Page 39 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti





               La locazione finanziaria nel nuovo codice

               per la realizzazione di opere pubbliche




               di Stefano de Marinis                                                              IL
                                                                                                PUN
                                                                                                TO



























               Tra le modifiche apportate dal d.lgs. n.36 del 2023   a  garantire  l’equilibrio  dei  conti  pubblici  senza
               alla  precedente  disciplina  dei  contratti  pubblici    poter  distinguere  il  debito  destinato  a  favorire
               merita  senz’altro  un  commento  quanto  previsto   la  crescita,  l’utilizzo  di  formule  contrattuali
               all’articolo 196, in tema di locazione finanziaria.  innovative, in via di principio ascrivibili al contesto
                                                               del  cosiddetto  Partenariato  Pubblico  Privato,
               Ci si riferisce allo schema contrattuale noto come   veniva  dalla  stessa  Commissione  per  altra  via
               leasing  in  costruendo,  definizione  che  compare   favorito  promuovendone   l’utilizzo  al  fine  di
                                                                                     1
               anche nella relazione del Consiglio di Stato che   rendere compatibile il controllo della spesa con la
               accompagna il nuovo codice, corrispondente ad   crescita.
               una scelta operata dal legislatore fin dal 2006 volta
               ad  introdurre  una  formula  civilistica  in  grado  di   In questo senso la presenza del (co)finanziamento
               valorizzare il contributo del finanziamento privato   privato, in grado di selezionare gli investimenti
               per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche,  ovvero   (enucleando   il   cosiddetto   “debito   buono”)
               destinate  all’utilizzo  pubblico,  quale  alternativa   unitamente al fatto che l’erogazione del servizio alla
               allo  strumento  del  contraente  generale  su  cui,   collettività costituiva condizione necessaria per il
               per  finalità  analoghe,  si  era  puntato  negli  anni   suo recupero, a determinate condizioni consentiva
               immediatamente precedenti.                      di classificare l’operazione come privata, quindi di
               In un clima di forte limitazione della spesa pubblica,   non contabilizzarla nel debito pubblico (of balance)
               dettato  dalle  restrittive  politiche  comunitarie  -   assicurandone la realizzazione fuori dai vincoli di
               all’epoca perseguite con particolare rigore - volte   bilancio.





               1.In specie tramite EPEC, che é il centro europeo di competenze in materia di Partenariato Pubblico Privato
               che fa parte dei servizi di consulenza della Banca europea per gli investimenti (BEI). Trattasi di un’iniziativa
               che  dal 2008 coinvolge anche la Commissione europea, gli Stati membri dell’UE, i paesi candidati e alcuni
               altri Stati. L’EPEC contribuisce a rafforzare la capacità dei suoi membri del settore pubblico di effettuare
               operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP).

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