Page 36 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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               mercato stimate dal concessionario per formulare   Con   riferimento   alla   costruzione,   quindi,
               la  sua  offerta  a  fronte  dei  rischi  assunti,  non   sia  l’aumento  dei  tempi  che  dei  costi deve
               possano  rientrare  nelle  “condizioni  operative   essere  sopportato  integralmente  dal privato
               normali”.                                       concessionario  solo  quando  derivi  da  sua
                                                               responsabilità  o,  comunque,  da  fatti  allo  stesso
               Ed  ancora,  mal  si  comprende  la  ricostruzione   imputabili. Quando, invece, ciò dipenda da fattori
               dell’ANAC  circa  l’impossibilità  di  prevedere  estranei alla sua sfera di responsabilità, il privato
               una  compensazione per  il caro  materiali  nella   ha diritto al riequilibrio del piano economico-
               concessione  in  quanto  il  costo  dei  materiali   finanziario (PEF).
               rientrerebbe nel rischio di costruzione che deve   Sul  punto  si  evidenziano  gli  articoli  165,  comma
               essere  allocato sul concessionario. È certamente   6  e  182,  commi  3  del  D.Lgs.  n.  50/2016  i  quali
               noto che il prezzo dei materiali è coperto dal rischio   prevedono  il  riequilibrio  delle  concessioni  e  dei
               di costruzione  in capo  al  privato  concessionario,   contratti  di  PPP  al  «verificarsi  di  fatti  non
               come del resto lo è nell’ambito dell’appalto.   riconducibili  all’operatore  economico  che
                                                               incidono  sull’equilibrio  del  piano  economico
               In  termini generali, in un                                     finanziario….  La  revisione
               contratto  di  PPP  –  quale  la                                deve consentire la permanenza
               concessione  - al privato  viene    Nell’ambito delle           dei rischi trasferiti  in capo
               trasferito,  oltre  al  rischio  di   concessioni, per          all’operatore  economico  e
               costruzione,  anche  il rischio   mitigare l’eccezionale        delle condizioni di equilibrio
               di disponibilità  o,  nei  casi  di   aumento dei prezzi dei    economico  finanziario  relative
               attività  svolta  nei  confronti   materiai da costruzione      al contratto».
               degli utenti a  pagamento,          non imputabile al
               il rischio di domanda  dei         concessionario, il           L’articolo 180 comma 6 specifica,
               servizi. Il rischio di costruzione                              inoltre,   che   «L’equilibrio
               trasferito al privato nei contratti   quadro normativo          economico finanziario, come
               di PPP è però dello stesso tipo   prevede degli strumenti       definito  dall’articolo  3,  comma
               di  quello  attribuito  al  privato   per riconoscere delle     1,  lettera  fff),  rappresenta  il
               nel  caso  dell’appalto,  sebbene   “compensazioni”             presupposto  per  la corretta
               ne  differiscono  gli  effetti:  nel                            allocazione dei rischi di cui al
               caso  in  cui  si  verifica  a  carico                          comma 3»,  ovvero  il  rischio
               dell’appaltatore  un  rischio  con  effetti  su  tempi  e   operativo in capo al concessionario .
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               costi, le uniche leve su cui l’Amministrazione può
               agire  fanno  riferimento  all’applicazione  di  penali   L’approccio  appena  esposto  trova  conforto  nel
                                                                                                      5
               o  il  mancato  pagamento  per  quel  maggior  costo   recentissimo parere n. R1 del 15 ottobre 2022  del
               non previsto; al contrario, qualora detto rischio si   Nucleo  di consulenza  per  l’attuazione  delle  linee
               verifica  a  carico  del  concessionario,  sullo  stesso   guida per  la regolazione dei servizi di pubblica
               gravano anche la riduzione del tempo di gestione   utilità (NARS)  istituito  presso  il  Dipartimento
               dell’opera  con  maggiori  difficoltà  di  recupero   per  la  Programmazione  e  il  Coordinamento  della
               dell’investimento e la riduzione della redditività del   Politica  Economica  (DIPE),  struttura  generale
               contratto.                                      della Presidenza del Consiglio dei Ministri.






               4. Si ha, infatti, «equilibrio economico e finanziario» con «la contemporanea presenza delle condizioni di
               convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del
               progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato
               per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi
               di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento» (articolo 3, comma 1 lettera fff) D.Lgs. n.
               50/2016).
               5.  Documento  consultabile  al  link  https://www.programmazioneeconomica.gov.it/il-nars-e-lassistenza-
               alle-amministrazioni-comunali-caro-energia-e-riequilibrio-del-pef-di-una-concessione-del-servizio-di-
               illuminazione-pubblica/

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