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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Che tipo di “gara” è necessaria per la liquidazione degli incentivi?
letterale della norma, le funzioni tecnico-specialistiche oggetto di incentivazione non si esauriscono
nella fase relativa alla predisposizione ed espletamento della gara.
Tali funzioni investono anche le fasi precedenti e successive dell’intervento, rendendo evidente una
finalizzazione dello strumento più ampia, che, come sottolineato in numerose pronunce delle Sezioni
regionali, fa perno sulla valorizzazione delle professionalità interne all’amministrazione, incaricate di
svolgere prestazioni altamente qualificate che, ove fossero affidate invece a soggetti esterni, sarebbero
da considerare prestazioni libero-professionali, con conseguente incremento dei costi in termini di
incarichi e consulenze a valere sul bilancio dell’ente pubblico (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera
n. 6/2018/QMIG, SRC Lazio, deliberazione n. 60/2020/PAR; Sezione delle Autonomie, deliberazione
n. 10/2021/QMIG). Una finalità rafforzata dall’evoluzione normativa dell’istituto, in attuazione del
principio contenuto nella legge delega, che ha spostato l’ambito applicativo dell’incentivo dalla
progettazione alla programmazione e realizzazione degli investimenti, e ha integrato l’obiettivo
premiale nel percorso di razionalizzazione della spesa, da realizzare innanzitutto evitando l’aggravio
di oneri dovuto al mancato rispetto di tempi e costi secondo quanto programmato e/o all’esecuzione
non conforme agli standard qualitativi concordati (cfr. SRC Toscana, delibera n. 186/2017/PAR;
SRC Friuli Venezia Giulia, delibera n. 43/2021/PAR). Il legislatore ha pertanto costruito la misura
incentivante come strumento economico, al quale, almeno per una quota parte, ha attribuito una
funzione attiva di stimolo alla dinamica degli investimenti pubblici, con lo scopo di favorire un effetto
espansivo della spesa per l’accumulo di capitale che supera l’investimento iniziale, con innegabile
vantaggio per l’amministrazione aggiudicatrice.
Ratio del regime eccezionale e temporaneo introdotto dall’art. 1 del d.l. n. 76/2020. La ratio della
norma è espressamente indicata dal legislatore nella necessità, a fronte della grave crisi innescata
dalla pandemia, di incentivare gli investimenti pubblici, in particolare in infrastrutture e servizi. Una
finalità che si è inteso perseguire, fondamentalmente, attraverso una accelerazione delle procedure
che assicurasse una rapida ed efficiente trasformazione delle risorse finanziarie in realizzazioni
effettive. L’innalzamento della soglia di valore per l’affidamento diretto di lavori (150.000 euro) servizi
e forniture (139.000 euro) ne è l’espressione più significativa, con la conseguenza, tuttavia, che, a
fronte di procedure amministrative più rapide e semplificate, i progetti per i quali tali vie risultano
ora praticabili si qualificano per quadri economici di valore più elevato rispetto a quanto previsto
in via ordinaria, caratterizzati da una maggiore complessità degli interventi (in termini qualitativi o
quantitativi) cui si associano, conseguentemente, richieste di prestazioni professionali specialistiche
e tecniche anche in relazione a fasi diverse dall’aggiudicazione dei contratti.
Tali considerazioni sostanziali, ad avviso di questo Collegio, debbono trovare accoglimento in una
lettura dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, norma in nessun modo incisa dall’art. 1 del D.L.
n. 76/2020, che, pur non consentendo una sua interpretazione analogica, dato il tenore letterale della
disposizione che riconnette esplicitamente l’istituto all’espletamento di una gara, possa coniugare le
esigenze di tutela della concorrenza con quelle della efficienza della pubblica amministrazione e del
miglior utilizzo delle risorse”.
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