Page 50 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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                  5. La rivalutazione del problema             Vi osta, prosegue il giudice, il chiaro tenore dell’art.
                                                               80,  comma  6,  d.lgs.  n.  50  del  2016  per  il  quale
               La  soluzione  alla  questione  posta  ovvero   “Le  stazioni appaltanti  escludono  un  operatore
               l’applicabilità  (le  modalità)  della  cristallizzazione   economico in qualunque momento della procedura,
               della soglia nel caso di inversione procedimentale,   qualora risulti che l’operatore economico si trova,
               in realtà,  è stata  correttamente  valutata  dal   a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso
               Consiglio di Stato con una recente sentenza.    della procedura,  in una  delle situazioni di cui al
                                                               comma 1, 2, 4 e 5”.
               Non solo, la soluzione a cui giunge il Collegio, poi,
               risulta anche declinata nel nuovo schema di codice   Inoltre,  per  la  sua  portata  generale  è  già  stato
               dei  contratti  (licenziato  in  queste  settimane  che,   ritenuto che tale disposizione stabilisca una regola
               sul punto, contiene una norma oggettivamente più   valida  anche  in caso  di procedura  di gara  che  si
               chiara di quella attuale).                      svolga con l’inversione procedimentale (cfr. Cons.
                                                               Stato, sez. V, 27 settembre 2022, n. 8336).
               Con la  sentenza  n.  9381/2022  il Collegio,
               rammentando  che  nel caso  di procedura  con   Infine,  a  volere  seguire  l’opposto  ragionamento,
               inversione procedimentale ex art. 133, comma 8,   si avrebbe  una  palese  violazione dell’art.  133,
               d.lgs. n. 50 del 2016 la fase della valutazione delle   comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 nella parte in cui
               offerte precede quella di verifica dell’ammissibilità,   (terzo periodo) precisa che: “Se si avvalgono di tale
               si potrebbe  sostenere  che  il principio di    possibilità  [ossia dell’inversione  procedimentale],
               invarianza  operi  già a partire  dalla  proposta   le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che
               di  aggiudicazione, poiché,  successivamente  ad   la  verifica  dell’assenza  di  motivi  di  esclusione  e
               esso, la stazione appaltante verificherà il possesso   del  rispetto  dei  criteri  di  selezione  sia  effettuata
               dei requisiti solo per l’aggiudicatario e non per gli   in maniera imparziale e trasparente, in modo che
               altri concorrenti.                              nessun  appalto  sia  aggiudicato  a  un  offerente
                                                               che  avrebbe  dovuto  essere  escluso  a  norma
               In  sostanza,  per  l’assenza                                    dell’articolo  136  o  che  non
               di  una  fase  di  ammissione      Da qui il problema            soddisfa  i  criteri  di  selezione
               dei concorrenti l’operatività                                    stabiliti  dall’amministrazione
               del principio  di invarianza        di stabilire se tali         aggiudicatrice”.
               dovrebbe regredire rispetto al    esclusioni debbano
               momento cui esso opera in una    o meno comportare il            In   definitiva,   conclude   il
               ordinaria procedura di gara.    ricalcolo della soglia di        giudice, evitare il ricalcolo della
                                                       anomalia.                soglia di anomalia mantenendo
               Non   v’è   valida  ragione,                                     in gara  un  concorrente  per
               prosegue     la    sentenza                                      il  quale  è  nota  l’esistenza
               richiamata,  che possa  indurre                                  di una  causa  di esclusione
               il RUP a derogare – per la sola procedura che si   significa pervenire all’aggiudicazione ad offerente
               svolga con inversione procedimentale ex art. 133,   che  non  ne  avrebbe  diritto  se  l’anomalia  fosse
               comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 –, dalla regola per   correttamente calcolata.
               la  quale  è  il  provvedimento  di  aggiudicazione,  e   Da  qui  l’ovvia  conclusione,  per  cui,
               non  la  proposta  di aggiudicazione,  il momento  a   ordinariamente il  ricalcolo  della soglia  non
               partire dal quale opera il principio di invarianza, per   può operare solamente quanto la stazione
               la natura solo endoprocedimentale della proposta,   appaltante  giunga al  provvedimento  di
               non preclusiva dell’esercizio dei poteri di riesame   aggiudicazione “definitivo”.
               delle precedenti determinazioni assunte nel corso
               della procedura di gara.                        Ogni ulteriore “sollecitazione” al ricalcolo avrebbe
                                                               solo un effetto strumentale di creare lungaggini sul
               In secondo luogo, non è corretto affermare che in   procedimento che non rispondono, evidentemente,
               procedura  svolta con l’inversione  procedimentale   allo scopo del legislatore e quindi alla valorizzazione
               la  decisione  sull’ammissione  del  concorrente   del  fondamentale  valore  della  tempestività
               riguardi  solo colui che  sia  stato  proposto  come   nell’assegnazione  dell’appalto  (questione  che
               aggiudicatario e non gli altri.                 torna anche nello schema del nuovo codice).

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