Page 56 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               TAR Lombardia Brescia, Sez. II, 4/3/2024, n. 165

               Criteri sintomatici idonei ad evidenziare la sussistenza in concreto dell’interesse transfrontaliero

               “Il legislatore non ha fornito una definizione dell’interesse transfrontaliero certo.
               La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tuttavia, attraverso vari interventi negli anni, ha fornito una serie
               di criteri sintomatici idonei ad evidenziarne la sussistenza in concreto, quali:
               La consistenza dell’appalto, l’ubicazione dei lavori in luogo idoneo ad attrarre l’interesse di operatori esteri,
               le  caratteristiche  tecniche  dell’appalto,  presenza  di  frontiere  che  attraversano  centri  urbani  situati  sul
               territorio  di  stati  membri.  (v.  in  tal  senso  sentenze  del  15  maggio  2008  SECAP  e  Santorso,  C-147/06
               e  C-148/06,  EU:C2008:277  punti  20  e  21;  11/12/2014  C-113/13,  EU:C:2014:2440,  punti  45  e  46;
               18/12/2014,  C-470/13,  EU:C:2014:269  punto  32;  16/04/2015,  C-278/14,  EU:C:2015:228  punto  16).
               Rispetto  ai  criteri  sopra  enunciati,  quello  relativo  alla  consistenza  economica  dell’appalto  rappresenta
               senza dubbio non solo il criterio principale ma anche il parametro sulla base del quale valutare l’incidenza
               probatoria  degli  altri  elementi  sintomatici  presenti  nella  fattispecie.  Invero,  l’elemento  economico,
               ponendo il contratto al di sotto o al di sopra della soglia di rilevanza europea, rappresenta l’unico indice
               espresso a cui il legislatore affida la presunta esistenza dell’interesse transfrontaliero e la conseguente
               applicazione integrale delle direttive comunitarie allo scopo di tutelare la concorrenza e il mercato. Ciò al
               fine di rispondere all’esigenza di garantire che tutti gli operatori economici, stabiliti nel territorio dell’Unione
               europea, abbiano le medesime possibilità di accesso alle procedure di evidenza pubblica bandite all’interno
               degli stati membri. Tanto più l’importo della gara è elevato, tanto maggiore è l’interesse del legislatore a
               consentire che a tale gara possano partecipare, in condizioni di parità, tutti gli operatori economici. (..)
               l’interesse commerciale degli operatori esteri è concretamente sollecitato quando la base d’asta assuma
               una consistenza economica così elevata per un appalto di lavori da eseguirsi in un ambito territoriale ad
               altissimo tasso d’imprenditorialità nazionale ed estera.”




               Autorità Nazionale Anticorruzione

               Parere di precontenzioso n. 85 del 20 febbraio 2024
               UPREC-PRE 24/2024/S/PREC

               “appalto pubblico – servizi – bando – divisione in lotti – motivazione mancata suddivisione”


               “Sebbene la suddivisione in lotti rappresenti uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo
               della massima partecipazione alle gare, è altrettanto indubbio che tale principio non costituisca un precetto
               inviolabile, né possa comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui godono le stazioni
               appaltanti nella predisposizione degli atti di gara in funzione degli interessi sottesi alla domanda pubblica,
               assumendo,  piuttosto,  la natura  di principio generale  adattabile alle peculiarità  del caso  di specie.  Ne
               discende che il sindacato sulla scelta delle amministrazioni aggiudicatrici di non suddividere un appalto in
               lotti va svolto sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità in quanto a venire in rilievo è un potere
               discrezionale  che  involge  valutazioni  di  carattere  tecnico-amministrativo  rientranti  nella  sfera  riservata
               all’amministrazione che esprime con adeguata motivazione.”












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