Page 87 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Che tipo di “gara” è necessaria per la liquidazione degli incentivi?
4. I recenti orientamenti
In tale direzione si sono di recente orientate alcune Sezioni regionali (Liguria e Veneto) nel cui solco
giurisprudenziale si inserisce l’esito del parere reso da questa Sezione. Infatti, pur confermando
l’esperimento di una procedura comparativa come presupposto necessario per il riconoscimento
degli incentivi tecnici, se ne accoglie una accezione estesa anche a forme più ridotte e semplificate,
riferibili quantomeno “allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale
tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo
canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del
contratto da affidare” (SRC Liguria, deliberazione n. 59/2021/PAR).
Le modalità procedurali di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), così come la disciplina derogatoria
e temporanea introdotta dal DL n. 76/2020, art. 1, comma 2, lett. a) (affidamenti diretti), non
precludono, infatti, che l’affidamento del contratto possa essere preceduto dall’esperimento di
procedure, sia pure semplificate, ma sostanzialmente di natura comparativa e, in ogni caso, nel
rispetto dei princìpi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità
e rotazione di cui all’art. 30 del codice dei contratti, richiamati anche dalla disciplina emergenziale di
cui al DL n. 76/2020 (cfr. SRC Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR).
Vieppiù, il mantenimento di un presidio di confronto concorrenziale è raccomandato anche
dall’Autorità Anti Corruzione nel documento “Esame e commento degli articoli del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76……” dell’agosto 2020, laddove, richiamando gli elementi qualificatori dell’atto
che dispone l’affidamento indicati all’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (l’indicazione dell’oggetto
dell’affidamento, dell’importo, del fornitore e delle ragioni della sua scelta, e del possesso da parte
sua dei requisiti di carattere generale nonché di quelli di carattere speciale, ove richiesti), afferma che
trattasi “di una estrema semplificazione procedurale, che sembra esaurirsi nell’obbligo di motivare la
scelta dell’affidatario individuato discrezionalmente; una semplificazione che va temperata tuttavia
alla luce dei princìpi fondamentali dell’attività contrattuale della p.a. e che rappresentano una best
practice: il principio di rotazione degli affidamenti, l’acquisizione di informazioni, dati, documenti
volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei
potenziali affidatari, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”.
La soluzione interpretativa già tracciata dalla magistratura contabile, dalla quale, come detto, questa
Sezione non ha motivo di discostarsi, conferma dunque l’esclusione dalla disciplina degli incentivi
tecnici dell’affidamento diretto, tra cui anche l’affidamento per somma urgenza di cui all’art. 163
del Codice dei contratti pubblici, “salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie
contrattuale l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda
allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere
nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della
sostanza sulla forma, di matrice comunitaria” (cfr. SRC Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR). Un
approdo ermeneutico che rappresenta un punto di equilibrio tra tenore letterale delle disposizioni e
le esigenze di carattere sostanziale precedentemente illustrate.
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