Page 45 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti






                     prescritti  per  la  partecipazione  alla  è ormai confermato l’orientamento secondo cui la
                     procedura. Per tali ipotesi è necessario che   stazione appaltante non può modificare/integrare
                     la stazione appaltante proceda alla revoca in   la  lex  specialis  di gara  se non  attraverso  atti
                     autotutela e alla successiva ripubblicazione   che  abbiano  goduto  delle  identiche  garanzie  di
                     del bando di gara, con riapertura dei termini   pubblicità dovute per il bando di gara; nelle ipotesi
                     per  le  offerte  in  ragione  delle  mutate   di  modifiche  sostanziali  della  lex specialis  è poi
                     condizioni di gara;                       richiesta  dal  giudice  amministrativo  la  riapertura
                   - modifiche «significative» ma non sostanziali   dei termini per la presentazione delle offerte.
                     ai documenti di gara, per le quali è necessario
                     che  la stazione appaltante  conceda  una   I chiarimenti, per essere legittimi, non devono
                     proroga del termine di presentazione delle   quindi  comportare  alcuna  modifica  alla  lex
                     offerte .                                 specialis  di  gara  nei termini sopra  indicati, nei
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                                                               quali casi la stazione appaltante dovrebbe operare
               La  possibilità  di integrare  la  disciplina di gara   con successivi adempimenti quali la proroga o la
               è  implicitamente riconosciuta  dall’art.  79  del   ripubblicazione del bando.
               Codice  Appalti   che  detta  precise  disposizioni
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               applicabili  ogni  qual  volta  si  sia  in  presenza   I chiarimenti – ammissibili purché non modifichino
               di  “modifiche  significative  ai  documenti  di   la disciplina dettata per lo svolgimento della gara,
               gara”  prevedendo,  a  tutela                                   che  deve  essere  cristallizzata
               dell’interesse  dei  concorrenti   I chiarimenti formulati      nella lex specialis sin dall’avvio
               ad  elaborare  una  ponderata                                   –  hanno  la  mera  funzione  di
               offerta,   il   differimento   del   dalla SA, per essere       illustrare le regole già formate.
               termine  di presentazione  delle   legittimi, non devono
               domande.                           comportare alcuna            In particolare, i chiarimenti sono
                                                   modifica alla lex           ammissibili  se  contribuiscono,
               L’art.  79  del Codice Appalti      specialis di gara           con     un’operazione    di
               prevede  sul punto  che  venga                                  interpretazione  del testo, a
               disposta  una  proroga  sia  nel                                renderne chiaro e comprensibile
               caso  in cui il chiarimento                                     il significato e/o la ratio, ma non
               richiesto venga fornito oltre i 6 giorni precedenti la   quando, proprio mediante l’attività interpretativa,
               scadenza del termine per le offerte, sia nel caso di   si  giunga  ad  attribuire  ad  una  disposizione del
               “modifiche significative”.  Anche in  giurisprudenza   bando  un  significato  ed  una  portata  diversa  e






               1. Sul punto si richiama quanto osservato in giurisprudenza «le modifiche alla lex specialis di una gara
               indetta da Pubbliche Amministrazioni devono seguire la regola del contrarius actus: “tale principio si applica
               a maggior ragione qualora non si tratti di mere rettifiche formali della lex specialis di gara, ma di modifiche
               di natura sostanziale che incidono sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, tali da
               poter  determinare  un  ampliamento  della  platea  dei  soggetti  potenzialmente  interessati  all’affidamento
               dell’appalto;  -  le  modifiche  sostanziali  alle  regole  di  gara,  in  quanto  comportano  una  estensione  dei
               possibili concorrenti, richiedono altresì una riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, non
               essendo sufficiente una mera proroga del termine originario al fine di evitare discriminazioni partecipative
               e distorsioni della concorrenza, in violazione del principio fondamentale di tutte le procedure concorsuali
               consistente nella tutela della par condicio” (T.A.R. Campania, Napoli, III, 13 marzo 2017, n. 1445)» (cfr.
               TAR Puglia-Lecce, 1 agosto 2017 n. 1351 – non appellata).
               2. Letteralmente l’art. 79 al comma 3 del Codice Appalti dispone che «3. Le stazioni appaltanti prorogano
               i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere
               conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti: a) se, per
               qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate,
               seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del
               termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60,
               comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni; b) se sono effettuate modifiche significative ai
               documenti di gara».

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