Page 14 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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Mediappalti Sotto la lente
1. Il principio di applicazione dei Contratti imporre l’applicazione di un determinato contratto
Collettivi Nazionali: il confronto con la collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora
disciplina precedente una o più tipologie di contratti collettivi possano
anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni
Le norme di riferimento contenute nel d.lgs. n. oggetto del servizio da affidare” (TAR Piemonte,
36/2023, che recepiscono il criterio direttivo sopra sez. I, 20 dicembre 2023, n. 1021).
esposto, sono l’articolo 11 e l’articolo 57.
Sulla stessa scia il Consiglio di Stato ha chiarito
L’articolo 11 del D.lgs. n.36/2023 prevede il che “Se è riconducibile alla discrezionalità della
“Principio di applicazione dei contratti collettivi amministrazione appaltante fissare i contenuti dei
nazionali di settore” e al comma 1 stabilisce servizi da affidare mediante gara, quale aspetto
che “Al personale impiegato nei lavori, servizi e caratteristico del merito amministrativo e sebbene
forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni all’interno di queste scelte si collochi anche quella
è applicato il contratto collettivo nazionale dei requisiti da richiedere per l’espletamento dei
e territoriale in vigore per il settore e per servizi oggetto di una gara, tuttavia non rientra nella
la zona nella quale si eseguono le prestazioni discrezionalità dell’amministrazione appaltante
di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori anche quella di imporre o di esigere un determinato
e dei prestatori di lavoro comparativamente più contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più
rappresentative sul piano nazionale e quello qualora una o più tipologie di contratti collettivi
il cui ambito di applicazione sia strettamente possano anche solo astrattamente adattarsi alle
connesso con l’attività oggetto dell’appalto prestazioni oggetto del servizio da affidare (v.
o della concessione svolta dall’impresa anche in Cons. Stato, V, 23 luglio 2018, n. 4443)” (Cons.
maniera prevalente.”. Stato, sez. V, 10 dicembre 2020, n.7909).
Lo stesso principio era già contemplato dal Codice Al tempo stesso, già nella vigenza del Codice
previgente all’articolo 30, comma 4 (“Al personale previgente era chiara la ratio della richiesta di
impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di applicazione del corretto CCNL in quanto “La
appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto corretta applicazione dei contratti collettivi
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il conformemente alle rispettive sfere di applicabilità
settore e per la zona nella quale si eseguono le costituisce condizione imprescindibile per il
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei regolare funzionamento del mercato del lavoro
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente e per il dispiegarsi di una leale concorrenza tra
più rappresentative sul piano nazionale e quelli imprese”.
il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della
concessione svolta dall’impresa anche in maniera L’articolo 11 del D.lgs. n.36/2023
prevalente.”). recepisce l’orientamento
giurisprudenziale formatosi sul
Sull’applicazione di tale norma si era già consolidato
un indirizzo giurisprudenziale volto a garantire Codice previgente e prevede
un equilibrio tra tutela dei lavoratori e libertà di l’applicazione del CCNL in vigore
impresa. per il settore e la zona nel quale si
eseguono le prestazioni, stipulato
In particolare, è stato di recente affermato che dalle associazioni comparativamente
“L’applicazione di un determinato contratto
collettivo non può essere imposta dalla lex più rappresentative e il cui ambito
specialis alle imprese concorrenti quale requisito di applicazione sia strettamente
di partecipazione né la mancata applicazione connesso con l’attività oggetto
di questo può essere a priori sanzionata dalla dell’appalto. A differenza della
stazione appaltante con l’esclusione, sicché precedente disciplina chiede
deve negarsi in radice che l’applicazione di un espressamente alle Stazioni
determinato contratto collettivo anziché di un
altro possa determinare, in sé, l’inammissibilità Appaltanti di indicare il CCNL
dell’offerta; non rientra, quindi, nella discrezionalità applicabile negli atti di gara.
dell’amministrazione appaltante la facoltà di
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