Page 85 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
P. 85
Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Che tipo di “gara” è necessaria per la liquidazione degli incentivi?
2. Il consolidato orientamento
La sezione rammenta quelle che sono le condizioni principali legittimanti l’erogazione degli incentivi
(che sotto si riportano):
1) l’adozione di un regolamento interno,
2) la stipula di un accordo di contrattazione decentrata,
3) il previo espletamento di una procedura comparativa per l’affidamento del contratto di lavoro,
servizio o fornitura (cfr. ex multis Sez. di controllo per il Veneto, deliberazione n. 1/2019 PAR, Sez.
di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 310/2019).
Dopo una attenta analisi dell’attuale normativa in tema di appalti, compresa l’analisi dei nuovi
decreti emergenziali (DL 76/2020 e DL 77/2021) si rimarca che il presupposto indefettibile per
l’applicazione dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici è ritenuto “in modo unanime e pacifico
[…] l’esternalizzazione della produzione di beni e servizi o comunque il ricorso al mercato, a mezzo
di pubblica gara, come si evince dal comma 2, il quale individua nell’importo posto “a base di gara”
il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche” (cfr.
SRC Campania, deliberazione n. 14/2021/PAR).
Che tale fosse l’intenzione del legislatore trova conferma nell’intervento di modifica dell’art. 113 cit.
disposto con il DL n. 32/2019 (art. 1, comma 1, lett.aa), non convertito in legge) nel quale veniva
espressamente circoscritta l’operatività delle nuove disposizioni sugli incentivi “alle procedure i cui
bandi o avvisi con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure in cui alla medesima data non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
Invero, la necessaria condizione dell’espletamento di una procedura comparativa risulta integrata,
secondo la consolidata giurisprudenza contabile, anche nell’ipotesi del ricorso ad una procedura
strutturata sul modello disciplinato dall’art. 36, comma, 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, che ha
introdotto il c.d. “affidamento diretto mediato” (o anche di utilizzo delle procedure negoziate senza
bando prescritte, temporaneamente, dall’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76 del 2020) (cfr. SRC
Emilia-Romagna, deliberazione n. 33/2020/PAR e SRC Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR).
3. La ratio degli incentivi
Da qui il collegio esprime alcune considerazioni sostanziali che è bene riportare:
“Ratio sottostante alla misura degli incentivi tecnici. Se da una parte la ratio di tale incentivazione
si radica nell’esigenza di stimolare le pubbliche amministrazioni a confrontarsi con le procedure
ad evidenza pubblica e “in ragione della complessità tecnica che la formulazione della domanda
al mercato può comportare, viene stabilito uno speciale (recte eccezionale) incentivo “premiale”
al personale dell’amministrazione pubblica aggiudicatrice che svolge prestazioni intellettive di alta
complessità” (cfr. SRC Campania, deliberazione n. 14/2021/PAR), dall’altra, come si evince dal tenore
13