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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. III, 15/03/2024, n. 2544
La centrale di committenza è direttamente responsabile della legittimità delle procedure, sulla quale grava,
di conseguenza, l’onere risarcitorio
“ ... La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di
affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle
disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile”. La norma, dunque, fa gravare
sulla Centrale di committenza l’onere del rispetto dei principi e delle regole introdotte dal Codice dei
contratti pubblici, con la conseguenza che l’errore sull’esclusione di un operatore economico dalla gara o
sulla aggiudicazione della procedura non può che gravare sulla stessa Centrale. La disposizione riprende
il Considerando n. 69 della direttiva n. 24 del 2014, secondo cui “Occorre inoltre stabilire regole per
ripartire tra la Centrale di committenza e le amministrazioni aggiudicatrici che ad essa fanno direttamente
o indirettamente ricorso la responsabilità di vigilare sull’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente
direttiva. Nel caso in cui la responsabilità esclusiva per lo svolgimento delle procedure di appalto competa
alla Centrale di committenza, la stessa è anche esclusivamente e direttamente responsabile della legittimità
delle procedure. Se un’amministrazione aggiudicatrice gestisce alcune parti della procedura, ad esempio
la riapertura della gara nell’ambito di un accordo quadro o l’aggiudicazione dei singoli appalti basata su un
sistema dinamico di acquisizione, la stessa amministrazione dovrebbe continuare ad essere responsabile
per le fasi che gestisce.”. Nel caso all’esame del Collegio non è dubbio che la procedura di gara è stata
svolta dal Consorzio, che ha proceduto anche alla revoca dell’aggiudicazione (rispettivamente, determina
17 gennaio 2020, n. 14, e determina 17 febbraio 2020, n. 34), e che, quindi, è responsabile della stessa.
L’onere risarcitorio non può, quindi, che gravare sul Consorzio (fatti salvi i successivi rapporti con il Comune
che dell’attività del Consorzio ha beneficiato).”
TAR Lombardia Brescia, Sez. II, 12/3/2024, n. 89
Art. 11 del d.lgs. 36/2023: Valutazione in ordine all’equivalenza delle tutele in caso di CCNL differenti
“in base all’art. 11 commi 3 e 4 del Dlgs. n. 36/2023, il ribasso inserito nell’offerta non può essere
ottenuto in danno dei lavoratori mediante l’applicazione di un CCNL che, essendo incoerente rispetto alle
lavorazioni, comporti minori tutele economiche e normative; … la suddetta norma determina certamente
una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, ma non può essere interpretata in senso
eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al
principio di massima partecipazione. Si ritiene pertanto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL
anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro
settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva (giuridica ed economica), il trattamento
dei lavoratori impiegati in tale gara non sia deteriore rispetto a quello dei CCNL individuati dalla stazione
appaltante, e vi sia corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto;
… occorre precisare ulteriormente che non è necessaria la parità di retribuzione, in quanto tale condizione
sarebbe equivalente all’imposizione di un CCNL unico. Gli stessi CCNL indicati nel disciplinare di gara
contengono significative differenze di retribuzione, una volta raffrontati i livelli di inquadramento;”
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