Page 70 - MediAppalti, Anno XII - N. 4
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                 La dichiarata illegittimità costituzionale

                 dell’art. 177 del codice degli appalti



                                                                                               IN
                                                                                              PIL
                                                                                            LOLE










                 Con sentenza  n.  218  del 23  novembre  2021,  la   è concluso con l’inammissibilità  del ricorso per
                 Corte  costituzionale ha  dichiarato  l’illegittimità   carenza di immediata e concreta lesività degli atti
                 costituzionale dell’art.  177  comma  1  del Codice   impugnati.
                 dei contratti pubblici,  per  violazione degli artt.
                 3,  comma  1,  e  art.  41,  comma  1,  Cost.  e,   Il Consiglio di Stato, successivamente interpellato
                 conseguenzialmente dei commi 2 e 3 del medesimo   sulla questione, ha sollevato profili di illegittimità
                 articolo.                                      costituzionale e dell’art. 1, comma 1, lettera iii),
                                                                della legge 28 gennaio 2016, n. 11.
                 La  norma  in  commento  -  art.  177,  comma  1,
                 Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) -   Ebbene,  sotto  il  primo  profilo  (art.  3  Cost.),
                 stabilisce che i soggetti pubblici o privati, titolari   il Consiglio ritiene  che  sarebbe  illegittima la
                 di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture   previsione di un obbligo generalizzato e indistinto di
                 già  in  essere  alla  data  di entrata  in  vigore  del   dismissione a prescindere dall’effettiva dimensione
                 codice,  non  affidate  con  la  formula  della  finanza   dell’impresa  che  gestisce  la  concessione,
                 di progetto o con procedure di gara ad evidenza   dall’oggetto  e  dall’importanza  del  settore  di
                 pubblica secondo il diritto europeo, sono obbligati   riferimento, oltre che dal suo valore economico e
                 ad affidare una quota pari all’80% dei contratti di   dal fatto che il contratto di concessione fosse ancora
                 lavori,  servizi  e  forniture  relativi  alle  concessioni   in vigore al momento dell’entrata in vigore dell’art.
                 di importo pari o superiore  a  150.000  euro  e   177, ovvero se la concessione fosse scaduta e che
                 relativi alle concessioni mediante  procedura  ad   versasse  in  una  situazione  di  proroga,  di  fatto  o
                 evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e   meno.
                 per  la  stabilità del  personale  impiegato  e  per  la
                 salvaguardia delle professionalità.            Tale  scelta  legislativa  sarebbe  sproporzionata,
                 Il restante 20% può essere realizzato da società   non tenendo conto delle legittime aspettative dei
                 in house  per  i soggetti pubblici,  o da  società   concessionari  –  contrapposte  a  quelle  di  tutela
                 direttamente  o  indirettamente  controllate  o   della libera  concorrenza  –  di proseguire  l’attività
                 collegate per  i soggetti privati, oppure  tramite   economica in corso di svolgimento.
                 operatori individuati  mediante  procedura ad
                 evidenza pubblica anche di tipo semplificato.   Sotto  il  secondo  profilo  (art.  41  Cost.),  l’obbligo
                                                                di dismettere  in misura  totalitaria,  anche  se
                 Le concessioni in questione già in essere devono   finalizzato  a  sanare  l’originario  contrasto  con  i
                 adeguarsi  alle disposizioni  sopra  indicate  entro  il   principi  comunitari di libera  concorrenza  dovuto
                 31 dicembre 2022.                              all’affidamento  della  concessione  senza  gara,
                                                                si tradurrebbe  in  un  impedimento  assoluto  e
                 Il giudizio dinanzi al Tar Lazio aveva inizialmente   definitivo a proseguire l’attività economica privata,
                 investito  la  linea  guida  Anac  n.  11  sotto  diversi   comunque avviata ed esercitata in base a un titolo
                 profili ed in via subordinata ne veniva evidenziata   amministrativo  legittimo sul piano  interno  sulla
                 l’illegittimità  costituzionale,  ma  tale  giudizio  si   base della normativa all’epoca vigente.

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