Page 25 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               L’orientamento  giurisprudenziale      Alle stazioni          riferimento   alle   modalità   di
               dominante evidenzia dunque che         appaltanti è           suddivisione dei lotti di gara.
               è  legittima e  non  in contrasto     riconosciuta
               con  l’art.  51  d.lgs.  50/2016,       un’ampia              La  presa di posizione  di ANAC
               la  scelta  della  P.A.  di non                               pare tuttavia porsi su un piano più
               suddividere  una  gara  in  lotti,   discrezionalità sulla    garantista dei principi di massima
               bensì di esperire  la procedura   suddivisione o meno         partecipazione  e  par  condicio,
               concorrenziale in un lotto unico (o   della gara in lotti a   piuttosto   che   enfatizzare   la
               in più lotti, ma ciascuno di valore   patto che motivino      discrezionalità di cui godono le
               considerevolmente    elevato),       espressamente            amministrazioni nella  redazione
               laddove (a titolo esemplificativo)   la scelta di non         della lex specialis.
               nel   paragrafo   del   relativo     suddividere, ad
               bando,  rubricato  “Informazioni   esempio al fine di         Prima  di analizzare  la  decisione
               complementari”,   vi   sia   la                               dell’Autorità,  pare  opportuno
               esternazione  della  motivazione   garantire economie         rilevare  che  il principio di  favor
               della   mancata   suddivisione         di scala o di          per le MPMI a cui tende l’articolo
               in  lotti.  È  dunque  ammesso      ottimizzare i costi       51  non  può ritenersi  garantito a
               l’accorpamento  in  un  unico                                 fronte  della  mera  suddivisione
               lotto per  esigenze proprie della                             della gara in lotti.
               stazione  appaltante,  come  ad  esempio  quello  di   Ed infatti possono ravvisarsi dei casi in cui, anche a
               garantire economie di scala o al fine di ottimizzare   fronte di una gara suddivisa in lotti, sia comunque
               i costi di esercizio e di manutenzione.         fortemente  limitata  o  addirittura  esclusa  la
                                                               possibilità per le MPMI di partecipare alla gara.
               Certamente la suddivisione in lotti rappresenta uno
               strumento posto a tutela della concorrenza sotto   Sul  punto,  si rammenta  che  la  norma  stabilisce
               il  profilo  della  massima  partecipazione  alle  gare;   espressamente  che  “Nel  caso  di  suddivisione  in
               tuttavia, tale principio non costituisce un precetto   lotti, il  relativo valore deve essere  adeguato
               inviolabile, né  può comprimere  eccessivamente   in modo da garantire l’effettiva possibilità di
               la discrezionalità amministrativa di cui godono le   partecipazione da parte delle microimporese,
               Stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti   piccole e medie imprese”.
               di gara (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. V del
               21 giugno 2022 n. 5119).                        Si tratta del caso di cui si è occupato il Consiglio
                                                               di Stato  nella pronuncia  sopra  richiamata  (n.
               Il principio della suddivisione in lotti può, dunque,   8440/2020).
               essere derogato, seppur attraverso una decisione
               che  deve  essere  adeguatamente  motivata:  tale   In  tale  occasione,  è  stata  riconosciuta  come
               scelta  di carattere  strettamente  discrezionale   rispondente  ai  detti criteri di ragionevolezza
               (cfr.  Consiglio  di  Stato,  Sez.  V,  16  marzo  2016,   e proporzionalità la scelta della stazione di
               n.  1081)  è  stata  ritenuta  sindacabile nei limiti   appaltante di aggregazione della gara (concernente
               della ragionevolezza e  proporzionalità, oltre che   un “multiservizio tecnologico integrato” in ambito
               dell’adeguatezza  dell’istruttoria,  in ordine  alla   sanitario che chiedeva all’aggiudicatario di fornire
               decisone  di  frazionare  o  meno  un  appalto  “di   energia e acqua, di governare tutte le attività di
               grosse dimensioni” in lotti”.                   gestione e di conduzione degli impianti tecnologici,
                                                               di climatizzazione  e  di ricambio  dell’aria  e  di
                                                               realizzare interventi di manutenzione straordinaria
                    2. Il  parere precontenzioso  ANAC del       sugli  impianti  e  sulle  apparecchiature,  finalizzati
                      20 luglio 2022                           all’efficientamento energetico) in un numero ridotto
                                                               di lotti di importo considerevole, a scapito delle PMI,
               Di  recente,  con  il parere  precontenzioso  n.   in  quanto  la stazione  appaltante  aveva  interesse
               350  del  20  luglio 2022,  ANAC  si è  pronunciata   ad  interfacciarsi  con  un  interlocutore  unico,  e
               sull’applicazione dell’articolo 51  del Codice dei   soltanto un’impresa o un RTI di grandi dimensioni
               Contratti pubblici delineando i limiti che le stazioni   è in grado di garantire il corretto svolgimento di un
               appaltanti  devono  tenere  in  considerazione  con   servizio, quale quello in questione.

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