Page 38 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Mediappalti Il Punto
contratto (cfr. art. 168 del D.Lgs. n. 50/2016) e
sulla base di questo il concessionario ha formulato
l’offerta. Dovendo far riferimento alla durata della
concessione, qualora nel corso del contratto si
verificano eventi eccezionali tali da modificare il
livello di investimento (anche per ipotesi di caro
materiali) il PEF registrerà un disequilibrio con
riferimento al quale il concessionario avrà diritto di
chiederne il riequilibrio, nel rispetto degli indicatori
di equilibrio indicati in sede di offerta.
3. Conclusioni
Le imprese affidatarie sono oggi ancora esposte
a costi non prevedibili né programmabili che
vanno ben oltre ogni ipotizzabile alea contrattuale
e/o normativa, non essendo l’attuale situazione
fra le ordinarie oscillazioni dovute alle normali
fluttuazioni del mercato.
Nell’ambito delle concessioni, lungi dal ricorrere
ad interpretazioni analogiche dell’art. 1- septies
del D.L. 73/2021, il cui testo non reca dubbi circa
l’applicazione ai soli appalti, occorre considerare
lo strumento tipico della revisione del piano
economico finanziario che, proprio per la peculiarità
delle concessioni, consente di non accollare sul
privato un rischio eccezionale non previsto e non
prevedibile.
Qualora, infatti, non venisse riconosciuta tale
possibilità, paradossalmente verrebbe avallata
una iniquità di trattamento fra l’appaltatore e il
concessionario che in mancanza di riequilibrio del
PEF dovrebbe sopportare l’abnorme aumento dei
prezzi dei materiali da costruzione.
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