Page 81 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Rapporti tra debiti fuori bilancio e fondo rischi contenzioso












               Proprio l’esistenza di questo precetto, si puntualizza, porta ad escludere che il pagamento del debito
               possa avvenire prima della suddetta deliberazione. Pur vero che un orientamento, minoritario, si
               esprime in senso opposto.



               4. L’intervento della Sezione delle Autonomie


               La querelle tra le diverse posizioni è stata risolta dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione
               n.27/2019/QMIG, ha stabilito il principio di diritto “il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente
               da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio
               dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento”.


               Ciò vale indipendentemente dall’accantonamento a Fondo rischi contenzioso e, a maggior ragione,
               come nel caso prospettato dal Comune istante, quando tale accantonamento non sia sufficiente a
               dare copertura integrale agli oneri conseguenti dalla sentenza di condanna.

               L’essenziale  funzione  assolta,  tra  le  altre,  dalla  deliberazione  consiliare  di riconoscimento,  quale
               fondamentale momento di valutazione della incidenza degli oneri che si vanno ad assumere sugli
               equilibri  di bilancio, induce la Sezione  delle Autonomie  a  precisare  ulteriormente  che  “Sotto  tale
               profilo appare opportuno rimarcare come tale finalità potrebbe essere frustrata laddove l’anzidetta
               deliberazione intervenga dopo il pagamento e come, in ogni caso, l’accantonamento di somme in
               bilancio non esima dalla doverosa verifica circa la effettività dei mezzi di copertura, anche in relazione
               alla sussistenza di ulteriori passività”.



               5. La natura del fondo rischi


               La  deliberazione  chiarisce  perfettamente  la natura  del Fondo  rischi spese  legali (Fondo  rischi
               contenzioso), che come delineato nel principio contabile n. 4/2, punto 5.2, lettera h), allegato al
               d.lgs. n.  118/2011,  riguarda  accantonamenti  che  prudenzialmente  l’Ente  è  tenuto  ad  effettuare
               qualora, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non
               definitiva e non esecutiva, venga condannato al pagamento di spese.
               Tale accantonamento è effettuato in presenza di un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di
               un evento (l’esito del giudizio appunto), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna
               spesa.


               Vale la pena di sottolineare a margine che, in ordine all’importanza degli accantonamenti da effettuare
               al fondo in argomento in presenza delle condizioni sopra richiamate, questa Sezione ha già più volte
               segnalato agli enti locali regionali e ai rispettivi organi di revisione di porre la massima attenzione
               sull’adeguatezza degli stessi, in ragione della necessità di preservare il bilancio da possibili squilibri
               derivanti dal finanziamento di oneri maturati a seguito di sentenze avverse e, ciò, sin dal primo grado
               di giudizio (cfr., da ultimo, deliberazioni nn. 10/2020, 17/2020, 4/2021, 3/2022).


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