Page 79 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Rapporti tra debiti fuori bilancio e fondo rischi contenzioso












               Rapporti tra debiti fuori bilancio

               e fondo rischi contenzioso















               Premessa


               La questione posta alla sezione risulta di particolare interesse non solo per gli uffici appalti ma, più
               in generale, l’intera stazione appaltante. Con il quesito si richiede alla sezione se, in presenza di
               sentenze di condanna con fondo rischi accantonato (semplificando, un vincolo sull’avanzo per poter
               coprire spese di eventuali passività e/o debiti fuori bilancio), sia comunque necessario procedere con
               il formale riconoscimento in consiglio per poter procedere alla liquidazione.



               1. Il quesito

               Testualmente il quesito mira a “conoscere il parere di codesta Spettabile Corte in relazione all’obbligo
               di attivazione della procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all’art. 194, comma
               1,  lettera  a)  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000,  dell’intero  importo  derivante  da  una  sentenza
               sfavorevole ad un Comune, pronunciata, in secondo grado, dal Consiglio di Stato, con la quale l’Ente
               è  stato condannato  al pagamento  delle spese  legali della controparte  vittoriosa.  In particolare  si
               prega di voler prendere in considerazione l’ipotesi in cui l’ente sia risultato vittorioso all’esito del
               giudizio  amministrativo  di primo grado  e,  ciò nonostante,  abbia  prudentemente  accantonato  nel
               Fondo Rischi Contenzioso, nell’esercizio precedente a quello di pronuncia della sentenza di secondo
               grado, con apposita variazione di bilancio – e, quindi, investendo della relativa competenza in termini
               di  gestione  del  bilancio,  l’Organo  consiliare  –  un  importo  quasi  del  tutto  bastante  a  fronteggiare
               l’onere  in  questione.  Si  chiede,  quindi,  di  conoscere  se  sia  sufficiente  applicare  la  quota  parte
               dell’avanzo di amministrazione accantonato, nel quale confluirà l’anzidetto Fondo Rischi Contenzioso
               con l’approvazione del conto del bilancio dell’esercizio precedente e procedere a specifica variazione
               di bilancio per l’esercizio in corso per fronteggiare la parte di spese legali non coperta dal fondo,
               manifestatasi, comunque, nel corrente anno – nel quale la sentenza di secondo grado è stata emanata
               e pubblicata anche se non notificata con formula esecutiva né, tantomeno, il legale di controparte
               ha ancora emesso parcella o la controparte medesima ha avanzato alcuna richiesta di adempimento
               – ovvero se si debba, comunque, procedere, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale,
               al riconoscimento  di un  debito fuori  bilancio per  la parte  delle spese  di cui si tratta  non  coperta
               dall’accantonamento”.

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