Page 77 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Liquidazione incentivi possibile anche con integrazione
successiva del quadro economico dell’intervento
Dello stesso tenore il successivo intervento della Sezione regionale per l’Emilia-Romagna (delib.
n. 43/2021) che la delibera riporta. In questo caso si afferma la necessità che la provvista degli
incentivi per funzioni tecniche venga predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi
e forniture, in quanto “gli stanziamenti di bilancio effettuati per la realizzazione dell’opera o per
l’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto comprendono anche quelli destinati agli
incentivi tecnici in virtù della già richiamata normativa”, precisando peraltro che “... anche in ragione
del chiaro dato normativo, ... è preclusa per l’ente la possibilità di liquidare gli incentivi non previsti
nei quadri economici dei singoli appalti”.
Ad analoghe considerazioni era peraltro pervenuta questa stessa Sezione (delib. n. 19/2018/PAR,
seppur con un obiter dictum), nonché Sezione controllo per la Lombardia (delib. n. 304/2018/PAR),
che afferma l’impossibilità per le amministrazioni “... di liquidare incentivi non previsti nei quadri
economici dei singoli appalti, in ragione appunto del chiaro quadro normativo e anche per quanto già
più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile (es. Sez. Liguria 58/2017/QMIG e Sezione Toscana
n. 186/2017/PAR)”.
4. La previsione “postuma” degli incentivi
In alcuni casi le sezioni regionali, prosegue la deliberazione, hanno anche affermato la possibilità
di una iscrizione solo successiva della voce di costo legata agli incentivi nel quadro economico.
L’ipotesi predetta, però, può verificarsi nel caso in cui l’omessa previsione (degli incentivi nel quadro
economico) sia stata determinata “da fatti sopravvenuti e non prevedibili utilizzando l’ordinaria
diligenza, potrebbe essere sintomatica di un difetto di programmazione. (…) Pertanto, l’eventuale,
successiva inclusione nel quadro economico degli oneri derivanti dalla previsione dello svolgimento
di funzioni incentivabili, ai sensi del citato art. 113 del Codice, dovrà essere sostenuta da un obbligo
di motivazione rafforzata dei relativi provvedimenti, che dia conto della finalizzazione all’interesse
pubblico, la quale garantisce il rispetto del principio costituzionale del buon andamento, secondo un
principio già espresso da questa Sezione in relazione all’incentivabilità di funzioni tecniche svolte per
la realizzazione di appalti non inseriti nella programmazione, al ricorrere di circostanze eccezionali ed
imprevedibili (deliberazione n. 11/2021/PAR del 10 febbraio 2021)” (Sezione Emilia-Romagna delib.
n. 56/2021/ QMIG). E’ possibile, pertanto, una integrazione postuma ma è necessaria una attenta
motivazione.
5. Il riscontro
Considerato questo ambito di interventi e la problematica specifica il collegio conclude affermando
che “l’erogazione degli incentivi è subordinata – nella ricorrenza degli altri requisiti di legge – alla
preventiva quantificazione e costituzione del fondo di cui all’art. 113 cit., che – giusta il disposto di
cui all’art. 16 del d.p.r. n. 207/2010, tutt’ora in vigore – trova la propria collocazione all’interno del
quadro economico dell’intervento”.
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