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Mediappalti Pareri & Sentenze
TAR Lombardia Brescia, Sez. II, 4/3/2024, n. 165
Criteri sintomatici idonei ad evidenziare la sussistenza in concreto dell’interesse transfrontaliero
“Il legislatore non ha fornito una definizione dell’interesse transfrontaliero certo.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tuttavia, attraverso vari interventi negli anni, ha fornito una serie
di criteri sintomatici idonei ad evidenziarne la sussistenza in concreto, quali:
La consistenza dell’appalto, l’ubicazione dei lavori in luogo idoneo ad attrarre l’interesse di operatori esteri,
le caratteristiche tecniche dell’appalto, presenza di frontiere che attraversano centri urbani situati sul
territorio di stati membri. (v. in tal senso sentenze del 15 maggio 2008 SECAP e Santorso, C-147/06
e C-148/06, EU:C2008:277 punti 20 e 21; 11/12/2014 C-113/13, EU:C:2014:2440, punti 45 e 46;
18/12/2014, C-470/13, EU:C:2014:269 punto 32; 16/04/2015, C-278/14, EU:C:2015:228 punto 16).
Rispetto ai criteri sopra enunciati, quello relativo alla consistenza economica dell’appalto rappresenta
senza dubbio non solo il criterio principale ma anche il parametro sulla base del quale valutare l’incidenza
probatoria degli altri elementi sintomatici presenti nella fattispecie. Invero, l’elemento economico,
ponendo il contratto al di sotto o al di sopra della soglia di rilevanza europea, rappresenta l’unico indice
espresso a cui il legislatore affida la presunta esistenza dell’interesse transfrontaliero e la conseguente
applicazione integrale delle direttive comunitarie allo scopo di tutelare la concorrenza e il mercato. Ciò al
fine di rispondere all’esigenza di garantire che tutti gli operatori economici, stabiliti nel territorio dell’Unione
europea, abbiano le medesime possibilità di accesso alle procedure di evidenza pubblica bandite all’interno
degli stati membri. Tanto più l’importo della gara è elevato, tanto maggiore è l’interesse del legislatore a
consentire che a tale gara possano partecipare, in condizioni di parità, tutti gli operatori economici. (..)
l’interesse commerciale degli operatori esteri è concretamente sollecitato quando la base d’asta assuma
una consistenza economica così elevata per un appalto di lavori da eseguirsi in un ambito territoriale ad
altissimo tasso d’imprenditorialità nazionale ed estera.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
Parere di precontenzioso n. 85 del 20 febbraio 2024
UPREC-PRE 24/2024/S/PREC
“appalto pubblico – servizi – bando – divisione in lotti – motivazione mancata suddivisione”
“Sebbene la suddivisione in lotti rappresenti uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo
della massima partecipazione alle gare, è altrettanto indubbio che tale principio non costituisca un precetto
inviolabile, né possa comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui godono le stazioni
appaltanti nella predisposizione degli atti di gara in funzione degli interessi sottesi alla domanda pubblica,
assumendo, piuttosto, la natura di principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie. Ne
discende che il sindacato sulla scelta delle amministrazioni aggiudicatrici di non suddividere un appalto in
lotti va svolto sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità in quanto a venire in rilievo è un potere
discrezionale che involge valutazioni di carattere tecnico-amministrativo rientranti nella sfera riservata
all’amministrazione che esprime con adeguata motivazione.”
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