Page 49 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Il Punto Mediappalti
d. lgs. 50/2016 opera “successivamente alla fase accade nelle procedure di gara svolte secondo
di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle il modulo procedimentale “ordinario”, in quelle
offerte”, e dal momento che tale fase include anche svolte secondo il modulo della “inversione
le ammissioni e le esclusioni disposte in esito procedimentale” di cui all’art. 133 comma 6 d. lgs.
all’eventuale soccorso istruttorio, analogamente, 50/2016, la verifica dei requisiti di partecipazione
nelle gare svolte secondo si svolge “a buste aperte” e ciò
il modulo dell’inversione comporta che, se in esito a tale
procedimentale, le esclusioni Dopo una attenta fase fosse previsto l’obbligo
disposte in sede di verifica dei istruttoria (che in questa della stazione appaltante
requisiti e di eventuale soccorso sede non interessa di procedere al ricalcolo
istruttorio, verificandosi riportare) il giudice della soglia di anomalia, la
ancora nell’ambito della fase bresciano conclude che procedura di gara resterebbe
di ammissione delle offerte, nel caso di inversione esposta al pericolo di condotte
dovrebbero necessariamente procedimentale non sia strumentali dei concorrenti
comportare il ricalcolo della necessario procedere sottoposti a verifica, i quali,
soglia di anomalia; divenendo rilevanti ai fini del
con il ricalcolo della calcolo della soglia di anomalia
2. Con un secondo argomento, soglia (peraltro escluso – e quindi, in definitiva, ai
si sostiene che la necessità dalla stessa stazione fini dell’esito della gara – a
di procedere al ricalcolo della appaltante con una seconda che comprovino o
soglia di anomalia a seguito previsione esplicita nella meno il possesso dei requisiti
della esclusione di offerte legge di gara). di partecipazione, potrebbero
presentate da concorrenti essere indotti a porre in essere
rivelatisi, all’esito della comportamenti fraudolenti
procedura di gara, privi (concordati o eterodiretti)
di requisiti di partecipazione, risponderebbe a beneficio di altri concorrenti, con un effetto di
all’esigenza di evitare che il calcolo della soglia radicale turbativa della procedura concorsuale
di anomalia sia inquinato da offerte che non e di violazione dei principi di trasparenza, libera
avrebbero dovuto partecipare alla gara in quanto concorrenza e par condicio dei concorrenti.
carenti di requisiti di partecipazione.
Questione approfondita anche dal TAR Puglia,
Dopo una attenta istruttoria (che in questa sede non sentenza n. 1631/2020 con cui, tra le attività
interessa riportare) il giudice bresciano conclude fraudolenti, si individuano, a titolo esemplificativo,
che nel caso di inversione procedimentale non sia “ad esempio ad un’intenzionale incompletezza o
necessario procedere con il ricalcolo della soglia irregolarità di talune offerte già in sede di prima
(peraltro escluso dalla stessa stazione appaltante partecipazione, ovvero ad un intenzionale rifiuto
con una previsione esplicita nella legge di gara). di produrre la documentazione richiesta a seguito
di soccorso istruttorio nel corso della procedura:
Ciò per diverse ragioni. Una delle prime è che tutte ipotesi in cui la platea degli offerenti finirebbe
l’eventuale ricalcolo della soglia di anomalia per essere modificata, con automatici riflessi sul
(nel caso di utilizzo del modulo procedimentale calcolo della soglia”.
dell’inversione procedimentale) a seguito della
esclusione di uno o più concorrenti in esito Nel caso trattato, come si è anticipato, la stazione
alla verifica dei requisiti di partecipazione (o appaltante ha disciplinato il modulo della inversione
all’eventuale soccorso istruttorio), “determinerebbe procedimentale, e cioè, in particolare, decidendo
una retrocessione della procedura di gara ad una di mantenere invariata la soglia di anomalia anche
fase antecedente, e quindi un appesantimento nell’eventualità della esclusione di uno o più
della gara, in aperto contrasto con le finalità concorrenti in esito alla fase conclusiva di verifica
di semplificazione procedimentale che stanno dei requisiti.
alla base dell’introduzione di tale modulo
procedimentale”. E tale previsione, è stata dirimente ai fini del
giudicare, non è stata impugnata.
In secondo luogo, diversamente da quanto
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