Page 45 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
P. 45
Il Punto Mediappalti
prescritti per la partecipazione alla è ormai confermato l’orientamento secondo cui la
procedura. Per tali ipotesi è necessario che stazione appaltante non può modificare/integrare
la stazione appaltante proceda alla revoca in la lex specialis di gara se non attraverso atti
autotutela e alla successiva ripubblicazione che abbiano goduto delle identiche garanzie di
del bando di gara, con riapertura dei termini pubblicità dovute per il bando di gara; nelle ipotesi
per le offerte in ragione delle mutate di modifiche sostanziali della lex specialis è poi
condizioni di gara; richiesta dal giudice amministrativo la riapertura
- modifiche «significative» ma non sostanziali dei termini per la presentazione delle offerte.
ai documenti di gara, per le quali è necessario
che la stazione appaltante conceda una I chiarimenti, per essere legittimi, non devono
proroga del termine di presentazione delle quindi comportare alcuna modifica alla lex
offerte . specialis di gara nei termini sopra indicati, nei
1
quali casi la stazione appaltante dovrebbe operare
La possibilità di integrare la disciplina di gara con successivi adempimenti quali la proroga o la
è implicitamente riconosciuta dall’art. 79 del ripubblicazione del bando.
Codice Appalti che detta precise disposizioni
2
applicabili ogni qual volta si sia in presenza I chiarimenti – ammissibili purché non modifichino
di “modifiche significative ai documenti di la disciplina dettata per lo svolgimento della gara,
gara” prevedendo, a tutela che deve essere cristallizzata
dell’interesse dei concorrenti I chiarimenti formulati nella lex specialis sin dall’avvio
ad elaborare una ponderata – hanno la mera funzione di
offerta, il differimento del dalla SA, per essere illustrare le regole già formate.
termine di presentazione delle legittimi, non devono
domande. comportare alcuna In particolare, i chiarimenti sono
modifica alla lex ammissibili se contribuiscono,
L’art. 79 del Codice Appalti specialis di gara con un’operazione di
prevede sul punto che venga interpretazione del testo, a
disposta una proroga sia nel renderne chiaro e comprensibile
caso in cui il chiarimento il significato e/o la ratio, ma non
richiesto venga fornito oltre i 6 giorni precedenti la quando, proprio mediante l’attività interpretativa,
scadenza del termine per le offerte, sia nel caso di si giunga ad attribuire ad una disposizione del
“modifiche significative”. Anche in giurisprudenza bando un significato ed una portata diversa e
1. Sul punto si richiama quanto osservato in giurisprudenza «le modifiche alla lex specialis di una gara
indetta da Pubbliche Amministrazioni devono seguire la regola del contrarius actus: “tale principio si applica
a maggior ragione qualora non si tratti di mere rettifiche formali della lex specialis di gara, ma di modifiche
di natura sostanziale che incidono sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, tali da
poter determinare un ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente interessati all’affidamento
dell’appalto; - le modifiche sostanziali alle regole di gara, in quanto comportano una estensione dei
possibili concorrenti, richiedono altresì una riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, non
essendo sufficiente una mera proroga del termine originario al fine di evitare discriminazioni partecipative
e distorsioni della concorrenza, in violazione del principio fondamentale di tutte le procedure concorsuali
consistente nella tutela della par condicio” (T.A.R. Campania, Napoli, III, 13 marzo 2017, n. 1445)» (cfr.
TAR Puglia-Lecce, 1 agosto 2017 n. 1351 – non appellata).
2. Letteralmente l’art. 79 al comma 3 del Codice Appalti dispone che «3. Le stazioni appaltanti prorogano
i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere
conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti: a) se, per
qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate,
seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del
termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60,
comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni; b) se sono effettuate modifiche significative ai
documenti di gara».
45