Page 77 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Liquidazione incentivi possibile anche con integrazione
               successiva del quadro economico dell’intervento











               Dello  stesso  tenore  il successivo  intervento  della  Sezione  regionale  per  l’Emilia-Romagna  (delib.
               n. 43/2021) che la delibera riporta. In questo caso si afferma la necessità che la provvista degli
               incentivi per funzioni tecniche venga predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi
               e forniture,  in quanto  “gli  stanziamenti  di  bilancio  effettuati  per  la  realizzazione  dell’opera  o  per
               l’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto comprendono anche quelli destinati agli
               incentivi tecnici in virtù della già richiamata normativa”, precisando peraltro che “... anche in ragione
               del chiaro dato normativo, ... è preclusa per l’ente la possibilità di liquidare gli incentivi non previsti
               nei quadri economici dei singoli appalti”.

               Ad analoghe considerazioni era peraltro pervenuta questa stessa Sezione (delib. n. 19/2018/PAR,
               seppur con un obiter dictum), nonché Sezione controllo per la Lombardia (delib. n. 304/2018/PAR),
               che afferma l’impossibilità per le amministrazioni “... di liquidare incentivi non previsti nei quadri
               economici dei singoli appalti, in ragione appunto del chiaro quadro normativo e anche per quanto già
               più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile (es. Sez. Liguria 58/2017/QMIG e Sezione Toscana
               n. 186/2017/PAR)”.



               4. La previsione “postuma” degli incentivi


               In alcuni casi le sezioni regionali, prosegue la deliberazione, hanno anche affermato la possibilità
               di una  iscrizione  solo successiva  della  voce  di costo  legata  agli incentivi nel  quadro  economico.
               L’ipotesi predetta, però, può verificarsi nel caso in cui l’omessa previsione (degli incentivi nel quadro
               economico)  sia stata  determinata  “da  fatti  sopravvenuti  e  non  prevedibili  utilizzando  l’ordinaria
               diligenza, potrebbe essere sintomatica di un difetto di programmazione. (…) Pertanto, l’eventuale,
               successiva inclusione nel quadro economico degli oneri derivanti dalla previsione dello svolgimento
               di funzioni incentivabili, ai sensi del citato art. 113 del Codice, dovrà essere sostenuta da un obbligo
               di motivazione rafforzata dei relativi provvedimenti, che dia conto della finalizzazione all’interesse
               pubblico, la quale garantisce il rispetto del principio costituzionale del buon andamento, secondo un
               principio già espresso da questa Sezione in relazione all’incentivabilità di funzioni tecniche svolte per
               la realizzazione di appalti non inseriti nella programmazione, al ricorrere di circostanze eccezionali ed
               imprevedibili  (deliberazione n. 11/2021/PAR del 10 febbraio 2021)” (Sezione Emilia-Romagna delib.
               n. 56/2021/ QMIG). E’ possibile, pertanto, una integrazione postuma ma è necessaria una attenta
               motivazione.




               5. Il riscontro

               Considerato questo ambito di interventi e la problematica specifica il collegio conclude affermando
               che “l’erogazione degli incentivi è subordinata – nella ricorrenza degli altri requisiti di legge – alla
               preventiva quantificazione e costituzione del fondo di cui all’art. 113 cit., che – giusta il disposto di
               cui all’art. 16 del d.p.r. n. 207/2010, tutt’ora in vigore – trova la propria collocazione all’interno del
               quadro economico dell’intervento”.


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