Page 59 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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                        Un operatore economico di              Di seguito la descrizione del modello di
               3        dotato di spid, come accede alle       di strumenti  e  comunicazioni  che  permettono  lo
                                                               funzionamento  del  nodo  eIDAS  (cioè,  l’insieme
                        uno stato membro dell’UE, non
                                                               scambio e la verifica delle informazioni), nel caso
                        piattaforme per partecipare ad una
                                                               in cui un utente italiano richieda di fruire il servizio
                        procedura di gara?
                                                               online di un altro stato membro della UE (e viceversa
                                                               di un  cittadino straniero  che  chiede  di accedere
               Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento   a  fornitori  di  servizi  italiani  –  pubblici  o  privati).
               Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, (detto   L’utente  italiano richiede l’accesso  al servizio di
               Regolamento  eIDAS)  disciplina  l’interazione  tra  i   uno  stato  membro  UE.  Il service  provider  dello
               vari sistemi di riconoscimento delle identità digitali   stato membro invia una richiesta al proprio nodo
               degli stati membri UE. Già nei considerando  del   eIDAS. Il nodo eIDAS dello stato membro chiede
               Regolamento  viene  focalizzato  lo  scopo  primario   all’utente italiano il suo paese di provenienza.  Nel
               della norma, come ad es. nel considerando n. 14   momento in cui l’utente seleziona il proprio paese
               “Occorre che il presente regolamento fissi talune   di provenienza, Il nodo eIDAS dello stato membro
               condizioni in  merito  all’obbligo  di riconoscimento   inoltra una richiesta al nodo eIDAS italiano. Il nodo
               dei  mezzi  di  identificazione  elettronica  e  alle   eIDAS  italiano  risponde  alla  richiesta  del  nodo
               modalità  di  notifica  dei  regimi  di  identificazione   eIDAS dello stato membro interpellando l’identity
               elettronica.  È opportuno  che  tali condizioni   provider del richiedente, per l’autenticazione. Una
               aiutino gli Stati membri a costruire la necessaria   volta che l’autenticazione è andata a buon fine, il
               fiducia  nei  rispettivi  regimi  di  identificazione   nodo  eIDAS  italiano  invia  una  conferma  al  nodo
               elettronica  e  a  riconoscere  reciprocamente  i   eIDAS dello stato membro, che a sua volta inoltra
               mezzi  di  identificazione  elettronica  che  fanno   la conferma al service provider. Il service provider
               parte  dei  regimi  notificati.  È  opportuno  che  il   permette  all’utente  italiano l’accesso  al servizio
               principio del  riconoscimento  reciproco  si applichi   richiesto. Tutto ciò si svolge in pochi secondi, quelli
               ove  il  regime  di  identificazione  elettronica  dello   a cui siamo tutti abituati oggigiorno, necessari per
               Stato  membro  notificante  soddisfi  le  condizioni   effettuare l’accesso ad una applicazione.
               di  notifica  e  la  notifica  sia  stata  pubblicata  nella
               Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, il
               principio del riconoscimento  reciproco  dovrebbe
               riguardare  esclusivamente  l’autenticazione  nei
               servizi  online…”  e  ancora  nel  considerando  n.
               20  “È opportuno  che  la cooperazione  degli Stati
               membri agevoli l’interoperabilità tecnica dei regimi
               di  identificazione  elettronica  notificati,  al  fine  di
               promuovere un elevato livello di fiducia e sicurezza,
               in funzione del grado di rischio. È opportuno che
               lo scambio di informazioni e la condivisione delle
               migliori  prassi  fra  Stati  membri,  finalizzati  al
               riconoscimento reciproco dei regimi, facilitino tale
               cooperazione.”
               Gli  obblighi  derivanti dalla normativa  dell’Unione
               europea  hanno imposto a  tutte  le pubbliche
               amministrazioni  che  rendono   accessibili  i
               propri  servizi  online  con  credenziali  SPID  di
               livello  2  o  3  (come  anche  attraverso  la  carta  di
               identità  elettronica),  hanno  l’obbligo  di  rendere
               accessibili detti servizi anche con gli strumenti di
               autenticazione  notificati  dagli  altri  Stati  membri.
               Non rispettare tale obbligo, implica esporsi a una
               procedura di infrazione per violazione dell’articolo
               6 del regolamento eIDAS (n.910/2014).


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