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Mediappalti Il Punto
termini in esso disciplinati, e comunque non oltre amministrazione, nelle more della conclusione di
la data di attivazione del contratto da parte del altra procedura. Infatti, le ipotesi nelle quali la
Soggetto Aggregatore di riferimento o di Consip”. proroga può ritenersi ammessa, in ragione del
principio di continuità dell’azione amministrativa,
Vi è quindi un margine di discrezionalità in sono ristrette a casi limitati ed eccezionali nei
capo agli enti per individuare la modalità di quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti
approvvigionamento del servizio di loro diretta dall’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di
pertinenza, nelle more del perfezionamento assicurare il servizio nelle more del reperimento,
delle procedure di gara da parte dei Soggetti con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente
Aggregatori. (Deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86; in
giurisprudenza, Consiglio di Stato, V, 11 maggio
L’Autorità e la giurisprudenza amministrativa 2009, n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011,
hanno evidenziato, in ogni caso, come in materia di n. 2151).
proroga dei contratti pubblici di appalto (come per
il rinnovo) non vi sia alcuno spazio per l’autonomia La giurisprudenza ha evidenziato come per effetto
contrattuale delle parti, in quanto vige il principio dell’applicazione dei principi comunitari, la proroga
inderogabile, fissato dal legislatore, per ragioni di può essere concessa, infatti, esclusivamente al fine
interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse di evitare l’interruzione delle attività in atto, per il
previsioni dettate dalla legge in conformità della solo tempo necessario a consentire l’espletamento
normativa comunitaria, l’amministrazione, una della procedura di evidenza pubblica (Consiglio di
volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia Stato, sez. V, n. 2151/2011). La proroga tecnica
ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo è subordinata alla presenza di caratteri di stretta
di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica necessità e funzionalità alla stipulazione di un
(cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto nuovo contratto.
2013, n. 4192).
Affinché la proroga tecnica sia legittima,
devono ricorrere i seguenti presupposti: - la
proroga deve rivestire carattere eccezionale,
Vi è un margine di discrezionalità utilizzabile solo quando non sia possibile attivare
in capo agli enti per individuare la i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli
modalità di approvvigionamento del e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di
assicurare precariamente il servizio nelle more del
servizio di loro diretta pertinenza, reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons.
nelle more del perfezionamento St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere Anac n. 36 del
delle procedure di gara da parte, ad 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018); -
esempio, dei Soggetti Aggregatori; la proroga è ammessa solo quando ha carattere
qualora si ricorra alla proroga temporaneo, rappresentando uno strumento
contrattuale l’Amministrazione finalizzato esclusivamente ad assicurare il
passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro
deve essere consapevole che ha (c.d. contratto ponte); - la nuova gara deve essere
adottato uno strumento eccezionale già stata avviata al momento della proroga (Parere
e limitato nella durata. Infatti, Anac AG n. 33/2013); - l’amministrazione non
reiterate proroghe tecniche di fatto deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione
si concretizzano in un affidamento della procedura di selezione del nuovo affidatario.
senza gara Reiterate proroghe tecniche di fatto si concretizzano
in un affidamento senza gara che comporta la
violazione dei principi di libera concorrenza e di
parità di trattamento.
L’Autorità e la giurisprudenza hanno individuato
i limiti di applicabilità della proroga tecnica, la Il dilatarsi della tempistica per la predisposizione
quale ha carattere eccezionale e di temporaneità, dei documenti di gara, che ritarda l’avvio della
essendo uno strumento volto esclusivamente procedura (anche centralizzata) rispetto a quanto
ad assicurare una data prestazione, fornita da previsto negli atti di programmazione, non risulta
quell’operatore economico, in favore della pubblica in linea con il principio di tempestività enunciato
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