Page 26 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Mediappalti Il Punto
Ne consegue che per contestare la legittimità la quale era stato anche previsto un obbligo per
della suddivisione in lotti di importo molto l’operatore economico a presentare offerta
elevato è necessario dimostrare che l’assetto per tutti i lotti.
organizzativo della gara compromette in
concreto il principio di concorrenza tra più In questo modo l’amministrazione ha creato
operatori. un’aggregazione artificiosa dei lotti così
vanificando, di fatto, la ratio della suddivisione in
In particolare è stato giudicato che “A tali fini, il lotti stessa.
singolo operatore deve comprovare, in concreto,
l’incidenza lesiva che l’impostazione della gara ha Ma andiamo per gradi.
determinato nella propria sfera giuridica, rendendo
obiettivamente percepibile la compressione La richiesta di parere riguardava una gara per
che questa ha, in via di tesi, subito rispetto alle la manutenzione straordinaria di un palazzetto,
possibilità di un’utile e proficua partecipazione alla in particolare due società di costruzioni avevano
competizione” (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. I, contestato la violazione dell’articolo 51 del Codice
25 giugno 2021 n. 1559; Consiglio di Stato, Sez. e la limitazione della concorrenza in quanto i
III, 14 dicembre 2020, n. 7962; idem 30 settembre potenziali concorrenti erano, di fatto, costretti
2020 n. 5746). dalla lex specialis a partecipare ad entrambi i lotti
in cui la gara era stata suddivisa.
Sul punto si rileva che l’impossibilità alla
partecipazione al lotto fondata sulla carenza dei I due lotti riguardavano, uno, l’esecuzione dei
requisiti di capacità economica- lavori per il rifacimento della
finanziaria potrebbe essere copertura del palazzetto; l’altro,
considerata non sufficiente a È stata ritenuta l’esecuzione dei lavori per la
ritenere illegittima la mancata legittima la rimozione della copertura in
suddivisione in lotti (o una suddivisione di eternit nello stesso edificio.
suddivisione in lotti di importo una gara in un
molto elevato), laddove in numero ridotto Nel bando di gara era stato
concreto fosse possibile previsto che “l’operatore
presentare offerta in RTI con altri di lotti di importo economico partecipante dovrà
soggetti. considerevole, in possedere i requisiti specificati
quanto la stazione per ciascuno dei lotti” e nella
In tal caso sarebbe infatti appaltante ha richiesta di chiarimenti, la
necessario dimostrare ad motivato il proprio stazione appaltante ha chiarito
esempio che esistono sul mercato interesse, in che “non è possibile partecipare
pochissimi operatori economici in relazione allo ad un solo lotto. L’appalto prevede
grado di partecipare e che dunque specifico appalto, l’aggiudicazione dei due lotti ad
risulterebbe altamente difficile un unico operatore economico”.
anche la ricerca di un partner per ad interfacciarsi
la presentazione di un’offerta in con un interlocutore A quanto è possibile ricavare
RTI, con la conseguenza che la unico, in grado di dalla delibera di ANAC,
mancata suddivisione in lotti, o garantire il corretto l’Amministrazione aveva
una suddivisione in lotti di importo svolgimento di un motivato, da un lato, la scelta di
troppo elevato, non sarebbe in servizio suddividere l’appalto in due lotti,
grado di garantire un più ampio in quanto il primo era finanziato
confronto concorrenziale. sulla base di un Progetto di
Sviluppo Territoriale, mentre il
Ad una decisione radicalmente opposta è invece secondo lotto era finanziato da un fondo regionale
giunta ANAC con il parere n. 350 del 20 luglio destinato esclusivamente ai lavori di bonifica
2022. dell’amianto.
Il caso sottoposto all’attenzione di ANAC riguarda Tale scelta era quindi riconducibile esclusivamente
una gara che era, sì, stata suddivisa in lotti, ma per al fatto che due diversi soggetti erano preposti
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