Page 71 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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In Pillole                                                                           Mediappalti







                 Sempre   sotto   questo   profilo,   l’art.   177   Un ulteriore indice della irragionevolezza del
                 determinerebbe  uno  snaturamento  del  ruolo  del   vincolo previsto dalla norma, così come definito
                 privato concessionario, ridotto in sostanza a mera   dalla previsione censurata, è costituito dalla
                 stazione appaltante.                           sua mancata differenziazione o graduazione
                                                                in ragione di elementi rilevanti, nel ricordato
                 La  Corte,  ritenendo  fondate  le  censure  sollevate   bilanciamento,  per  l’apprezzamento  dello
                 dai  giudici  rimettenti,  ritiene  che  quando  viene   stesso  interesse  della  concorrenza,  quali
                 denunciata la violazione dell’art. 41 Cost. il profilo   fra  gli  altri  le  dimensioni  della  concessione
                 che viene in esame è quello dei limiti alla libertà di   –  apparendo  a  tale  fine  di  scarso  rilievo
                 iniziativa economica giustificati dal perseguimento   la  prevista  soglia  di  applicazione  alle
                 di scopi di utilità sociale.                   concessioni  di  importo  superiore  a  150.000
                                                                euro,  normalmente  superata  dalla  quasi
                 Libera  iniziativa  economica  e  limiti  al  suo   totalità  delle  concessioni  –,  le  dimensioni
                 esercizio - osserva la Corte - “devono costituire   e  i  caratteri  del  soggetto  concessionario,
                 oggetto di una complessa operazione di         l’epoca  di  assegnazione  della  concessione,
                 bilanciamento: occorre considerare, da un lato,   la  sua  durata,  il  suo  oggetto e  il  suo  valore
                 il contesto sociale ed economico di riferimento e   economico.  L’obbligo  inoltre  trascura  di
                 le esigenze generali del mercato in cui si realizza   considerare  l’interesse  dei  concessionari,  i
                 la  libertà  di  impresa,  dall’altro,  le  legittime   quali, pur godendo tuttora di una posizione di
                 aspettative degli operatori, specie quando essi   favore  derivante  dalla  concessione  ottenuta
                 abbiano avviato un’attività imprenditoriale in   in passato, “esercitano nondimeno un’attività
                 corso di svolgimento sulla base di investimenti   di  impresa  per  la  quale  hanno  sostenuto
                 e di programmi”.                               investimenti  e  fatto  programmi,  riponendo
                 L’art.  41  Cost.  consente  al  legislatore  di limitare   un  relativo  affidamento  nella  stabilità  del
                 e  conformare  la  libertà  d’impresa  in  funzione  di   rapporto instaurato con il concedente”.
                 tutela della concorrenza (in questo caso, sanando
                 a posteriori il  “vulnus”  degli  originari  affidamenti   L’ultimo  profilo  di  illegittimità  è  legato  al  difetto
                 diretti avvenuti senza procedura di gara), ma nel   di proporzionalità: pur  apparendo  idonea  a
                 caso  della  norma  in  esame,  avrebbe  l’effetto  di   ripristinare  condizioni  di piena  concorrenza,  la
                 svuotarne del tutto il contenuto.              misura  in  questione  non  costituisce  il  “mezzo
                                                                più  mite”  (quello  cioè  che  determina  il  sacrificio
                 Uno dei tratti caratterizzanti della libertà di iniziativa   minore) fra quelli idonei a raggiungere lo scopo.
                 economica consiste proprio nelle facoltà di scelta
                 dell’imprenditore: scelta di quale attività svolgere,   Il legislatore avrebbe  potuto perseguire  lo
                 come reperire i capitali, come organizzare e gestire   scopo  della  tutela  della  concorrenza  “calibrando
                 l’attività e le tipologie di corrispettivo.    l’obbligo  di  affidamento  all’esterno  sulle  varie
                                                                e  alquanto  differenziate  situazioni  concrete”:
                 Secondo  la Corte  l’obbligo generalizzato di   ad  es.,  modulando  i  tempi  oppure  limitandolo
                 esternalizzare  l’attività  oggetto  di concessione   ed  escludendolo laddove  “la  posizione del
                 previsto dall’art. 177 d.lgs. n. 50/20216 rappresenta   destinatario apparisse particolarmente meritevole
                 una misura irragionevole e sproporzionata, come   di protezione”.
                 tale in contrasto con gli artt. 3 e 41, comma 1 Cost.
                                                                In definitiva, la soluzione legislativa, pur nel nobile
                 La norma censurata impone di appaltare a terzi la   tentativo di tutelare il più possibile la concorrenza e
                 parte più grande delle attività concesse e impedisce   l’apertura al mercato, non opera una “ragionevole
                 comunque all’imprenditore di gestire direttamente   composizione”  fra  tutti  gli  interessi  rilevanti,  con
                 la restante parte minoritaria.                 ciò determinando  una  illegittima  lesione  della
                                                                libertà di iniziativa economica, ritenuta passibile di
                 In  sostanza  l’imprenditore  concessionario  perde   censura costituzionale.
                 ogni  potere  operativo  e  si tramuta  in  una  sorta
                 di stazione appaltante,  cioè in un  soggetto
                 preposto ad attività esclusivamente burocratica di
                 affidamento di commesse.

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