Page 72 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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               7        Quali le incompatibilità per il        In  particolare,  può  ritenersi  che  la  ratio  della

                                                               norma sia volta ad evitare che un soggetto che
                        ruolo di componente del Collegio
                                                               abbia svolto un ruolo determinante nella verifica
                        Consultivo Tecnico?
                                                               della progettazione possa  pronunciarsi  su  una
                                                               disputa relativa  alla progettazione  stessa,
               Le  ipotesi di incompatibilità generali previste   eventualmente emersa in fase esecutiva”.
               dall’art.  2.5.1  delle linee guida MIMS  del
               17.1.2022, stabiliscono che “non può assumere   Tale  pronuncia  risulta  comunque  in  linea  con
               l’incarico di componente del CCT chi:           l’attuale  previsione  dell’art.  2  comma  3 lett.
                                                               b) dell’allegato V.2 per cui non possono essere
               - ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia   nominati versando in situazioni di incompatibilità,
               per l’operatore economico affidatario attività di   coloro che oltre agli altri casi previsti, “abbiano
               controllo, verifica, progettazione, approvazione,   svolto  per  la  parte  pubblica  o  per  l’operatore
               autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori   economico  l’attività  di  controllo,  verifica,
               oggetto dell’affidamento”.                      progettazione,  approvazione,  autorizzazione,
                                                               vigilanza o direzione dell’esecuzione o dei lavori
               Tale divieto impone, un’attenta valutazione dei   in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi
               ruoli in precedenza svolti, da includere nel divieto,   pregresse,  salvo  che  l’attività  sia  stata  svolta
               al  fine  di  verificare  anche  solo  astrattamente   nell’ambito di organi collegiali consiliari.”
               l’incidenza  sul  corretto  svolgimento  del  ruolo
               del CCT.

               Secondo  la  Delibera  Anac  n.  22  del  22
               gennaio  2025,  espressasi  nell’ambito  di un
               procedimento  di  vigilanza  relativo  alla  fase
               di esecuzione  contrattuale,  “se  un  soggetto
               abbia  in  precedenza  contribuito  a  verificare
               un  progetto  non  possa  essere  oggettivo  nel
               valutare  eventuali e  successive  dispute che
               dovessero sorgere sul medesimo progetto.

               Deve  ritenersi  che  colui  che  abbia  svolto  un
               qualsiasi   ruolo   sostanzialmente   incidente
               sull’attività  di  verifica  della  progettazione  di
               un’opera  non  possa  poi assumere  l’incarico di
               componente  del CCT del relativo  contratto...,
               apparendo evidente che se un soggetto abbia in
               precedenza contribuito a verificare un progetto
               non  possa  essere  oggettivo nel valutare
               eventuali  e  successive  dispute che  dovessero
               sorgere sul medesimo progetto.


               La  previsione  sembra  quindi  volta  ad  evitare
               situazioni  nelle  quali  il  coinvolgimento  in
               precedenti fasi del ciclo dell’affidamento possa
               incidere sullo svolgimento in modo obiettivo dei
               compiti affidati al CCT, e cioè sulla risoluzione
               delle  dispute  emerse  in  fase  esecutiva,  che
               potrebbero  astrattamente  riguardare  compiti
               o  prestazioni svolti dal  medesimo  soggetto  in
               precedenza.

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