Page 27 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               alla  gestione  della  relativa     ANAC ha rilevato          esattamente  all’estremo  opposto
               prestazione  nei  confronti  degli    che l’obbligo           rispetto  all’obbligo di presentare
               enti  finanziatori  (un  progetto  di   per l’operatore       offerta per tutti i lotti di gara.
               sviluppo  e  un  fondo  regionale);    economico
               ne  consegue  che  la suddivisione                            Sul  punto,  l’Autorità  si era  già
               in due lotti non era riconducibile    a presentare            pronunciata  (Delibera  n.  1338
               alla  diversità  delle prestazioni   offerta per tutti        del 20 dicembre 2017) stabilendo
               richieste,  bensì  a  mere  esigenze   i lotti determina      che  “la  prescrizione  dell’obbligo,
               di gestione della gara da un punto   un’aggregazione          posto  nella  legge  di gara,  di
               di vista finanziario.              artificiosa dei lotti      presentare  offerta  per  tutti i
                                                   così vanificando          lotti, è in contrasto quindi con la
               Dall’altro  lato,  la  stazione       la ratio della          normativa di settore e con la ratio
               appaltante  aveva  precisato  che   suddivisione in lotti     della suddivisione in lotti, che ha
               l’affidamento   congiunto   dei                               la funzione di consentire una più
               due  lotti sarebbe  stato  invece         stessa              ampia  partecipazione  anche  di
               giustificato  dalla  natura  unitaria                         imprese medio-piccole”.
               della gara rivolta alla esecuzione
               di opere su uno stesso edificio e sulla stessa parte   Nel caso di specie, ANAC ha dunque ritenuto che,
               dell’edificio, che prelude a un sistema di gestione   sulla scorta  dell’esame  della documentazione
               unitario  della commessa,  con  conseguente     prodotta  e  di  quanto  previamente  evidenziato,
               ottimizzazione dei tempi di realizzazione dell’opera.  “le  scelte  così  operate  dall’Amministrazione
                                                               aggiudicatrice,   sebbene      ampiamente
               In  tale  contesto,  l’Autorità  ha  ripercorso  le   discrezionali, stante il tenore del richiamato
               disposizioni  alla base  del principio generale  della   art. 51 e della giurisprudenza di riferimento
               suddivisione in lotti.                          appaiono  in contrasto  con la  disciplina di
                                                               riferimento.”.
               Partendo dalla Direttiva 2014/24/UE, Considerando
               79,  è  possibile  constatare  che  “Se  l’appalto  è   L’Autorità  ha  dunque  ritenuto  che  l’operato  della
               suddiviso in lotti, le amministrazioni aggiudicatrici   stazione  appaltante  non  risulta  conforme  alla
               dovrebbero   avere   la   facoltà di limitare   normativa  di  settore  in  quanto  la  ratio  della
               numero  dei lotti  per i quali un  operatore    suddivisione in lotti, ha la funzione di consentire
               economico  può presentare un’offerta,  ad       una  più  ampia partecipazione  anche  di imprese
               esempio allo scopo di salvaguardare  la         medio-piccole che però risulta vanificata, laddove
               concorrenza  o  per  garantire  l’affidabilità   la  legge  di  gara  preveda  l’obbligo di  presentare
               dell’approvvigionamento;  dovrebbero  altresì   offerta per tutti i lotti, così tramutando una gara
               avere la facoltà di limitare il numero di lotti   suddivisa in lotti, in una gara unica.
               che possono essere aggiudicati a uno stesso     Con questa pronuncia ANAC ha dunque, seppure
               offerente”.                                     indirettamente,  statuito  che  risulta  illegittimo
                                                               aggiudicare  un’intera  opera  -che  invece  risulta
               Ebbene,  la  ratio  pro-concorrenziale  della  citata   in concreto suddivisibile in più lotti prestazionali-
               disciplina caratterizza tutta la normativa europea in   ad  un  solo  soggetto,  solamente  sulla  base  di
               materia di appalti pubblici nonché il d.lgs. 50/2016,   mere  esigenze  interne  di  gestione,  in  quanto
               e mira a garantire la massima partecipazione    questo  provoca  un  ingiustificato  ostacolo  alla
               possibile  alle  gare ed una più elevata        partecipazione delle MPMI che si pone in contrasto
               possibilità che le imprese di piccole e medie   con la disciplina di settore.
               dimensioni possano risultare aggiudicatarie,
               grazie anche alla  possibilità  di inserire il
               c.d.  vincolo  di aggiudicazione, dato  dalla       3. La sentenza del TAR Marche n. 465 del
               facoltà della stazione appaltante di limitare il       12 agosto 2022
               numero massimo di lotti che possono essere
               aggiudicati a un solo offerente.                Un’altra  pronuncia interessante  in tema  di
                                                               suddivisione in lotti è quella del TAR Marche, il quale
               Il  vincolo  di  aggiudicazione  si  pone  quindi   si è pronunciato sulla modalità di suddivisione in

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