Page 28 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Mediappalti Il Punto
lotti di una gara avente ad oggetto il servizio c.d. dire del ricorrente, di almeno €. 1.821.568,89 nel
di lavanolo (ossia noleggio, lavaggio, disinfezione, quinquennio, salvo rinnovi, proroghe ed estensioni
sterilizzazione, stireria, gestione del guardaroba, contrattuali).
distribuzione della biancheria e degli indumenti da
lavoro). Sempre a parere della ricorrente, il modus
operandi seguito dall’amministrazione avrebbe
La gara era suddivisa in dieci lotti, corrispondenti invece determinato: la violazione dei principi
alle singole aziende ospedaliere e istituti coinvolti di ragionevolezza e proporzionalità; la lesione
nella gara. dell’interesse della stazione appaltante a conseguire
un risparmio di spesa; la violazione del principio di
La lex specialis, al paragrafo “PARTECIPAZIONE favor per le PMI e di massima partecipazione (visto
A PIU’ LOTTI”, prevedeva un doppio limite di che i lotti sono stati aggiudicati solo a tre operatori
aggiudicazione, così sintetizzabile: economici, mentre, applicando il criterio suggerito
- massimo cinque lotti al medesimo operatore; in ricorso, il lotto n. 10 sarebbe aggiudicato ad un
- non più del 50% dell’intero importo allo quarto operatore).
stesso operatore.
Ciò premesso, il TAR ha ritenuto che il doppio
Il ricorso è stato proposto dall’operatore economico limite di aggiudicazione previsto nella lex
che, pur risultando il migliore per sette lotti su specialis sia finalizzato unicamente ad evitare
dieci, in virtù del doppio limite di aggiudicazione, l’accaparramento di tutti i lotti da parte
ha potuto aggiudicarsi solamente quattro lotti; i dello stesso operatore economico, per cui
restanti tre lotti sono stati quindi aggiudicati alle l’obiettivo è conseguito se i lotti vengono
imprese classificatesi al secondo posto. aggiudicati ad almeno due operatori.
Il ricorrente ha contestato la modalità in cui il A parere del TAR, il richiamo della ricorrente al
doppio limite di aggiudicazione è stato applicato, principio di favor per la massima partecipazione,
in quanto la stazione appaltante per il calcolo del in particolare delle PMI, alle procedure ad evidenza
limite del 50% avrebbe considerato non l’importo pubblica sarebbe improprio.
effettivamente offerto in gara dai concorrenti,
bensì l’importo a base d’asta. Ed infatti, tale principio, “opera solo con
riguardo all’ammissione dei concorrenti e
In questo modo, al ricorrente sono stati affidati alla teorica possibilità che ciascuno di essi
“solo” quattro lotti e non cinque; qualora la stazione possa aggiudicarsi i lotti che corrispondono
appaltante avesse invece tenuto conto delle offerte alla rispettiva capacità tecnico-economica,
economiche presentate in gara, pur rispettando ma esso non implica alcuna “garanzia” di
il doppio limite di aggiudicazione, la ricorrente aggiudicazione.”.
avrebbe conseguito l’aggiudicazione anche dei
lotti n. 4 e n. 7 (dovendo però lasciare al secondo Le modalità attraverso cui la stazione appaltante
graduato il lotto n. 10), conseguendo cinque lotti ha disciplinato il limite di aggiudicazione, secondo
il cui valore complessivo sarebbe stato pari al il TAR, avrebbero potuto senz’altro essere diverse
48,24% dell’importo complessivo dell’appalto. e volte ad assicurare una maggiore ripartizione
dell’appalto; tuttavia, si tratta di scelte di merito
Secondo il ricorrente, ciò avrebbe implicato un insindacabili dal giudice.
duplice effetto positivo: da un lato, si sarebbe Come emerge da alcune importanti decisioni del
garantito il rispetto della concorrenzialità e Consiglio di Stato relative a gare di appalto di
del legittimo affidamento, avendo le imprese importo molto elevato (ex multis, Cons. Stato n.
accorrenti presentato la migliore offerta possibile 1491/2019), l’elusione dei principi fondamentali
per rapporto qualità/prezzo nell’intendimento dell’ordinamento di settore si può avere in
di “portare a casa” il numero massimo di lotti sostanza:
previsto ed un importo economico non superiore - o quando la stazione appaltante non prevede,
alla metà del valore a base d’asta; dall’altro lato, senza giustificato motivo, la suddivisione
si sarebbe garantito l’interesse della stazione in lotti di un appalto che tecnicamente si
appaltante a conseguire un risparmio di spesa (a presta a ciò;
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