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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Rapporti tra debiti fuori bilancio e fondo rischi contenzioso
2. L’analisi
Il collegio rammenta cosa si intende per debito fuori bilancio. In sintesi i debiti fuori bilancio
“rappresentano delle obbligazioni pecuniarie maturate senza la previa adozione dei procedimenti
correlati alla regolare assunzione dell’impegno di spesa. La disciplina essenziale è contenuta negli
articoli 191, 193 e 194 del TUEL. In particolare, tale ultima disposizione prevede che, con deliberazione
consiliare di cui all’art. 193, comma 2, concernente la verifica degli equilibri finanziari, da adottarsi,
di norma, entro il 31 luglio di ogni anno, o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di
contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio
del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società
di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191,
nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento
di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
3. Debito fuori bilancio in caso di sentenza di condanna
In caso di sentenza di condanna, precisa la sezione non è ravvisabile alcuna discrezionalità
nell’organo competente al riconoscimento considerato che la fattispecie in parola, a differenza
di tutte altre, presenta la peculiarità di non comportare alcun margine di discrezionalità in capo
all’Organo consiliare nel valutare, in sede di riconoscimento, l’an della regolarizzazione e il quantum
del debito, poiché l’entità dello stesso è stabilita nella misura indicata dall’autorità giudiziaria (cfr. ex
multis SS.RR. sentenza n. 12/2007/QM)”. L’orientamento giurisprudenziale consolidato della sezione
ha acclarato che la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante
da sentenze esecutive non attiene, quindi, al profilo della legittimità - poiché già dedotto in sede
giudiziale - quanto piuttosto alla duplice necessità di:
a) ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno che può
alterare gli equilibri di bilancio;
b) accertare le cause che hanno generato l’obbligo e le eventuali responsabilità.
A questo si associa l’obbligo – di cui all’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
- di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio posti in essere dalle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (dunque, enti
locali compresi) agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti.
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