Page 76 - MediAppalti, Anno XII - N. 5
P. 76

Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                   Liquidazione incentivi possibile anche con integrazione
                                                         successiva del quadro economico dell’intervento











               In generale in tema di incentivi, la sezione rammenta la posizione della giurisprudenza contabile che
               si può ritenere unanime nell’individuare “... le condizioni di carattere generale che, in base all’art. 113
               del Codice dei contratti pubblici, devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione
               tecnica, le quali sono così enucleabili:

               a) che l’Amministrazione sia dotata di apposito regolamento interno, essendo questa la condizione
               essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede
               idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati;
               b) che le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice siano
               ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di
               contrattazione decentrata integrativa del personale;
               c) che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico
               dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo
               dei lavori posti a base di gara;
               d)  che  l’incentivo  spettante  al  singolo  dipendente  non  ecceda  il  tetto  annuo  lordo  del  50%  del
               trattamento economico complessivo;
               e) che, negli appalti di servizi e forniture, sia stato nominato il direttore dell’esecuzione” (così, ex
               pluribus, Sezione controllo Emilia-Romagna, delib. n. 56/2021/QMIG).”




               3. La questione specifica

               Con  particolare  riferimento  al  punto  c),  si legge  in deliberazione,  ovvero  sulla necessità  che  gli
               incentivi siano  indicati dall’atto  dell’approvazione  nel  quadro  economico  è  stata  recentemente
               affermata anche da Sezione regionale Sardegna (delib. n. 1/2022), la quale ha trattato la questione
               evidenziando (anche) il profilo attinente alla copertura finanziaria dei relativi oneri, considerati come
               parte  integrante  dell’onere  complessivo scaturente  dall’esecuzione  dell’appalto: “...  Un  secondo
               elemento  da  considerare  è  l’impatto  finanziario  che  la  misura  determina  sul  bilancio  dell’Ente,
               considerando che le amministrazioni provvedono a destinare al fondo una quota non superiore al
               2 per cento degli importi posti a base di gara nell’ambito degli stanziamenti di bilancio previsti. Tali
               stanziamenti  costituiscono,  pertanto,  la  provvista  delle  risorse  a  disposizione per  la  realizzazione
               complessiva dell’appalto e, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie “l’allocazione in bilancio degli
               incentivi tecnici (...) ha l’effetto di conformare in modo sostanziale la natura giuridica di tale posta,
               in quanto finalizzata a considerare globalmente la spesa complessiva per lavori, servizi o forniture,
               ricomprendendo nel costo finale dell’opera anche le risorse finanziarie relative agli incentivi tecnici”
               (delib. n. 6/SEZAUT/2018/QMIG e delib. n. 15/SEZAUT/2019/QMIG). Sulla gestione contabile degli
               incentivi tecnici si è espressa anche la Commissione Arconet approvando la modifica al paragrafo
               5.2 del principio applicato della contabilità finanziaria (...). La corretta procedura di contabilizzazione
               degli incentivi tecnici, come puntualmente specificata nel principio contabile, è strettamente correlata
               al mantenimento degli equilibri di bilancio, esigendo, pertanto, che ciascuna amministrazione, nella
               fissazione dei coefficienti per la costituzione del fondo e per la conseguente ripartizione tra gli aventi
               diritto, valuti attentamente la sostenibilità finanziaria della spesa...”.


                                                            4
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81