Page 70 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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Mediappalti In Pillole
La dichiarata illegittimità costituzionale
dell’art. 177 del codice degli appalti
IN
PIL
LOLE
Con sentenza n. 218 del 23 novembre 2021, la è concluso con l’inammissibilità del ricorso per
Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità carenza di immediata e concreta lesività degli atti
costituzionale dell’art. 177 comma 1 del Codice impugnati.
dei contratti pubblici, per violazione degli artt.
3, comma 1, e art. 41, comma 1, Cost. e, Il Consiglio di Stato, successivamente interpellato
conseguenzialmente dei commi 2 e 3 del medesimo sulla questione, ha sollevato profili di illegittimità
articolo. costituzionale e dell’art. 1, comma 1, lettera iii),
della legge 28 gennaio 2016, n. 11.
La norma in commento - art. 177, comma 1,
Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) - Ebbene, sotto il primo profilo (art. 3 Cost.),
stabilisce che i soggetti pubblici o privati, titolari il Consiglio ritiene che sarebbe illegittima la
di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture previsione di un obbligo generalizzato e indistinto di
già in essere alla data di entrata in vigore del dismissione a prescindere dall’effettiva dimensione
codice, non affidate con la formula della finanza dell’impresa che gestisce la concessione,
di progetto o con procedure di gara ad evidenza dall’oggetto e dall’importanza del settore di
pubblica secondo il diritto europeo, sono obbligati riferimento, oltre che dal suo valore economico e
ad affidare una quota pari all’80% dei contratti di dal fatto che il contratto di concessione fosse ancora
lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni in vigore al momento dell’entrata in vigore dell’art.
di importo pari o superiore a 150.000 euro e 177, ovvero se la concessione fosse scaduta e che
relativi alle concessioni mediante procedura ad versasse in una situazione di proroga, di fatto o
evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e meno.
per la stabilità del personale impiegato e per la
salvaguardia delle professionalità. Tale scelta legislativa sarebbe sproporzionata,
Il restante 20% può essere realizzato da società non tenendo conto delle legittime aspettative dei
in house per i soggetti pubblici, o da società concessionari – contrapposte a quelle di tutela
direttamente o indirettamente controllate o della libera concorrenza – di proseguire l’attività
collegate per i soggetti privati, oppure tramite economica in corso di svolgimento.
operatori individuati mediante procedura ad
evidenza pubblica anche di tipo semplificato. Sotto il secondo profilo (art. 41 Cost.), l’obbligo
di dismettere in misura totalitaria, anche se
Le concessioni in questione già in essere devono finalizzato a sanare l’originario contrasto con i
adeguarsi alle disposizioni sopra indicate entro il principi comunitari di libera concorrenza dovuto
31 dicembre 2022. all’affidamento della concessione senza gara,
si tradurrebbe in un impedimento assoluto e
Il giudizio dinanzi al Tar Lazio aveva inizialmente definitivo a proseguire l’attività economica privata,
investito la linea guida Anac n. 11 sotto diversi comunque avviata ed esercitata in base a un titolo
profili ed in via subordinata ne veniva evidenziata amministrativo legittimo sul piano interno sulla
l’illegittimità costituzionale, ma tale giudizio si base della normativa all’epoca vigente.
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