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Mediappalti Il Punto
accesso al mercato delle commesse pubbliche. imprese; tale principio, come recepito all’art. 51
D.Lgs. n. 50 del 2016, non costituisce peraltro
In quest’ottica l’articolo 51 sopra riportato risulta una regola inderogabile: la norma consente alla
palesemente finalizzato “a plasmare i profili stazione appaltante di derogarvi per giustificati
organizzativi dell’amministrazione committente motivi, che devono essere puntualmente
in modo servente rispetto ad espressi nel bando o nella
un fine che esula dallo stretto L’articolo 51 è lettera di invito, essendo il
tema dell’evidenza pubblica, precetto della ripartizione
per collocarsi nella più ampia finalizzato a plasmare in lotti funzionale alla tutela
prospettiva dello sviluppo pro- i profili organizzativi della concorrenza (es. Cons.
concorrenziale del mercato” dell’amministrazione St., sez. V, 7 febbraio 2020, n.
(cfr. Cons. Stato, sez. III, n. committente in una 973; 26 giugno 2017, n. 3110;
7962/2020 e n. 8440/2020). ampia prospettiva sez. III, 21 marzo 2019, n.
dello sviluppo pro- 1857);
Tuttavia, generalmente la concorrenziale del
giurisprudenza accorda alle mercato - la scelta della stazione
stazioni appaltanti un’ampia appaltante circa la suddivisione
discrezionalità nella scelta di in lotti di un appalto pubblico
suddividere o meno la gara in costituisce una decisione
lotti, ed in fatti la norma, come visto, specifica normalmente ancorata, nei limiti previsti
che è consentito alle stazioni appaltanti di non dall’ordinamento, a valutazioni di carattere
procedere alla suddivisione in lotti, a patto che tecnico-economico; in tali ambiti, il
motivino espressamente “la mancata suddivisione concreto esercizio del potere discrezionale
dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera dell’Amministrazione deve essere
di invito e nella relazione unica di cui agli articoli funzionalmente coerente con il bilanciato
99 e 139”. complesso degli interessi pubblici e privati
coinvolti dal procedimento di appalto; il potere
I principi espressi in tema di suddivisione in lotti, medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche
ormai consolidati, possono essere così riassunti norme del codice dei contratti, anche dai principi
(cfr. cit. Cons. Stato n. 844/2020): di proporzionalità e di ragionevolezza (da
ultimo, Cons. St., sez. VI, 02 gennaio 2020, n.25;
- “sebbene sia indubbio che la suddivisione in Cons. St., sez. III, 13 novembre 2017, n. 5224),
lotti rappresenti uno strumento posto a tutela sicché non può ritenersi preclusa alla stazione
della concorrenza sotto il profilo della massima appaltante la possibilità di suddividere
partecipazione alle gare, è altrettanto indubbio l’appalto in lotti di importo elevato (Cons.
che tale principio non costituisca un St., sez. III, 26 settembre 2018 n. 5534) ove
precetto inviolabile né possa comprimere tale scelta risponda all’esigenza di tutelare
eccessivamente la discrezionalità l’interesse pubblico;
amministrativa di cui godono le stazioni
appaltanti nella predisposizione degli atti - secondo il costante orientamento della
di gara in funzione degli interessi sottesi giurisprudenza la suddivisione in lotti è
alla domanda pubblica, assumendo, piuttosto, espressione di una valutazione discrezionale
la natura di principio generale adattabile alle dell’amministrazione sindacabile in sede
peculiarità del caso di specie (Cons. St., sez. V, giurisdizionale sotto l’aspetto della ragionevolezza
11 gennaio 2018, n.123; sez. III, 12 febbraio e proporzionalità e dell’adeguatezza dell’istruttoria
2020, n. 1076) e derogabile, seppur attraverso (ex multis, cfr. Cons. St., sez. III n., 21 marzo
una decisione che deve essere adeguatamente 2019, n. 1857; Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2044;);
motivata (cfr. Cons. St., sez. VI, 12 settembre in ogni caso l’ampiezza del margine di
2014, n. 4669, sez III, 12 febbraio 2020n. 1076); valutazione attribuito all’amministrazione in
questo ambito non è suscettibile di essere
- è principio di carattere generale la preferenza per censurato in base a meri criteri di opportunità
la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2018, n.
la partecipazione alle gare delle piccole e medie 1138).”.
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