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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Liquidazione incentivi possibile anche con integrazione
successiva del quadro economico dell’intervento
In generale in tema di incentivi, la sezione rammenta la posizione della giurisprudenza contabile che
si può ritenere unanime nell’individuare “... le condizioni di carattere generale che, in base all’art. 113
del Codice dei contratti pubblici, devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione
tecnica, le quali sono così enucleabili:
a) che l’Amministrazione sia dotata di apposito regolamento interno, essendo questa la condizione
essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede
idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati;
b) che le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice siano
ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata integrativa del personale;
c) che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico
dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo
dei lavori posti a base di gara;
d) che l’incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del
trattamento economico complessivo;
e) che, negli appalti di servizi e forniture, sia stato nominato il direttore dell’esecuzione” (così, ex
pluribus, Sezione controllo Emilia-Romagna, delib. n. 56/2021/QMIG).”
3. La questione specifica
Con particolare riferimento al punto c), si legge in deliberazione, ovvero sulla necessità che gli
incentivi siano indicati dall’atto dell’approvazione nel quadro economico è stata recentemente
affermata anche da Sezione regionale Sardegna (delib. n. 1/2022), la quale ha trattato la questione
evidenziando (anche) il profilo attinente alla copertura finanziaria dei relativi oneri, considerati come
parte integrante dell’onere complessivo scaturente dall’esecuzione dell’appalto: “... Un secondo
elemento da considerare è l’impatto finanziario che la misura determina sul bilancio dell’Ente,
considerando che le amministrazioni provvedono a destinare al fondo una quota non superiore al
2 per cento degli importi posti a base di gara nell’ambito degli stanziamenti di bilancio previsti. Tali
stanziamenti costituiscono, pertanto, la provvista delle risorse a disposizione per la realizzazione
complessiva dell’appalto e, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie “l’allocazione in bilancio degli
incentivi tecnici (...) ha l’effetto di conformare in modo sostanziale la natura giuridica di tale posta,
in quanto finalizzata a considerare globalmente la spesa complessiva per lavori, servizi o forniture,
ricomprendendo nel costo finale dell’opera anche le risorse finanziarie relative agli incentivi tecnici”
(delib. n. 6/SEZAUT/2018/QMIG e delib. n. 15/SEZAUT/2019/QMIG). Sulla gestione contabile degli
incentivi tecnici si è espressa anche la Commissione Arconet approvando la modifica al paragrafo
5.2 del principio applicato della contabilità finanziaria (...). La corretta procedura di contabilizzazione
degli incentivi tecnici, come puntualmente specificata nel principio contabile, è strettamente correlata
al mantenimento degli equilibri di bilancio, esigendo, pertanto, che ciascuna amministrazione, nella
fissazione dei coefficienti per la costituzione del fondo e per la conseguente ripartizione tra gli aventi
diritto, valuti attentamente la sostenibilità finanziaria della spesa...”.
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