’affidamento  o  l’aggiudicazione  di  un  appalto  al  contraente  uscente  nei
               casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore
               merceologico,  oppure  nella  stessa  categoria  di opere,  oppure  nello stesso  settore  di servizi”.  I  “due
               consecutivi affidamenti” fanno, quindi, riferimento a quello da aggiudicare e a quello “immediatamente
               precedente” con la conseguenza che la disposizione vieta il secondo consecutivo affidamento (avente ad
               oggetto la stessa categorie di opere) e non - come dalla ravvisato dalla parte ricorrente (v. pag. 12- 13
               del ricorso introduttivo) - il “terzo” affidamento da parte dell’operatore già affidatario di due consecutivi
               affidamenti”, non rivenendosi, per una simile interpretazione, né elementi testuali, né elementi sistematici
               tenuto anche conto che la disposizione si pone in linea di continuità con la precedente regolamentazione
               di cui alle linee guida ANAC n. 4 che al punto 3.6 faceva espresso riferimento all’affidamento “precedente”
               e a quello “attuale”. Peraltro, in tal caso, la norma avrebbe utilizzato il termine “abbiano avuto”, piuttosto
               che  “abbiano”,  tempo  presente  che  “attualizza”  la  sequenza  temporale  al  momento  immediatamente
               precedente.”






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