Page 9 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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La disposizione conferma quindi che oltre alla In questo senso nella previsione iniziale – del
responsabilità del responsabile di fase, il RUP primo periodo -, redatta dagli estensori del comma
risponde comunque – visto che l’errore, se 4 dell’articolo 15 si legge che “Ferma restando
provato, sarà determinato da un non corretto l’unicità del RUP e se il RUP lo richiede, le stazioni
esercizio della funzione di supervisione, appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo
indirizzo o coordinamento che spetta al il proprio ordinamento, nominano un responsabile
responsabile unico -. di procedimento per le fasi di programmazione,
progettazione ed esecuzione e un responsabile di
procedimento per la fase di affidamento.
Gli estensori del codice spiegano la Le relative responsabilità sono ripartite in base ai
necessità di nuovi, chirurgicamente compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le
individuati, collaboratori del RUP in funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento
relazione al “nuovo” ruolo acquisito del RUP.”
da questa figura. L’iniziale previsione, quindi, rimetteva al RUP,
ed alla sua valutazione tecnica, la decisione se
richiedere o meno la nomina di uno o di tutti e due
responsabili di fasi.
2. La necessità di dotarsi di modelli
organizzativi La previsione, è bene annotarlo, non ha incontrato
il favore dell’ANAC e dell’ANCI che hanno ritenuto
La seconda sottolineatura, di necessaria che con le figure in parola si creasse un doppione
considerazione per il RUP che ritenesse di avere nei ruoli e, soprattutto, il pericolo di una non chiara
necessità del responsabile di fase (o dei responsabili riconduzione della responsabilità.
di fase) per la complessità dell’incarico assegnato,
è quella relativa alla necessità di dotarsi, da parte Tale impostazione – nonostante la chiara indicazione
della stazione appaltante/ente concedente, di non della sentenza della Cassazione n. 166/2019 -, in
ben definiti modelli organizzativi. realtà non appare totalmente condivisibile, anche
Da qui la domanda spontanea: senza l’adozione se i rischi di una non chiara gestione rimangono.
di un previo modello organizzativo la stazione
appaltante/ente concedente non può nominare i
responsabili di fase?
L’iniziale previsione codicistica,
La precisazione, non deve essere sottovalutato, quindi, rimetteva al RUP, ed alla sua
si deve ad una modifica apportata in fase di valutazione tecnica, la decisione se
approvazione del codice visto che nello schema richiedere o meno la nomina di uno o
originario gli estensori hanno previsto la massima di tutti e due responsabili di fasi.
semplificazione circa la prerogativa in parola.
Ed è probabilmente il riferimento al pericolo
La seconda sottolineatura, di di una confusione di ruoli e/o di una azione
necessaria considerazione per “anarchica” dei RUP che potrebbero essere indotti,
il RUP che ritenesse di avere avendone le prerogative, a richiedere la nomina di
necessità del responsabile di fase responsabili di fase a prescindere da una analisi
accorta ed oggettiva sulle effettive esigenze che
(o dei responsabili di fase) per la ha indotto il legislatore ad apportare la modifica
complessità dell’incarico assegnato, prospettata relativa alla necessità di un modulo
è quella relativa alla necessità organizzativo.
di dotarsi, da parte della stazione
appaltante/ente concedente, di non La disposizione o, meglio, la sua applicazione
pratica richiede un necessario approfondimento su
ben definiti modelli organizzativi. quale possa essere questo modulo organizzativo.
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