Page 35 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Secondo  l’ANAC  nel  rapporto  concessorio  i   evidenziare  che  per  i contratti di concessione
               rischi  dell’operazione  e  della  realizzazione  non  sarebbe  illegittimo  il  riconoscimento  di
               dell’opera  devono  rimanere  in capo  al  soggetto   compensazioni per gli eventi eccezionali che hanno
               privato  ed  il riconoscimento  di  un  eventuale   colpito il mercato  delle  costruzioni negli ultimi
               prezzo nei documenti  di gara  iniziali  è  correlato   tempi.
               esclusivamente  al  raggiungimento  dell’equilibrio
               economico-finanziario dell’operazione.          È proprio l’eccezionalità degli aumenti dei materiali
                                                               da costruzione a cui si riferisce la norma in esame
               L’ANAC  giunge  così  a  ritenere  che  «posto  che   che non rientra nelle “condizioni operative normali”
               nel  rapporto  concessorio,  i rischi dell’operazione   per l’identificazione del “rischio operativo” a carico
               e,  quindi,  anche  della  realizzazione  delle  del concessionario.
               opere,  restano  in  capo  al  concessionario  e
               che  il riconoscimento del prezzo è  correlato   In  tal  senso,  l’art.  3  comma  1  lettera  zz)  del
               esclusivamente all’equilibrio economico-finanziario   D.Lgs. n. 50/2016  definisce il rischio operativo
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               dell’operazione,  l’art.  1-septies  del  d.l  7372021,   come  «il rischio legato  alla  gestione  dei  lavori
               volto ad assegnare «una sorta di indennizzo che il   o dei servizi sul lato della domanda  o sul lato
               legislatore ha inteso riconoscere all’appaltatore nel   dell’offerta  o  di entrambi,  trasferito  all’operatore
               caso intervengano le condizioni                                 economico  nei  casi  di cui
               indicate dalla norma…» (parere                                  all’articolo  180.  Si  considera
               MIMS  1196/2022  cit.),  quale    L’ANAC ha affermato           che   l’operatore  economico
               misura di sostegno  per  le      che la compensazione           nei  casi  di  cui  all’articolo  180
               imprese, non appare applicabile   dei prezzi dei materiali      assuma il rischio operativo nel
               alle  concessioni,  alla  luce   da costruzione ex art.         caso  in  cui,  in  condizioni
               della struttura  aleatoria  delle   1-septies D: 73/2021        operative  normali,  per  tali
               medesime nel senso  sopra         è applicabile solo ai         intendendosi l’insussistenza
               indicato».                        contratti in corso di         di eventi non prevedibili non
                                                esecuzione e non alle          sia garantito il recupero  degli
               Ad  avviso  dell’ANAC,  dunque,                                 investimenti  effettuati  o  dei
               la  compensazione   prevista           concessioni              costi  sostenuti  per  la  gestione
               dalla norma  in parola  sarebbe                                 dei lavori o dei servizi oggetto
               contraria  ai   principi  di                                    della concessione. La parte del
               allocazione del rischio nelle concessioni.      rischio trasferita all’operatore economico nei casi
                                                               di cui all’articolo 180 deve comportare una reale
                                                               esposizione  alle  fluttuazioni  del  mercato  tale  per
                   2. Oltre il dato letterale della norma      cui  ogni  potenziale  perdita  stimata  subita  dal
                                                               concessionario  non  sia  puramente  nominale  o
               A  parere  di chi scrive,  pur  condividendo    trascurabile».
               l’interpretazione   letterale   fornita   dall’ANAC
               dell’attuale  norma  dell’art.  1-septies  del  D.L.   Non è in contestazione come l’aumento eccezionale
               73/2021 circa l’inapplicabilità delle compensazioni   del prezzo dei materiali  da  costruzione,  data
               ivi previste  alle  concessioni,  si  ritiene  opportuno   l’imprevedibilità oltre  le  normali  oscillazioni  di







               3. Sul punto, il nostro legislatore ha recepito l’articolo 5 della direttiva 2014/23/UE (cd. direttiva concessioni)
               ai sensi del quale «L’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al
               concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio
               sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma il rischio
               operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti
               effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte
               del rischio trasferita al concessionario comporta una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per
               cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile»

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