Page 79 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Rapporti tra debiti fuori bilancio e fondo rischi contenzioso
Rapporti tra debiti fuori bilancio
e fondo rischi contenzioso
Premessa
La questione posta alla sezione risulta di particolare interesse non solo per gli uffici appalti ma, più
in generale, l’intera stazione appaltante. Con il quesito si richiede alla sezione se, in presenza di
sentenze di condanna con fondo rischi accantonato (semplificando, un vincolo sull’avanzo per poter
coprire spese di eventuali passività e/o debiti fuori bilancio), sia comunque necessario procedere con
il formale riconoscimento in consiglio per poter procedere alla liquidazione.
1. Il quesito
Testualmente il quesito mira a “conoscere il parere di codesta Spettabile Corte in relazione all’obbligo
di attivazione della procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all’art. 194, comma
1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, dell’intero importo derivante da una sentenza
sfavorevole ad un Comune, pronunciata, in secondo grado, dal Consiglio di Stato, con la quale l’Ente
è stato condannato al pagamento delle spese legali della controparte vittoriosa. In particolare si
prega di voler prendere in considerazione l’ipotesi in cui l’ente sia risultato vittorioso all’esito del
giudizio amministrativo di primo grado e, ciò nonostante, abbia prudentemente accantonato nel
Fondo Rischi Contenzioso, nell’esercizio precedente a quello di pronuncia della sentenza di secondo
grado, con apposita variazione di bilancio – e, quindi, investendo della relativa competenza in termini
di gestione del bilancio, l’Organo consiliare – un importo quasi del tutto bastante a fronteggiare
l’onere in questione. Si chiede, quindi, di conoscere se sia sufficiente applicare la quota parte
dell’avanzo di amministrazione accantonato, nel quale confluirà l’anzidetto Fondo Rischi Contenzioso
con l’approvazione del conto del bilancio dell’esercizio precedente e procedere a specifica variazione
di bilancio per l’esercizio in corso per fronteggiare la parte di spese legali non coperta dal fondo,
manifestatasi, comunque, nel corrente anno – nel quale la sentenza di secondo grado è stata emanata
e pubblicata anche se non notificata con formula esecutiva né, tantomeno, il legale di controparte
ha ancora emesso parcella o la controparte medesima ha avanzato alcuna richiesta di adempimento
– ovvero se si debba, comunque, procedere, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale,
al riconoscimento di un debito fuori bilancio per la parte delle spese di cui si tratta non coperta
dall’accantonamento”.
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