Page 41 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Il Punto Mediappalti
dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016, corollario del deve diventare un ammortizzatore pluriennale di
principio di buon andamento di cui all’art. 97 della inefficienze di programmazione (Delibera Anac n.
Costituzione. 882 del 25 settembre 2019): ripetuti atti di proroga,
non trovano giustificazione, configurandosi essi
In linea generale l’uso improprio di proroghe come autentici rinnovi vietati dall’ordinamento.
contrattuali, al di fuori dei casi espressamente
previsti dalla legge, configura una violazione L’affidamento senza una procedura competitiva
delle disposizioni vigenti in materia di deve essere equiparato ad un regime di proroga
approvvigionamento di beni, servizi e lavori, diretta che non trova fondamento nel quadro
in quanto la proroga costituisce un rimedio normativo: le proroghe dei contratti affidati con
eccezionale. gara, infatti, sono consentite se già previste ab
origine e comunque entro termini determinati,
mentre una volta che il contratto scada e si proceda
ad una proroga non prevista originariamente,
La proroga è ammessa solo o oltre i limiti temporali consentiti la stessa
quando presenta i seguenti proroga può essere equiparata ad un affidamento
elementi: ha carattere temporaneo, senza gara. La proroga costituisce strumento
rappresentando uno strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora
non sia possibile attivare i necessari meccanismi
finalizzato esclusivamente ad concorrenziali (Consiglio Stato, III, n. 1521 del
assicurare il passaggio da un vincolo 2017).
contrattuale ad un altro (c.d. contratto
ponte); la nuova gara deve essere La proroga è certamente un istituto ammissibile,
già stata avviata al momento della ancorato al principio di continuità dell’azione
proroga; l’amministrazione non è amministrativa (ex art. 97 Cost.), ma nei soli limitati
responsabile di ritardi nell’indizione ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente
non dipendenti dall’amministrazione, vi sia
della procedura di selezione del l’effettiva necessità di assicurare il servizio nelle
nuovo affidatario. more del reperimento di un nuovo contraente (ex
multis, Cons. Stato, V, n. 2882 del 2009). Pertanto,
la natura eccezionale dell’istituto (ex multis, Cons.
Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3588) impedisce
L’Autorità sul tema ha espresso il proprio di estenderne la portata al di là dell’immediata
orientamento, già da molto tempo, per ciò che formulazione delle disposizioni.
concerne la c.d. “proroga tecnica”, (cfr. Delibere nn.
6/2013 e 1/2014, Comunicato del Presidente del
4.11.2015 , sull’utilizzo improprio delle proroghe/
rinnovi di contratti pubblici) e della consolidata
giurisprudenza, che ammettono la proroga
tecnica solo in via del tutto eccezionale, poiché
costituisce una violazione dei principi comunitari
di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione e trasparenza, riconducendo la
proroga ad «una prassi amministrativa, in via del
tutto eccezionale, in considerazione della necessità
- riscontrata e adeguatamente ponderata nella
circostanza concreta - di evitare un blocco
dell’azione amministrativa, ma tenendo presente
che essa, in generale, comporta una compressione
dei principi di libera concorrenza.
La proroga è quindi uno strumento di transizione
per qualche mese di ritardo determinato da
fatti imprevedibili, per il tempo strettamente
necessario ad espletare la nuova procedura e non
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