Page 26 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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               Ne  consegue  che  per  contestare  la legittimità   la quale era stato anche previsto un obbligo per
               della suddivisione  in lotti di importo  molto   l’operatore  economico  a  presentare offerta
               elevato  è  necessario  dimostrare  che  l’assetto   per tutti i lotti.
               organizzativo  della  gara compromette  in
               concreto il  principio di concorrenza tra  più   In  questo  modo  l’amministrazione  ha  creato
               operatori.                                      un’aggregazione  artificiosa  dei  lotti così
                                                               vanificando, di fatto, la ratio della suddivisione in
               In particolare è stato giudicato che “A tali fini, il   lotti stessa.
               singolo operatore  deve  comprovare,  in concreto,
               l’incidenza lesiva che l’impostazione della gara ha   Ma andiamo per gradi.
               determinato nella propria sfera giuridica, rendendo
               obiettivamente   percepibile   la   compressione   La  richiesta  di parere  riguardava  una  gara  per
               che  questa  ha,  in  via  di  tesi,  subito  rispetto  alle   la  manutenzione  straordinaria  di un  palazzetto,
               possibilità di un’utile e proficua partecipazione alla   in particolare  due  società  di costruzioni avevano
               competizione” (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. I,   contestato la violazione dell’articolo 51 del Codice
               25 giugno 2021 n. 1559; Consiglio di Stato, Sez.   e  la  limitazione  della  concorrenza  in  quanto  i
               III, 14 dicembre 2020, n. 7962; idem 30 settembre   potenziali  concorrenti  erano,  di  fatto,  costretti
               2020 n. 5746).                                  dalla lex specialis a partecipare ad entrambi i lotti
                                                               in cui la gara era stata suddivisa.
               Sul  punto  si rileva  che  l’impossibilità  alla
               partecipazione  al  lotto  fondata  sulla  carenza  dei   I  due  lotti riguardavano,  uno,  l’esecuzione  dei
               requisiti  di  capacità  economica-                           lavori  per  il  rifacimento  della
               finanziaria   potrebbe   essere                               copertura  del palazzetto;  l’altro,
               considerata  non  sufficiente  a     È stata ritenuta         l’esecuzione  dei lavori per  la
               ritenere  illegittima la  mancata      legittima la           rimozione della copertura  in
               suddivisione in  lotti (o una        suddivisione di          eternit nello stesso edificio.
               suddivisione in lotti  di importo    una gara in un
               molto   elevato),  laddove  in       numero ridotto           Nel  bando  di gara  era  stato
               concreto    fosse    possibile                                previsto    che    “l’operatore
               presentare offerta in RTI con altri   di lotti di importo     economico partecipante  dovrà
               soggetti.                           considerevole, in         possedere  i  requisiti  specificati
                                                  quanto la stazione         per  ciascuno  dei lotti”  e  nella
               In  tal  caso  sarebbe  infatti       appaltante ha           richiesta  di  chiarimenti,  la
               necessario   dimostrare    ad      motivato il proprio        stazione  appaltante  ha  chiarito
               esempio che esistono sul mercato       interesse, in          che  “non  è  possibile  partecipare
               pochissimi operatori economici in     relazione allo          ad un solo lotto. L’appalto prevede
               grado di partecipare e che dunque   specifico appalto,        l’aggiudicazione  dei due  lotti  ad
               risulterebbe  altamente  difficile                            un unico operatore economico”.
               anche la ricerca di un partner per   ad interfacciarsi
               la  presentazione  di  un’offerta  in   con un interlocutore   A  quanto  è  possibile  ricavare
               RTI, con  la conseguenza  che la    unico, in grado di        dalla   delibera  di   ANAC,
               mancata  suddivisione  in  lotti,  o   garantire il corretto   l’Amministrazione      aveva
               una suddivisione in lotti di importo   svolgimento di un      motivato, da un lato, la scelta di
               troppo  elevato,  non  sarebbe  in       servizio             suddividere l’appalto in due lotti,
               grado  di garantire  un  più ampio                            in quanto il primo era finanziato
               confronto concorrenziale.                                     sulla base  di un  Progetto  di
                                                                             Sviluppo Territoriale,  mentre il
               Ad  una  decisione radicalmente  opposta  è  invece   secondo lotto era finanziato da un fondo regionale
               giunta  ANAC  con  il parere  n.  350  del 20  luglio   destinato  esclusivamente  ai  lavori  di  bonifica
               2022.                                           dell’amianto.

               Il caso sottoposto all’attenzione di ANAC riguarda   Tale scelta era quindi riconducibile esclusivamente
               una gara che era, sì, stata suddivisa in lotti, ma per   al  fatto  che  due  diversi  soggetti  erano  preposti

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