Page 55 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Consiglio di Stato, Sez. III, 15/03/2024, n. 2544

               La centrale di committenza è direttamente responsabile della legittimità delle procedure, sulla quale grava,
               di conseguenza, l’onere risarcitorio

               “ ... La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di
               affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle
               disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile”. La norma, dunque, fa gravare
               sulla  Centrale  di committenza  l’onere  del  rispetto  dei  principi e  delle  regole  introdotte  dal  Codice  dei
               contratti pubblici, con la conseguenza che l’errore sull’esclusione di un operatore economico dalla gara o
               sulla aggiudicazione della procedura non può che gravare sulla stessa Centrale. La disposizione riprende
               il  Considerando  n.  69  della  direttiva  n.  24  del  2014,  secondo  cui  “Occorre  inoltre  stabilire  regole  per
               ripartire tra la Centrale di committenza e le amministrazioni aggiudicatrici che ad essa fanno direttamente
               o indirettamente ricorso la responsabilità di vigilare sull’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente
               direttiva. Nel caso in cui la responsabilità esclusiva per lo svolgimento delle procedure di appalto competa
               alla Centrale di committenza, la stessa è anche esclusivamente e direttamente responsabile della legittimità
               delle procedure. Se un’amministrazione aggiudicatrice gestisce alcune parti della procedura, ad esempio
               la riapertura della gara nell’ambito di un accordo quadro o l’aggiudicazione dei singoli appalti basata su un
               sistema dinamico di acquisizione, la stessa amministrazione dovrebbe continuare ad essere responsabile
               per le fasi che gestisce.”. Nel caso all’esame del Collegio non è dubbio che la procedura di gara è stata
               svolta dal Consorzio, che ha proceduto anche alla revoca dell’aggiudicazione (rispettivamente, determina
               17 gennaio 2020, n. 14, e determina 17 febbraio 2020, n. 34), e che, quindi, è responsabile della stessa.
               L’onere risarcitorio non può, quindi, che gravare sul Consorzio (fatti salvi i successivi rapporti con il Comune
               che dell’attività del Consorzio ha beneficiato).”





               TAR Lombardia Brescia, Sez. II, 12/3/2024, n. 89

               Art. 11 del d.lgs. 36/2023: Valutazione in ordine all’equivalenza delle tutele in caso di CCNL differenti

               “in  base  all’art.  11  commi  3  e  4  del  Dlgs.  n.  36/2023,  il  ribasso  inserito  nell’offerta  non  può  essere
               ottenuto in danno dei lavoratori mediante l’applicazione di un CCNL che, essendo incoerente rispetto alle
               lavorazioni, comporti minori tutele economiche e normative; … la suddetta norma determina certamente
               una  limitazione  della  libertà  di  organizzazione  aziendale,  ma  non  può  essere  interpretata  in  senso
               eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al
               principio di massima partecipazione. Si ritiene pertanto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL
               anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro
               settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva (giuridica ed economica), il trattamento
               dei lavoratori impiegati in tale gara non sia deteriore rispetto a quello dei CCNL individuati dalla stazione
               appaltante, e vi sia corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto;
               … occorre precisare ulteriormente che non è necessaria la parità di retribuzione, in quanto tale condizione
               sarebbe  equivalente  all’imposizione  di  un  CCNL  unico.  Gli  stessi  CCNL  indicati  nel  disciplinare  di  gara
               contengono significative differenze di retribuzione, una volta raffrontati i livelli di inquadramento;”












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