Page 41 - MediAppalti, Anno XIV - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               dall’art.  30  del  d.lgs.  50/2016,  corollario  del   deve  diventare  un  ammortizzatore  pluriennale  di
               principio di buon andamento di cui all’art. 97 della   inefficienze di programmazione (Delibera Anac n.
               Costituzione.                                   882 del 25 settembre 2019): ripetuti atti di proroga,
                                                               non  trovano  giustificazione,  configurandosi  essi
               In  linea generale  l’uso  improprio di proroghe   come autentici rinnovi vietati dall’ordinamento.
               contrattuali,  al  di  fuori  dei  casi  espressamente
               previsti  dalla  legge,  configura  una  violazione   L’affidamento  senza  una  procedura  competitiva
               delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di   deve  essere  equiparato  ad  un  regime  di  proroga
               approvvigionamento  di beni, servizi e lavori,   diretta  che  non  trova  fondamento  nel  quadro
               in  quanto  la  proroga  costituisce  un  rimedio   normativo:  le  proroghe  dei  contratti  affidati  con
               eccezionale.                                    gara,  infatti,  sono  consentite  se  già  previste  ab
                                                               origine  e  comunque  entro  termini  determinati,
                                                               mentre una volta che il contratto scada e si proceda
                                                               ad  una  proroga  non  prevista  originariamente,
                     La proroga è ammessa solo                 o oltre i limiti  temporali consentiti la stessa
                     quando presenta i seguenti                proroga può essere equiparata ad un affidamento
                 elementi: ha carattere temporaneo,            senza  gara.  La  proroga  costituisce strumento
                   rappresentando uno strumento                del  tutto  eccezionale,  utilizzabile  solo  qualora
                                                               non  sia  possibile  attivare  i  necessari  meccanismi
                    finalizzato esclusivamente ad              concorrenziali  (Consiglio  Stato,  III,  n.  1521  del
                assicurare il passaggio da un vincolo          2017).
               contrattuale ad un altro (c.d. contratto
                  ponte); la nuova gara deve essere            La proroga è certamente un istituto ammissibile,
                 già stata avviata al momento della            ancorato  al principio di continuità  dell’azione
                  proroga; l’amministrazione non è             amministrativa (ex art. 97 Cost.), ma nei soli limitati
                responsabile di ritardi nell’indizione         ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente
                                                               non  dipendenti  dall’amministrazione,  vi  sia
                   della procedura di selezione del            l’effettiva  necessità  di  assicurare  il  servizio  nelle
                           nuovo affidatario.                  more del reperimento di un nuovo contraente (ex
                                                               multis, Cons. Stato, V, n. 2882 del 2009). Pertanto,
                                                               la natura eccezionale dell’istituto (ex multis, Cons.
                                                               Stato,  V,  29  maggio  2019,  n.  3588)  impedisce
               L’Autorità  sul tema  ha  espresso  il proprio   di estenderne  la  portata  al  di là  dell’immediata
               orientamento, già da molto tempo, per  ciò che   formulazione delle disposizioni.
               concerne la c.d. “proroga tecnica”, (cfr. Delibere nn.
               6/2013 e 1/2014, Comunicato del Presidente del
               4.11.2015 , sull’utilizzo improprio delle proroghe/
               rinnovi di contratti pubblici)  e  della consolidata
               giurisprudenza,  che  ammettono  la  proroga
               tecnica  solo in  via  del  tutto  eccezionale,  poiché
               costituisce una violazione dei principi  comunitari
               di libera  concorrenza,  parità  di trattamento,  non
               discriminazione e  trasparenza,  riconducendo  la
               proroga ad «una prassi amministrativa, in via del
               tutto eccezionale, in considerazione della necessità
               - riscontrata  e  adeguatamente  ponderata  nella
               circostanza  concreta  - di evitare  un  blocco
               dell’azione  amministrativa,  ma  tenendo  presente
               che essa, in generale, comporta una compressione
               dei principi di libera concorrenza.

               La proroga è quindi uno strumento di transizione
               per  qualche  mese  di  ritardo  determinato  da
               fatti  imprevedibili,  per  il  tempo  strettamente
               necessario ad espletare la nuova procedura e non

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