Page 86 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                         Che tipo di “gara” è necessaria per la liquidazione degli incentivi?












               letterale della norma, le funzioni tecnico-specialistiche oggetto di incentivazione non si esauriscono
               nella fase relativa alla predisposizione ed espletamento della gara.


               Tali funzioni investono anche le fasi precedenti e successive dell’intervento, rendendo evidente una
               finalizzazione dello strumento più ampia, che, come sottolineato in numerose pronunce delle Sezioni
               regionali, fa perno sulla valorizzazione delle professionalità interne all’amministrazione, incaricate di
               svolgere prestazioni altamente qualificate che, ove fossero affidate invece a soggetti esterni, sarebbero
               da considerare prestazioni libero-professionali, con conseguente incremento dei costi in termini di
               incarichi e consulenze a valere sul bilancio dell’ente pubblico (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera
               n. 6/2018/QMIG, SRC Lazio, deliberazione n. 60/2020/PAR; Sezione delle Autonomie, deliberazione
               n. 10/2021/QMIG). Una finalità rafforzata dall’evoluzione normativa dell’istituto, in attuazione del
               principio contenuto  nella  legge  delega,  che  ha  spostato  l’ambito  applicativo  dell’incentivo  dalla
               progettazione  alla  programmazione  e  realizzazione degli investimenti,  e  ha  integrato  l’obiettivo
               premiale nel percorso di razionalizzazione della spesa, da realizzare innanzitutto evitando l’aggravio
               di oneri dovuto al mancato rispetto di tempi e costi secondo quanto programmato e/o all’esecuzione
               non  conforme  agli standard qualitativi concordati  (cfr.  SRC Toscana,  delibera  n.  186/2017/PAR;
               SRC Friuli Venezia Giulia, delibera n. 43/2021/PAR). Il legislatore ha pertanto costruito la misura
               incentivante come strumento economico, al quale, almeno per una quota parte, ha attribuito una
               funzione attiva di stimolo alla dinamica degli investimenti pubblici, con lo scopo di favorire un effetto
               espansivo della spesa per l’accumulo di capitale che supera l’investimento iniziale, con innegabile
               vantaggio per l’amministrazione aggiudicatrice.

               Ratio del regime eccezionale e temporaneo introdotto dall’art. 1 del d.l. n. 76/2020. La ratio della
               norma è espressamente indicata dal legislatore nella necessità, a fronte della grave crisi innescata
               dalla pandemia, di incentivare gli investimenti pubblici, in particolare in infrastrutture e servizi. Una
               finalità che si è inteso perseguire, fondamentalmente, attraverso una accelerazione delle procedure
               che  assicurasse  una  rapida  ed  efficiente  trasformazione  delle  risorse  finanziarie  in  realizzazioni
               effettive. L’innalzamento della soglia di valore per l’affidamento diretto di lavori (150.000 euro) servizi
               e forniture (139.000 euro) ne è l’espressione più significativa, con la conseguenza, tuttavia, che, a
               fronte di procedure amministrative più rapide e semplificate, i progetti per i quali tali vie risultano
               ora praticabili si qualificano per quadri economici di valore più elevato rispetto a quanto previsto
               in via ordinaria, caratterizzati da una maggiore complessità degli interventi (in termini qualitativi o
               quantitativi) cui si associano, conseguentemente, richieste di prestazioni professionali specialistiche
               e tecniche anche in relazione a fasi diverse dall’aggiudicazione dei contratti.


               Tali considerazioni sostanziali, ad avviso di questo Collegio, debbono trovare accoglimento in una
               lettura dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, norma in nessun modo incisa dall’art. 1 del D.L.
               n. 76/2020, che, pur non consentendo una sua interpretazione analogica, dato il tenore letterale della
               disposizione che riconnette esplicitamente l’istituto all’espletamento di una gara, possa coniugare le
               esigenze di tutela della concorrenza con quelle della efficienza della pubblica amministrazione e del
               miglior utilizzo delle risorse”.




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