Page 82 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                Rapporti tra debiti fuori bilancio e fondo rischi contenzioso












               L’accantonamento di cui al punto precedente deve essere effettuato a fronte di passività condizionate.
               Soltanto l’esito del giudizio trasforma la passività potenziale in debito fuori bilancio. Di conseguenza,
               l’esistenza dell’accantonamento al fondo, sul quale non è possibile impegnare e pagare alcuna spesa
               (art. 167, comma 3, TUEL), non costituisce l’elemento che consente di determinare se si è in presenza
               di un debito fuori bilancio, ma costituisce lo strumento che, se adeguatamente valorizzato, consente di
               assicurare la necessaria copertura finanziaria del debito previamente riconosciuto nella sua interezza:
               “Il riconoscimento determina la competenza finanziaria, in quanto sancisce la sopravvenuta certezza
               dell’obbligazione, che costituisce presupposto, insieme all’esigibilità (che nel caso dei provvedimenti
               giurisdizionali è insita nell’esecutività della sentenza) per la registrazione in bilancio della passività;
               detto  in  altri  termini,  solo  con  la  sentenza  esecutiva  maturano  i  presupposti  per  l’imputazione  a
               bilancio della spesa” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 249/2017).



               6. La conclusione


               Sottolinea ancora il Comune, nell’ipotesi prospettata, che la sentenza di condanna è stata depositata e
               pubblicata ma non notificata, desumendosi da ciò un elemento di dubbio se procedere al riconoscimento
               del  debito  o  attendere  la  notifica  nelle  forme  di  legge  della  stessa.  Al  riguardo,  questo  Collegio
               rammenta che, per evenienze analoghe, la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento all’art.
               194, comma 1, lettera a), si è pronunciata rilevando che “poiché la sentenza esecutiva che dà luogo
               al debito fuori bilancio viene ad esistenza nel momento della pubblicazione, è da tale momento che
               deve farsi riferimento ai fini della maturazione dello stesso debito fuori bilancio” (in tal senso SS.RR.
               in sede giurisdizionale, sentenza n. 12/2007; Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione
               n. 173/2014; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 326/2017). Come,
               ancora,  evidenziato  dalla  Sezione  delle  Autonomie  (cfr.  deliberazione  n.  21/2018),  ai  fini  di  una
               corretta gestione finanziaria l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve
               essere portata tempestivamente al Consiglio dell’Ente per l’adozione dei necessari provvedimenti ai
               sensi dell’art. 194, comma 1, del TUEL, restando, pertanto, in capo all’Amministrazione l’onere di
               procedere con la massima sollecitudine. Quanto alla fattispecie di cui alla lettera a) della sopra citata
               disposizione, tale obbligo “decorre, in un’ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza
               di condanna cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione (art. 133,
               c.1, c.p.c.). E’ in questo momento infatti che sorge l’obbligazione giuridica, vincolante (almeno in via
               provvisoria) e non programmata nell’ambito del ciclo del bilancio dell’ente” (cfr. Sezione regionale di
               controllo per la Lombardia, deliberazione n. 326/2017).


               Sul punto, appare ancora utile segnalare che, ai fini di escludere un intempestivo riconoscimento
               del debito fuori bilancio, per la fattispecie in parola, ed evitare ritardi ingiustificati comportanti la
               maturazione di ulteriori, quanto dannosi, oneri, questo Collegio concorda quanto già evidenziato da
               precedente giurisprudenza di questa Corte, come di seguito riportato: “tenuto conto che per l’avvio
               delle procedure di esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art.
               14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e s.m.i., è richiesto
               il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza esecutiva, tale lasso di temporale segna anche


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