Page 87 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
P. 87

Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Che tipo di “gara” è necessaria per la liquidazione degli incentivi?













               4. I recenti orientamenti


               In tale direzione si sono di recente orientate alcune Sezioni regionali (Liguria e Veneto) nel cui solco
               giurisprudenziale  si  inserisce  l’esito  del  parere  reso  da  questa  Sezione.  Infatti,  pur  confermando
               l’esperimento  di una  procedura  comparativa  come  presupposto  necessario  per  il riconoscimento
               degli incentivi tecnici, se ne accoglie una accezione estesa anche a forme più ridotte e semplificate,
               riferibili quantomeno “allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale
               tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo
               canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del
               contratto da affidare” (SRC Liguria, deliberazione n. 59/2021/PAR).


               Le  modalità  procedurali di cui all’art.  36,  comma  2,  lett.  a),  così come  la  disciplina  derogatoria
               e  temporanea  introdotta  dal  DL  n.  76/2020,  art.  1,  comma  2,  lett.  a)  (affidamenti  diretti),  non
               precludono,  infatti,  che  l’affidamento  del  contratto  possa  essere  preceduto  dall’esperimento  di
               procedure,  sia  pure  semplificate,  ma  sostanzialmente  di  natura  comparativa  e,  in  ogni  caso,  nel
               rispetto dei princìpi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità
               e rotazione di cui all’art. 30 del codice dei contratti, richiamati anche dalla disciplina emergenziale di
               cui al DL n. 76/2020 (cfr. SRC Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR).


               Vieppiù,  il mantenimento  di un  presidio di confronto  concorrenziale  è  raccomandato  anche
               dall’Autorità  Anti Corruzione nel documento  “Esame  e commento  degli  articoli del decreto-legge
               16 luglio 2020, n. 76……” dell’agosto 2020, laddove, richiamando gli elementi qualificatori dell’atto
               che dispone l’affidamento indicati all’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (l’indicazione dell’oggetto
               dell’affidamento, dell’importo, del fornitore e delle ragioni della sua scelta, e del possesso da parte
               sua dei requisiti di carattere generale nonché di quelli di carattere speciale, ove richiesti), afferma che
               trattasi “di una estrema semplificazione procedurale, che sembra esaurirsi nell’obbligo di motivare la
               scelta dell’affidatario individuato discrezionalmente; una semplificazione che va temperata tuttavia
               alla luce dei princìpi fondamentali dell’attività contrattuale della p.a. e che rappresentano una best
               practice:  il  principio  di  rotazione  degli  affidamenti,  l’acquisizione  di  informazioni,  dati,  documenti
               volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei
               potenziali affidatari, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”.

               La soluzione interpretativa già tracciata dalla magistratura contabile, dalla quale, come detto, questa
               Sezione non ha motivo di discostarsi, conferma dunque l’esclusione dalla disciplina degli incentivi
               tecnici dell’affidamento diretto, tra cui anche l’affidamento per somma urgenza di cui all’art. 163
               del  Codice dei  contratti  pubblici, “salve  le  ipotesi nelle  quali  per  la  complessità della  fattispecie
               contrattuale l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda
               allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere
               nella  motivazione  della determinazione  a  contrarre,  in conformità  al  principio di prevalenza  della
               sostanza sulla forma, di matrice comunitaria” (cfr. SRC Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR). Un
               approdo ermeneutico che rappresenta un punto di equilibrio tra tenore letterale delle disposizioni e
               le esigenze di carattere sostanziale precedentemente illustrate.


                                                           15
   82   83   84   85   86   87   88