Page 85 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Che tipo di “gara” è necessaria per la liquidazione degli incentivi?













               2. Il consolidato orientamento


               La sezione rammenta quelle che sono le condizioni principali legittimanti l’erogazione degli incentivi
               (che sotto si riportano):
               1) l’adozione di un regolamento interno,
               2) la stipula di un accordo di contrattazione decentrata,
               3) il previo espletamento di una procedura comparativa per l’affidamento del contratto di lavoro,
               servizio o fornitura (cfr. ex multis Sez. di controllo per il Veneto, deliberazione n. 1/2019 PAR, Sez.
               di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 310/2019).


               Dopo  una  attenta  analisi dell’attuale  normativa  in tema  di appalti,  compresa  l’analisi dei nuovi
               decreti  emergenziali (DL  76/2020  e  DL  77/2021)  si rimarca  che  il presupposto  indefettibile per
               l’applicazione dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici è ritenuto “in modo unanime e pacifico
               […] l’esternalizzazione della produzione di beni e servizi o comunque il ricorso al mercato, a mezzo
               di pubblica gara, come si evince dal comma 2, il quale individua nell’importo posto “a base di gara”
               il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche” (cfr.
               SRC Campania, deliberazione n. 14/2021/PAR).


               Che tale fosse l’intenzione del legislatore trova conferma nell’intervento di modifica dell’art. 113 cit.
               disposto con il DL n. 32/2019 (art. 1, comma 1, lett.aa), non convertito in legge) nel quale veniva
               espressamente circoscritta l’operatività delle nuove disposizioni sugli incentivi “alle procedure i cui
               bandi o avvisi con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in
               vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle
               procedure in cui alla medesima data non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

               Invero, la necessaria condizione dell’espletamento di una procedura comparativa risulta integrata,
               secondo  la  consolidata  giurisprudenza  contabile,  anche  nell’ipotesi del ricorso  ad  una  procedura
               strutturata sul modello disciplinato dall’art. 36, comma, 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, che ha
               introdotto il c.d. “affidamento diretto mediato” (o anche di utilizzo delle procedure negoziate senza
               bando prescritte, temporaneamente, dall’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76 del 2020) (cfr. SRC
               Emilia-Romagna, deliberazione n. 33/2020/PAR e SRC Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR).



               3. La ratio degli incentivi


               Da qui il collegio esprime alcune considerazioni sostanziali che è bene riportare:
               “Ratio sottostante alla misura degli incentivi tecnici. Se da una parte la ratio di tale incentivazione
               si radica  nell’esigenza  di stimolare  le  pubbliche  amministrazioni a  confrontarsi  con  le  procedure
               ad  evidenza  pubblica e  “in ragione  della complessità tecnica  che  la  formulazione  della domanda
               al  mercato  può  comportare,  viene  stabilito  uno  speciale  (recte  eccezionale)  incentivo  “premiale”
               al personale dell’amministrazione pubblica aggiudicatrice che svolge prestazioni intellettive di alta
               complessità” (cfr. SRC Campania, deliberazione n. 14/2021/PAR), dall’altra, come si evince dal tenore


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