Page 49 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               d. lgs. 50/2016 opera “successivamente alla fase   accade  nelle  procedure  di gara  svolte  secondo
               di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle   il  modulo  procedimentale  “ordinario”,  in  quelle
               offerte”, e dal momento che tale fase include anche   svolte  secondo  il modulo  della  “inversione
               le ammissioni  e  le esclusioni disposte in esito   procedimentale” di cui all’art. 133 comma 6 d. lgs.
               all’eventuale  soccorso istruttorio, analogamente,   50/2016, la verifica dei requisiti di partecipazione
               nelle  gare  svolte  secondo                                     si svolge “a buste aperte” e ciò
               il   modulo   dell’inversione                                    comporta che, se in esito a tale
               procedimentale,  le  esclusioni     Dopo una attenta             fase  fosse  previsto  l’obbligo
               disposte in sede di verifica dei   istruttoria (che in questa    della  stazione  appaltante
               requisiti e di eventuale soccorso   sede non interessa           di  procedere  al  ricalcolo
               istruttorio,    verificandosi     riportare) il giudice          della soglia di anomalia,  la
               ancora  nell’ambito  della  fase   bresciano conclude che        procedura  di gara  resterebbe
               di  ammissione  delle  offerte,   nel caso di inversione         esposta al pericolo di condotte
               dovrebbero  necessariamente     procedimentale non sia           strumentali  dei  concorrenti
               comportare  il  ricalcolo della   necessario procedere           sottoposti  a  verifica,  i  quali,
               soglia di anomalia;                                              divenendo  rilevanti  ai  fini  del
                                                 con il ricalcolo della         calcolo della soglia di anomalia
               2. Con un secondo argomento,    soglia (peraltro escluso         –  e  quindi,  in  definitiva,  ai
               si sostiene  che la necessità     dalla stessa stazione          fini  dell’esito  della  gara  –  a
               di  procedere  al  ricalcolo  della   appaltante con una         seconda  che  comprovino  o
               soglia  di anomalia  a  seguito   previsione esplicita nella     meno  il  possesso  dei  requisiti
               della  esclusione  di  offerte       legge di gara).             di  partecipazione,  potrebbero
               presentate  da   concorrenti                                     essere indotti a porre in essere
               rivelatisi,  all’esito  della                                    comportamenti    fraudolenti
               procedura  di   gara,  privi                                     (concordati   o   eterodiretti)
               di  requisiti  di  partecipazione,  risponderebbe   a  beneficio  di  altri  concorrenti,  con  un  effetto  di
               all’esigenza  di evitare  che  il calcolo della soglia   radicale  turbativa  della  procedura  concorsuale
               di  anomalia  sia  inquinato  da  offerte  che  non   e  di violazione dei principi  di trasparenza,  libera
               avrebbero dovuto partecipare alla gara in quanto   concorrenza e par condicio dei concorrenti.
               carenti di requisiti di partecipazione.
                                                               Questione  approfondita  anche  dal  TAR  Puglia,
               Dopo una attenta istruttoria (che in questa sede non   sentenza  n.  1631/2020  con  cui,  tra  le  attività
               interessa  riportare)  il  giudice  bresciano  conclude   fraudolenti, si individuano, a titolo esemplificativo,
               che nel caso di inversione procedimentale non sia   “ad esempio  ad un’intenzionale incompletezza o
               necessario  procedere  con  il ricalcolo della  soglia   irregolarità di talune offerte già in sede di prima
               (peraltro escluso dalla stessa stazione appaltante   partecipazione,  ovvero  ad  un  intenzionale  rifiuto
               con una previsione esplicita nella legge di gara).  di produrre la documentazione richiesta a seguito
                                                               di soccorso  istruttorio nel  corso  della procedura:
               Ciò per  diverse  ragioni.  Una  delle prime  è  che   tutte ipotesi in cui la platea degli offerenti finirebbe
               l’eventuale  ricalcolo della soglia di anomalia   per  essere  modificata,  con  automatici  riflessi  sul
               (nel  caso  di utilizzo  del  modulo  procedimentale   calcolo della soglia”.
               dell’inversione  procedimentale)  a  seguito  della
               esclusione  di uno  o  più concorrenti  in esito   Nel caso trattato, come si è anticipato, la stazione
               alla  verifica  dei  requisiti  di  partecipazione  (o   appaltante ha disciplinato il modulo della inversione
               all’eventuale soccorso istruttorio), “determinerebbe   procedimentale,  e  cioè,  in  particolare,  decidendo
               una retrocessione della procedura di gara ad una   di mantenere invariata la soglia di anomalia anche
               fase  antecedente,  e  quindi  un  appesantimento   nell’eventualità  della  esclusione  di uno  o  più
               della  gara,  in  aperto  contrasto  con  le  finalità   concorrenti in esito alla fase conclusiva di verifica
               di  semplificazione  procedimentale  che  stanno   dei requisiti.
               alla base  dell’introduzione di tale  modulo
               procedimentale”.                                E  tale  previsione,  è  stata  dirimente  ai  fini  del
                                                               giudicare, non è stata impugnata.
               In  secondo  luogo,  diversamente  da  quanto

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