Page 80 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
P. 80

Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                Rapporti tra debiti fuori bilancio e fondo rischi contenzioso












               2. L’analisi


               Il collegio rammenta  cosa  si intende  per  debito fuori  bilancio.  In  sintesi i debiti fuori  bilancio
               “rappresentano  delle  obbligazioni pecuniarie  maturate  senza  la  previa  adozione  dei  procedimenti
               correlati alla regolare assunzione dell’impegno di spesa. La disciplina essenziale è contenuta negli
               articoli 191, 193 e 194 del TUEL. In particolare, tale ultima disposizione prevede che, con deliberazione
               consiliare di cui all’art. 193, comma 2, concernente la verifica degli equilibri finanziari, da adottarsi,
               di norma,  entro  il 31  luglio  di ogni anno,  o  con  diversa  periodicità stabilita dal regolamento  di
               contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:


               a) sentenze esecutive;
               b) copertura  di disavanzi di consorzi, di aziende speciali  e di istituzioni,  nei limiti  degli  obblighi
               derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio
               del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
               c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società
               di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
               d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
               e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191,
               nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento
               di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.



               3. Debito fuori bilancio in caso di sentenza di condanna

               In caso di sentenza  di condanna,  precisa  la sezione non   è ravvisabile alcuna  discrezionalità
               nell’organo  competente  al  riconoscimento    considerato  che  la  fattispecie  in  parola,    a  differenza
               di tutte  altre,  presenta  la  peculiarità  di non  comportare  alcun  margine  di discrezionalità in capo
               all’Organo consiliare nel valutare, in sede di riconoscimento, l’an della regolarizzazione e il quantum
               del debito, poiché l’entità dello stesso è stabilita nella misura indicata dall’autorità giudiziaria (cfr. ex
               multis SS.RR. sentenza n. 12/2007/QM)”. L’orientamento giurisprudenziale consolidato della sezione
               ha  acclarato  che  la  deliberazione consiliare  di riconoscimento  del debito fuori  bilancio derivante
               da sentenze esecutive non attiene, quindi, al profilo della legittimità - poiché già dedotto in sede
               giudiziale - quanto piuttosto alla duplice necessità di:


               a) ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno che può
               alterare gli equilibri di bilancio;
               b) accertare le cause che hanno generato l’obbligo e le eventuali responsabilità.

               A questo si associa l’obbligo – di cui all’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
               - di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio posti in essere dalle
               amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (dunque, enti
               locali compresi) agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti.


                                                            8
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85