Page 28 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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               lotti di una gara avente ad oggetto il servizio c.d.   dire del ricorrente, di almeno €. 1.821.568,89 nel
               di lavanolo (ossia noleggio, lavaggio, disinfezione,   quinquennio, salvo rinnovi, proroghe ed estensioni
               sterilizzazione,  stireria,  gestione del guardaroba,   contrattuali).
               distribuzione della biancheria e degli indumenti da
               lavoro).                                        Sempre  a  parere  della ricorrente,  il  modus
                                                               operandi seguito dall’amministrazione avrebbe
               La gara era suddivisa in dieci lotti, corrispondenti   invece  determinato:  la violazione dei principi
               alle singole aziende ospedaliere e istituti coinvolti   di ragionevolezza  e  proporzionalità;  la  lesione
               nella gara.                                     dell’interesse della stazione appaltante a conseguire
                                                               un risparmio di spesa; la violazione del principio di
               La  lex  specialis,  al  paragrafo  “PARTECIPAZIONE   favor per le PMI e di massima partecipazione (visto
               A  PIU’  LOTTI”,  prevedeva  un  doppio  limite  di   che i lotti sono stati aggiudicati solo a tre operatori
               aggiudicazione, così sintetizzabile:            economici, mentre, applicando il criterio suggerito
                  -  massimo cinque lotti al medesimo operatore;   in ricorso, il lotto n. 10 sarebbe aggiudicato ad un
                  -  non  più del 50% dell’intero importo allo   quarto operatore).
                     stesso operatore.
                                                               Ciò premesso,  il TAR  ha  ritenuto  che  il doppio
               Il ricorso è stato proposto dall’operatore economico   limite di  aggiudicazione  previsto  nella  lex
               che,  pur  risultando  il migliore  per  sette  lotti su   specialis  sia  finalizzato  unicamente  ad  evitare
               dieci, in virtù del doppio limite di aggiudicazione,   l’accaparramento di tutti  i  lotti  da parte
               ha  potuto  aggiudicarsi  solamente  quattro  lotti;  i   dello  stesso operatore  economico, per cui
               restanti tre lotti sono stati quindi aggiudicati alle   l’obiettivo  è conseguito se i lotti  vengono
               imprese classificatesi al secondo posto.        aggiudicati ad almeno due operatori.

               Il ricorrente  ha  contestato  la modalità  in cui il   A  parere  del TAR,  il richiamo della ricorrente  al
               doppio limite di aggiudicazione è stato applicato,   principio di favor per la massima partecipazione,
               in quanto la stazione appaltante per il calcolo del   in particolare delle PMI, alle procedure ad evidenza
               limite del 50% avrebbe considerato non l’importo   pubblica sarebbe improprio.
               effettivamente  offerto  in  gara  dai  concorrenti,
               bensì l’importo a base d’asta.                  Ed  infatti,  tale  principio,  “opera  solo  con
                                                               riguardo all’ammissione dei concorrenti e
               In  questo  modo,  al  ricorrente  sono  stati  affidati   alla  teorica  possibilità  che  ciascuno  di essi
               “solo” quattro lotti e non cinque; qualora la stazione   possa aggiudicarsi  i lotti  che  corrispondono
               appaltante avesse invece tenuto conto delle offerte   alla  rispettiva  capacità tecnico-economica,
               economiche  presentate  in  gara,  pur  rispettando   ma esso non implica alcuna  “garanzia”  di
               il doppio limite di aggiudicazione,  la  ricorrente   aggiudicazione.”.
               avrebbe  conseguito  l’aggiudicazione  anche  dei
               lotti n. 4 e n. 7 (dovendo però lasciare al secondo   Le modalità attraverso cui la stazione appaltante
               graduato il lotto n. 10), conseguendo cinque lotti   ha disciplinato il limite di aggiudicazione, secondo
               il cui valore  complessivo  sarebbe  stato  pari  al   il TAR, avrebbero potuto senz’altro essere diverse
               48,24% dell’importo complessivo dell’appalto.   e  volte ad  assicurare  una  maggiore  ripartizione
                                                               dell’appalto; tuttavia, si tratta di scelte di merito
               Secondo  il ricorrente,  ciò avrebbe  implicato un   insindacabili dal giudice.
               duplice  effetto  positivo:  da  un  lato,  si  sarebbe   Come  emerge  da  alcune  importanti  decisioni del
               garantito  il rispetto  della  concorrenzialità  e   Consiglio  di Stato  relative  a  gare  di appalto  di
               del  legittimo  affidamento,  avendo  le  imprese   importo molto elevato (ex multis, Cons. Stato n.
               accorrenti presentato la migliore offerta possibile   1491/2019),  l’elusione  dei  principi  fondamentali
               per  rapporto  qualità/prezzo  nell’intendimento   dell’ordinamento  di settore  si può  avere  in
               di  “portare  a  casa”  il  numero  massimo  di  lotti   sostanza:
               previsto ed un importo economico non superiore      - o quando la stazione appaltante non prevede,
               alla metà del valore a base d’asta; dall’altro lato,   senza  giustificato  motivo,  la  suddivisione
               si sarebbe  garantito l’interesse  della stazione    in  lotti di un  appalto  che  tecnicamente  si
               appaltante a conseguire un risparmio di spesa (a     presta a ciò;

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