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Mediappalti Pareri & Sentenze
TAR Lazio Roma, Sez. V, 26/3/2024, n. 5959
Accesso difensivo e valutazione della “stretta indispensabilità” della documentazione
Nel caso del c.d. accesso difensivo “è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela
dei propri interessi giuridicamente rilevanti quanto, piuttosto, la “stretta indispensabilità” della ridetta
documentazione per apprestare determinate difese all’interno di in uno specifico giudizio. La valutazione di
“stretta indispensabilità”, in altre parole, costituisce il criterio che regola il rapporto tra accesso difensivo e
tutela della segretezza industriale e commerciale. Una simile valutazione va effettuata in concreto e verte, in
particolare, sull’accertamento dell’eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto
dell’istanza di accesso e le censure formulate. Come affermato anche dal Consiglio di Stato, Adunanza
plenaria n. 4 del 18 marzo 2021, in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge
n. 241 del 1990, deve però escludersi che sia sufficiente fare generico riferimento, nell’istanza di accesso, a
non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure
ancora instaurando, laddove l’ostensione del documento richiesto dovrà comunque passare attraverso
un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la
situazione finale che l’istante intende curare o tutelare. Trova quindi conferma la tesi di maggior rigore
secondo cui deve esservi un giudizio di stretto collegamento (o nesso di strumentalità necessaria) tra
documentazione richiesta e situazione finale controversa: la parte interessata, in tale ottica, dovrebbe
allora onerarsi di dimostrare in modo intelligibile il collegamento necessario fra la documentazione richiesta
e le proprie difese. E tanto, come evidenziato in diverse occasioni dalla giurisprudenza amministrativa
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2472), attraverso una sia pur minima indicazione delle
“deduzioni difensive potenzialmente esplicabili”. In questo quadro l’onere della prova del suddetto nesso di
strumentalità incombe – secondo il consueto criterio di riparto – su colui che agisce (in sede procedimentale,
il richiedente l’accesso agli atti).”
TAR Catania, 19/03/2024, n. 1099
Il principio di rotazione vieta il secondo consecutivo affidamento (avente ad oggetto la stessa categoria di
opere) e non il “terzo” affidamento da parte dell’operatore già affidatario di due consecutivi affidamenti
“L’art. 49 del D.lgs. n. 36/2023 dispone che gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie
avvengono nel rispetto del principio di rotazione e il successivo comma 2° specifica che, in applicazione
del citato principio, “è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei
casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore
merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”. I “due
consecutivi affidamenti” fanno, quindi, riferimento a quello da aggiudicare e a quello “immediatamente
precedente” con la conseguenza che la disposizione vieta il secondo consecutivo affidamento (avente ad
oggetto la stessa categorie di opere) e non - come dalla ravvisato dalla parte ricorrente (v. pag. 12- 13
del ricorso introduttivo) - il “terzo” affidamento da parte dell’operatore già affidatario di due consecutivi
affidamenti”, non rivenendosi, per una simile interpretazione, né elementi testuali, né elementi sistematici
tenuto anche conto che la disposizione si pone in linea di continuità con la precedente regolamentazione
di cui alle linee guida ANAC n. 4 che al punto 3.6 faceva espresso riferimento all’affidamento “precedente”
e a quello “attuale”. Peraltro, in tal caso, la norma avrebbe utilizzato il termine “abbiano avuto”, piuttosto
che “abbiano”, tempo presente che “attualizza” la sequenza temporale al momento immediatamente
precedente.”
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