Page 72 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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Mediappalti A. D. R.
7 Quali le incompatibilità per il In particolare, può ritenersi che la ratio della
norma sia volta ad evitare che un soggetto che
ruolo di componente del Collegio
abbia svolto un ruolo determinante nella verifica
Consultivo Tecnico?
della progettazione possa pronunciarsi su una
disputa relativa alla progettazione stessa,
Le ipotesi di incompatibilità generali previste eventualmente emersa in fase esecutiva”.
dall’art. 2.5.1 delle linee guida MIMS del
17.1.2022, stabiliscono che “non può assumere Tale pronuncia risulta comunque in linea con
l’incarico di componente del CCT chi: l’attuale previsione dell’art. 2 comma 3 lett.
b) dell’allegato V.2 per cui non possono essere
- ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia nominati versando in situazioni di incompatibilità,
per l’operatore economico affidatario attività di coloro che oltre agli altri casi previsti, “abbiano
controllo, verifica, progettazione, approvazione, svolto per la parte pubblica o per l’operatore
autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori economico l’attività di controllo, verifica,
oggetto dell’affidamento”. progettazione, approvazione, autorizzazione,
vigilanza o direzione dell’esecuzione o dei lavori
Tale divieto impone, un’attenta valutazione dei in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi
ruoli in precedenza svolti, da includere nel divieto, pregresse, salvo che l’attività sia stata svolta
al fine di verificare anche solo astrattamente nell’ambito di organi collegiali consiliari.”
l’incidenza sul corretto svolgimento del ruolo
del CCT.
Secondo la Delibera Anac n. 22 del 22
gennaio 2025, espressasi nell’ambito di un
procedimento di vigilanza relativo alla fase
di esecuzione contrattuale, “se un soggetto
abbia in precedenza contribuito a verificare
un progetto non possa essere oggettivo nel
valutare eventuali e successive dispute che
dovessero sorgere sul medesimo progetto.
Deve ritenersi che colui che abbia svolto un
qualsiasi ruolo sostanzialmente incidente
sull’attività di verifica della progettazione di
un’opera non possa poi assumere l’incarico di
componente del CCT del relativo contratto...,
apparendo evidente che se un soggetto abbia in
precedenza contribuito a verificare un progetto
non possa essere oggettivo nel valutare
eventuali e successive dispute che dovessero
sorgere sul medesimo progetto.
La previsione sembra quindi volta ad evitare
situazioni nelle quali il coinvolgimento in
precedenti fasi del ciclo dell’affidamento possa
incidere sullo svolgimento in modo obiettivo dei
compiti affidati al CCT, e cioè sulla risoluzione
delle dispute emerse in fase esecutiva, che
potrebbero astrattamente riguardare compiti
o prestazioni svolti dal medesimo soggetto in
precedenza.
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