Page 34 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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               di compensazione a favore delle imprese esecutrici   esclude  la  possibilità  di  ricorrere  al  Fondo  di  cui
               di  opere  pubbliche  con  riguardo  alle  variazioni   al comma 8 per i concessionari di cui all’art. 164,
               percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori   comma  5  del  D.Lgs.  n.  50/2016.  Parallelamente
               all’8%,  verificatesi  nel  primo  e  nel  secondo   viene  richiamato  l’art.  23,  comma  3-bis  del  D.L.
               semestre  dell’anno  2021,  dei  singoli prezzi dei   n.  21/2022  convertito  con  modificazioni  dalla  L.
               materiali da costruzione più significativi.     n.  51/2022  il  quale  specifica  che  le  disposizioni
                                                               ivi contenute sono riferite agli appaltatori (quindi
               Dalle disposizioni richiamate l’ANAC rileva che per   ai  soli  contratti  di  appalto)  e,  al  tempo  stesso,
               il riconoscimento  della compensazione  in parola   ne  estende  l’applicabilità  anche  contraenti
               –  la  cui  finalità  è  prevedere  un  “indennizzo”   generali,  senza  includere  espressamente  anche  i
               per  l’appaltatore  (cfr.  pareri  MIMS  n.  1196/2022   concessionari.
               e  n.  1244/2022  citati  nel  parere  ANAC  -  devono
               sussistere talune condizioni fra le quali:      Elaborata  detta  interpretazione  di carattere
               - deve riguardare i contratti in corso di esecuzione   letterale  dell’art.  1-septies,  l’ANAC  prosegue  con
               alla  data  di entrata  in  vigore  della  legge  di   un’analisi  degli  elementi  alla  base  del  rapporto
               conversione n. 106/2021;                        concessorio  per  arrivare  a  ritenere  che  l’istituto
               - l’appaltatore  è tenuto  a presentare  apposita   della compensazione non può trovare applicazione
               istanza  alla  stazione  appaltante,  entro  quindici   nell’istituto concessorio.
               giorni “dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
               Ufficiale dei decreti di cui al comma 1”.       L’Autorità  si  sofferma,  dunque,  sull’elemento
                                                               qualificante   dell’istituto   della   concessione,
               Da  tali  condizioni  deriva secondo  l’ANAC che   ovvero l’allocazione dei rischi e in particolare del
               la compensazione dei prezzi introdotta  e       “rischio operativo” in capo al concessionario e,
               disciplinata dall’art.  1-septies del D.L.  n.   richiamando  un  suo  precedente  (rif.  parere  AG
               73/2021 è applicabile ai soli appalti in corso   4/2021),  rileva  che  «presupposto  per  la corretta
               di  esecuzione  e  non alle  concessioni.  Ciò   allocazione  dei  rischi è  l’equilibrio economico-
               in  quanto,  anche  se  da  un  lato  la  rubrica  della   finanziario  dell’operazione  e  benché  il  contributo
               disposizione  sembra  riferita  a  tutti  i  “contratti   pubblico non sia in astratto un elemento essenziale
               pubblici”  secondo  la  definizione  data  dal  D.Lgs.   e/o necessario per il raggiungimento dell’equilibrio
               50/2016 , dall’altro lato la norma stessa ai fini del   economico-finanziario   di   un’operazione   di
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               riconoscimento della compensazione prevede una   PPP,  l’Amministrazione  può,  ai  soli  fini  del
               serie  di adempimenti  a  carico  dell’appaltatore  (e   raggiungimento dello stesso equilibrio economico
               non anche del concessionario).                  finanziario  dell’operazione  stabilire,  in  sede  di
               A  sostegno  della sua  ricostruzione  l’ANAC  rileva   gara,  un  prezzo  consistente  in un  contributo  in
               che  ai  sensi  del comma  2  dell’art.  1-septies  del   denaro ovvero nella cessione di beni immobili che
               D.L. n. 73/2021 la compensazione è riconosciuta   non assolvono più a funzioni di interesse pubblico
               in  deroga  alle  previsioni  dell’art.  106,  comma  1,   (art. 165, comma 2, del Codice).
               lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (e dall’art. 133 del
               d.lgs. 163/2006), norma applicabile ai soli appalti   Dunque  il  contributo  pubblico  nell’ambito  del
               pubblici e non anche alle concessioni. Per queste   rapporto  concessorio,  secondo  le  previsioni
               ultime, infatti, la speculare disciplina relative alle   dell’art.  165  del d.lgs.50/2016  e  i chiarimenti
               modifiche  del  contratto  in  corso  di  esecuzione  è   dell’Autorità,  è  funzionale  esclusivamente  al
               contenuta nell’art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016.   raggiungimento  dell’equilibrio  economico-
                                                               finanziario   dell’operazione,   ferma   restando
               Non  solo: l’ANAC  si spinge oltre  e  rileva  che  il   l’allocazione dei rischi in capo  al  concessionario
               successivo comma 7 dell’art. 1-septies testualmente   (…)».






               2. Cfr. Art. 3 comma 1 lettera dd) D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui «contratti» o «contratti pubblici» sono
               «i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero
               l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti».

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