Page 53 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti





               Pareri &                     PARERI

               Sentenze                       E SEN
                                                TENZE





























               TAR Calabria, Reggio Calabria, 29/3/2024, n. 255

               Modalità applicative della clausola sociale

               “La giurisprudenza amministrativa ha interpretato la portata obbligatoria della clausola sociale nei seguenti
               termini:
               - la clausola cd. sociale va formulata e intesa in maniera elastica e non rigida, rimettendo all’operatore
               economico  concorrente  finanche  la  valutazione  in  merito  all’assorbimento  dei  lavoratori  impiegati  dal
               precedente aggiudicatario, anche perché solo in questi termini essa è conforme al criterio secondo cui
               l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà
               d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria
               organizzazione  produttiva,  al  fine  di  realizzare  economie  di  costi  da  valorizzare  a  fini  competitivi  nella
               procedura di affidamento dell’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2023 n. 9790; parere Cons.
               Stato 21 novembre 2018 n. 2-OMISSIS-3).
               - ciò significa che la clausola sociale non obbliga l’aggiudicatario ad assumere tutto il personale in carico
               all’appaltatore  uscente  né  tanto  meno  ad  applicargli le medesime  condizioni  contrattuali  e  lo stesso
               inquadramento né, infine, a riconoscergli l’anzianità pregressa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2020,
               n. 6761; Id, 16 gennaio 2020 n. 389);
               - deve essere necessariamente rimessa al concorrente la scelta sulle modalità di attuazione della clausola
               sociale,  incluso  l’inquadramento  da  attribuire  ai  lavoratori,  spettando  allo  stesso  operatore  l’onere  di
               formulare la proposta contrattuale anche attraverso il progetto di assorbimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1
               settembre 2020 n. 5338), residuando soltanto un obbligo di salvaguardare i livelli retributivi dei lavoratori
               riassorbiti in modo adeguato e congruo;
               - la cognizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto esclusivamente la fase di scelta del contraente,
               si arresta  necessariamente  all’accertamento  precedentemente  compiuto  sulla legittimità della clausola
               sociale inserita nel bando di gara; in che modo l’imprenditore subentrante dia seguito all’impegno assunto
               con la stazione appaltante di riassorbire i lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario (id est, come
               abbia rispettato la clausola sociale) attiene, infatti, alla fase di esecuzione del contratto, con conseguente
               giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (cfr. TAR Napoli, sez. II, 1 giugno 2020,
               n. 2143).”

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