Page 24 - MediAppalti, Anno XII - N. 7
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               accesso al mercato delle commesse pubbliche.    imprese;  tale  principio,  come  recepito  all’art.  51
                                                               D.Lgs.  n.  50  del  2016,  non  costituisce  peraltro
               In quest’ottica l’articolo 51 sopra riportato risulta   una  regola  inderogabile:  la  norma  consente  alla
               palesemente  finalizzato  “a  plasmare  i  profili   stazione  appaltante  di derogarvi  per  giustificati
               organizzativi dell’amministrazione committente   motivi,  che  devono essere puntualmente
               in  modo  servente  rispetto  ad                               espressi  nel bando o  nella
               un  fine  che  esula  dallo  stretto   L’articolo 51 è         lettera  di invito,  essendo  il
               tema  dell’evidenza  pubblica,                                 precetto  della  ripartizione
               per  collocarsi  nella  più  ampia   finalizzato a plasmare    in lotti funzionale alla tutela
               prospettiva  dello sviluppo pro-  i profili organizzativi      della concorrenza  (es.  Cons.
               concorrenziale  del  mercato”     dell’amministrazione         St., sez. V, 7 febbraio 2020, n.
               (cfr.  Cons.  Stato,  sez.  III,  n.   committente in una      973; 26 giugno 2017, n. 3110;
               7962/2020 e n. 8440/2020).         ampia prospettiva           sez.  III,  21  marzo  2019,  n.
                                                  dello sviluppo pro-         1857);
               Tuttavia,  generalmente   la       concorrenziale del
               giurisprudenza  accorda  alle            mercato               -  la  scelta  della  stazione
               stazioni  appaltanti  un’ampia                                 appaltante  circa  la  suddivisione
               discrezionalità  nella  scelta  di                             in  lotti  di  un  appalto  pubblico
               suddividere  o  meno  la  gara  in                             costituisce  una    decisione
               lotti,  ed  in  fatti  la  norma,  come  visto,  specifica   normalmente  ancorata,  nei  limiti  previsti
               che  è  consentito  alle stazioni appaltanti  di non   dall’ordinamento,  a valutazioni  di carattere
               procedere  alla suddivisione in lotti, a  patto  che   tecnico-economico;  in  tali  ambiti,  il
               motivino espressamente “la mancata suddivisione   concreto esercizio  del potere discrezionale
               dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera   dell’Amministrazione  deve  essere
               di invito e nella relazione unica di cui agli articoli   funzionalmente coerente con il  bilanciato
               99 e 139”.                                      complesso  degli  interessi  pubblici e  privati
                                                               coinvolti dal procedimento di appalto; il potere
               I principi espressi in tema di suddivisione in lotti,   medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche
               ormai  consolidati, possono essere  così riassunti   norme del codice dei contratti, anche dai principi
               (cfr. cit. Cons. Stato n. 844/2020):            di proporzionalità  e di ragionevolezza (da
                                                               ultimo, Cons. St., sez. VI, 02 gennaio 2020, n.25;
               -  “sebbene  sia  indubbio  che  la  suddivisione  in   Cons. St., sez. III, 13 novembre 2017, n. 5224),
               lotti rappresenti  uno  strumento  posto  a  tutela   sicché non può ritenersi preclusa alla stazione
               della  concorrenza  sotto  il  profilo  della  massima   appaltante la possibilità  di suddividere
               partecipazione alle gare, è altrettanto indubbio   l’appalto  in  lotti  di  importo  elevato  (Cons.
               che   tale  principio  non  costituisca  un     St., sez. III, 26 settembre 2018 n. 5534) ove
               precetto  inviolabile  né possa comprimere      tale  scelta risponda  all’esigenza di tutelare
               eccessivamente       la      discrezionalità    l’interesse pubblico;
               amministrativa  di cui godono le stazioni
               appaltanti  nella  predisposizione  degli  atti   -  secondo  il  costante  orientamento  della
               di gara in funzione degli interessi sottesi     giurisprudenza  la  suddivisione  in  lotti  è
               alla  domanda pubblica,  assumendo,  piuttosto,   espressione  di una  valutazione discrezionale
               la  natura  di principio generale  adattabile  alle   dell’amministrazione   sindacabile   in   sede
               peculiarità  del  caso  di  specie  (Cons.  St.,  sez.  V,   giurisdizionale sotto l’aspetto della ragionevolezza
               11  gennaio  2018,  n.123;  sez.  III,  12  febbraio   e proporzionalità e dell’adeguatezza dell’istruttoria
               2020, n. 1076) e derogabile, seppur attraverso   (ex  multis,  cfr.  Cons.  St.,  sez.  III  n.,  21  marzo
               una  decisione che  deve  essere  adeguatamente   2019, n. 1857; Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2044;);
               motivata  (cfr.  Cons.  St.,  sez.  VI,  12  settembre   in ogni caso l’ampiezza  del margine  di
               2014, n. 4669, sez III, 12 febbraio 2020n. 1076);  valutazione attribuito all’amministrazione in
                                                               questo ambito  non è suscettibile  di essere
               - è principio di carattere generale la preferenza per   censurato in base a meri criteri di opportunità
               la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire   (cfr.  Cons.  Stato,  Sez.  III,  22  febbraio  2018,  n.
               la  partecipazione  alle gare  delle piccole e  medie   1138).”.

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