Page 25 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Il Punto Mediappalti
L’orientamento giurisprudenziale Alle stazioni riferimento alle modalità di
dominante evidenzia dunque che appaltanti è suddivisione dei lotti di gara.
è legittima e non in contrasto riconosciuta
con l’art. 51 d.lgs. 50/2016, un’ampia La presa di posizione di ANAC
la scelta della P.A. di non pare tuttavia porsi su un piano più
suddividere una gara in lotti, discrezionalità sulla garantista dei principi di massima
bensì di esperire la procedura suddivisione o meno partecipazione e par condicio,
concorrenziale in un lotto unico (o della gara in lotti a piuttosto che enfatizzare la
in più lotti, ma ciascuno di valore patto che motivino discrezionalità di cui godono le
considerevolmente elevato), espressamente amministrazioni nella redazione
laddove (a titolo esemplificativo) la scelta di non della lex specialis.
nel paragrafo del relativo suddividere, ad
bando, rubricato “Informazioni esempio al fine di Prima di analizzare la decisione
complementari”, vi sia la dell’Autorità, pare opportuno
esternazione della motivazione garantire economie rilevare che il principio di favor
della mancata suddivisione di scala o di per le MPMI a cui tende l’articolo
in lotti. È dunque ammesso ottimizzare i costi 51 non può ritenersi garantito a
l’accorpamento in un unico fronte della mera suddivisione
lotto per esigenze proprie della della gara in lotti.
stazione appaltante, come ad esempio quello di Ed infatti possono ravvisarsi dei casi in cui, anche a
garantire economie di scala o al fine di ottimizzare fronte di una gara suddivisa in lotti, sia comunque
i costi di esercizio e di manutenzione. fortemente limitata o addirittura esclusa la
possibilità per le MPMI di partecipare alla gara.
Certamente la suddivisione in lotti rappresenta uno
strumento posto a tutela della concorrenza sotto Sul punto, si rammenta che la norma stabilisce
il profilo della massima partecipazione alle gare; espressamente che “Nel caso di suddivisione in
tuttavia, tale principio non costituisce un precetto lotti, il relativo valore deve essere adeguato
inviolabile, né può comprimere eccessivamente in modo da garantire l’effettiva possibilità di
la discrezionalità amministrativa di cui godono le partecipazione da parte delle microimporese,
Stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti piccole e medie imprese”.
di gara (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. V del
21 giugno 2022 n. 5119). Si tratta del caso di cui si è occupato il Consiglio
di Stato nella pronuncia sopra richiamata (n.
Il principio della suddivisione in lotti può, dunque, 8440/2020).
essere derogato, seppur attraverso una decisione
che deve essere adeguatamente motivata: tale In tale occasione, è stata riconosciuta come
scelta di carattere strettamente discrezionale rispondente ai detti criteri di ragionevolezza
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2016, e proporzionalità la scelta della stazione di
n. 1081) è stata ritenuta sindacabile nei limiti appaltante di aggregazione della gara (concernente
della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che un “multiservizio tecnologico integrato” in ambito
dell’adeguatezza dell’istruttoria, in ordine alla sanitario che chiedeva all’aggiudicatario di fornire
decisone di frazionare o meno un appalto “di energia e acqua, di governare tutte le attività di
grosse dimensioni” in lotti”. gestione e di conduzione degli impianti tecnologici,
di climatizzazione e di ricambio dell’aria e di
realizzare interventi di manutenzione straordinaria
2. Il parere precontenzioso ANAC del sugli impianti e sulle apparecchiature, finalizzati
20 luglio 2022 all’efficientamento energetico) in un numero ridotto
di lotti di importo considerevole, a scapito delle PMI,
Di recente, con il parere precontenzioso n. in quanto la stazione appaltante aveva interesse
350 del 20 luglio 2022, ANAC si è pronunciata ad interfacciarsi con un interlocutore unico, e
sull’applicazione dell’articolo 51 del Codice dei soltanto un’impresa o un RTI di grandi dimensioni
Contratti pubblici delineando i limiti che le stazioni è in grado di garantire il corretto svolgimento di un
appaltanti devono tenere in considerazione con servizio, quale quello in questione.
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