Page 82 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
P. 82
Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Rapporti tra debiti fuori bilancio e fondo rischi contenzioso
L’accantonamento di cui al punto precedente deve essere effettuato a fronte di passività condizionate.
Soltanto l’esito del giudizio trasforma la passività potenziale in debito fuori bilancio. Di conseguenza,
l’esistenza dell’accantonamento al fondo, sul quale non è possibile impegnare e pagare alcuna spesa
(art. 167, comma 3, TUEL), non costituisce l’elemento che consente di determinare se si è in presenza
di un debito fuori bilancio, ma costituisce lo strumento che, se adeguatamente valorizzato, consente di
assicurare la necessaria copertura finanziaria del debito previamente riconosciuto nella sua interezza:
“Il riconoscimento determina la competenza finanziaria, in quanto sancisce la sopravvenuta certezza
dell’obbligazione, che costituisce presupposto, insieme all’esigibilità (che nel caso dei provvedimenti
giurisdizionali è insita nell’esecutività della sentenza) per la registrazione in bilancio della passività;
detto in altri termini, solo con la sentenza esecutiva maturano i presupposti per l’imputazione a
bilancio della spesa” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 249/2017).
6. La conclusione
Sottolinea ancora il Comune, nell’ipotesi prospettata, che la sentenza di condanna è stata depositata e
pubblicata ma non notificata, desumendosi da ciò un elemento di dubbio se procedere al riconoscimento
del debito o attendere la notifica nelle forme di legge della stessa. Al riguardo, questo Collegio
rammenta che, per evenienze analoghe, la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento all’art.
194, comma 1, lettera a), si è pronunciata rilevando che “poiché la sentenza esecutiva che dà luogo
al debito fuori bilancio viene ad esistenza nel momento della pubblicazione, è da tale momento che
deve farsi riferimento ai fini della maturazione dello stesso debito fuori bilancio” (in tal senso SS.RR.
in sede giurisdizionale, sentenza n. 12/2007; Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione
n. 173/2014; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 326/2017). Come,
ancora, evidenziato dalla Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 21/2018), ai fini di una
corretta gestione finanziaria l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve
essere portata tempestivamente al Consiglio dell’Ente per l’adozione dei necessari provvedimenti ai
sensi dell’art. 194, comma 1, del TUEL, restando, pertanto, in capo all’Amministrazione l’onere di
procedere con la massima sollecitudine. Quanto alla fattispecie di cui alla lettera a) della sopra citata
disposizione, tale obbligo “decorre, in un’ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza
di condanna cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione (art. 133,
c.1, c.p.c.). E’ in questo momento infatti che sorge l’obbligazione giuridica, vincolante (almeno in via
provvisoria) e non programmata nell’ambito del ciclo del bilancio dell’ente” (cfr. Sezione regionale di
controllo per la Lombardia, deliberazione n. 326/2017).
Sul punto, appare ancora utile segnalare che, ai fini di escludere un intempestivo riconoscimento
del debito fuori bilancio, per la fattispecie in parola, ed evitare ritardi ingiustificati comportanti la
maturazione di ulteriori, quanto dannosi, oneri, questo Collegio concorda quanto già evidenziato da
precedente giurisprudenza di questa Corte, come di seguito riportato: “tenuto conto che per l’avvio
delle procedure di esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art.
14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e s.m.i., è richiesto
il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza esecutiva, tale lasso di temporale segna anche
10