Page 39 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               delle  condizioni  del  contratto  originario,  per  cui   In  casi  eccezionali  nei  quali  risultino  oggettivi  e
               deve risultare che le parti, attraverso specifiche   insuperabili ritardi nella conclusione della procedura
               manifestazioni  di  volontà,  abbiano  dato  corso   di  affidamento  del  contratto,  è  consentito,  per  il
               a  distinti,  nuovi  ed  autonomi  rapporti  giuridici,   tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione
               ancorché di contenuto analogo a quello originario;   della procedura,  prorogare  il  contratto  con
               in  assenza  di  tale  negoziazione  novativa,  è   l’appaltatore  uscente  qualora  l’interruzione  delle
               qualificabile come proroga contrattuale l’accordo   prestazioni possa determinare situazioni di pericolo
               con cui le parti si limitano a pattuire il differimento   per  persone,  animali,  cose,  oppure  per  l’igiene
               del  termine  finale  del  rapporto,  che  per  il  resto   pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della
               continua  ad  essere  regolato  dall’atto  originario;   prestazione dedotta nella gara determinerebbe un
               ed  anche  la  circostanza  che  in  tale  accordo  sia   grave danno all’interesse pubblico che è destinata a
               riportato il prezzo del contratto originario, che   soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è
               quindi  rimane  immutato,  non  costituisce  affatto   tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
               espressione di rinnovata volontà negoziale, ma   ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”.
               circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente
               l’intervenuta  mera  proroga  del  previgente   Nel primo caso si tratta di una proroga contrattuale
               contratto”  (cfr.  Cons.  Stato,  sez.  III,  24  marzo   a  condizioni  anche  più  favorevoli,  come  disposto
               2022, n. 2157; Cons. Stato, sez. V, 16.02.2023   nel bando  o nei documenti  di gara,  nel secondo
               n. 1635).                                       caso,  invece,  si tratta  di una  proroga  tecnica
                                                               condizionata  da  elementi  oggettivi  al  fine  della
                                                               tutela dell’interesse pubblico e della tutela di valori
                                                               di rilievo generale (quali l’igiene e la sicurezza) alle
                 A fronte del principio generale del           medesime condizioni economiche.
                   divieto di proroga dei contratti            Nel  caso  di  procedure  centralizzate  le  quali  non
                  pubblici, vi è la residuale facoltà,         si sono  concluse,  gli  enti aderenti,  nelle more
                 da parte della stazione appaltante,           dell’esperimento delle procedure, devono adottare
                  di ricorrere all’opzione di proroga          soluzioni al fine di dare continuità alle attività, nel
                 cd. tecnica, ovvero quella diretta a          rispetto  dei  principi  e  delle  finalità  connesse  agli
                  consentire la mera prosecuzione              strumenti ed agli istituti amministrativi applicabili.
                                                               Come  ha  affermato  ANAC  nella  delibera  numero
                 del rapporto contrattuale in corso,           315  del  6  luglio  2022:  “In  assenza  di  iniziative
                    nelle more dell’espletamento               attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha
                   di una nuova procedura di gara.             in programma un’iniziativa che tuttavia è in fase
                                                               di  avvio  e  comunque  non  è  ancora  perfezionata,
                                                               è possibile ricorrere a varie fattispecie: a) stipula
                                                               di un  “contratto  ponte”  ai sensi  dell’art.  57
                                                               comma 2, lett. c) del d.lgs. 163/2006 (procedura
                   2.  Il  Dlgs.  36/2023  art.  120,  commi   negoziata  senza  pubblicazione  di bando)  per  lo
                      10  e  11,  in  merito  alla  tipologia  di   stretto  tempo  necessario all’avvenuta attivazione
                      proroga a cui ricorrere. Gli strumenti   del contratto  da  parte  del Soggetto  Aggregatore
                      amministrativi  da  adottare,  a  cura   di riferimento o Consip, eventualmente inserendo
                      degli  enti  aderenti,  in  caso  di  non   clausola di autotutela  che  consenta  di risolvere
                      conclusione di procedure centralizzate   il contratto  anticipatamente;  b) stipula di un
                                                               “contratto ponte”, nel caso  in cui il  contratto
               Il codice degli appalti, Dlgs. 36/2023, stabilisce, al   in scadenza  lo avesse  previsto,  ai sensi  dell’art.
               richiamato art. 120, commi 10 e 11:             57  comma  5  lett.  b)  del  d.lgs.  163/2006  per  la
                                                               ripetizione di servizi analoghi, per lo stretto tempo
               “Nel  caso  in  cui  nel  bando  e  nei  documenti  di   necessario  all’avvenuta  attivazione del contratto
               gara  iniziali  sia  prevista  un’opzione  di proroga   da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento
               il contraente  originario  è  tenuto  a  eseguire  le   o Consip, eventualmente  inserendo  clausola  di
               prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni   autotutela  che  consenta  di  risolvere  il contratto
               stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti   anticipatamente; c) proroga del contratto, nel caso
               di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli   in cui vi sia espressa previsione nel bando di gara
               per la stazione appaltante.                     iniziale  (con  procedura  aperta  o ristretta)  e  nei

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