Page 81 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Rapporti tra debiti fuori bilancio e fondo rischi contenzioso
Proprio l’esistenza di questo precetto, si puntualizza, porta ad escludere che il pagamento del debito
possa avvenire prima della suddetta deliberazione. Pur vero che un orientamento, minoritario, si
esprime in senso opposto.
4. L’intervento della Sezione delle Autonomie
La querelle tra le diverse posizioni è stata risolta dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione
n.27/2019/QMIG, ha stabilito il principio di diritto “il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente
da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio
dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento”.
Ciò vale indipendentemente dall’accantonamento a Fondo rischi contenzioso e, a maggior ragione,
come nel caso prospettato dal Comune istante, quando tale accantonamento non sia sufficiente a
dare copertura integrale agli oneri conseguenti dalla sentenza di condanna.
L’essenziale funzione assolta, tra le altre, dalla deliberazione consiliare di riconoscimento, quale
fondamentale momento di valutazione della incidenza degli oneri che si vanno ad assumere sugli
equilibri di bilancio, induce la Sezione delle Autonomie a precisare ulteriormente che “Sotto tale
profilo appare opportuno rimarcare come tale finalità potrebbe essere frustrata laddove l’anzidetta
deliberazione intervenga dopo il pagamento e come, in ogni caso, l’accantonamento di somme in
bilancio non esima dalla doverosa verifica circa la effettività dei mezzi di copertura, anche in relazione
alla sussistenza di ulteriori passività”.
5. La natura del fondo rischi
La deliberazione chiarisce perfettamente la natura del Fondo rischi spese legali (Fondo rischi
contenzioso), che come delineato nel principio contabile n. 4/2, punto 5.2, lettera h), allegato al
d.lgs. n. 118/2011, riguarda accantonamenti che prudenzialmente l’Ente è tenuto ad effettuare
qualora, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non
definitiva e non esecutiva, venga condannato al pagamento di spese.
Tale accantonamento è effettuato in presenza di un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di
un evento (l’esito del giudizio appunto), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna
spesa.
Vale la pena di sottolineare a margine che, in ordine all’importanza degli accantonamenti da effettuare
al fondo in argomento in presenza delle condizioni sopra richiamate, questa Sezione ha già più volte
segnalato agli enti locali regionali e ai rispettivi organi di revisione di porre la massima attenzione
sull’adeguatezza degli stessi, in ragione della necessità di preservare il bilancio da possibili squilibri
derivanti dal finanziamento di oneri maturati a seguito di sentenze avverse e, ciò, sin dal primo grado
di giudizio (cfr., da ultimo, deliberazioni nn. 10/2020, 17/2020, 4/2021, 3/2022).
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