Page 66 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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Mediappalti In Pillole
alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto valutazione di anomalia dell’offerta del concorrente
riferimento, se nella propria offerta l’offerente aggiudicatario, costituisce tipica espressione di
dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, discrezionalità tecnica, la quale permea le modalità
compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 86, di svolgimento della verifica di anomalia (recte, la
che le soluzioni proposte ottemperano in maniera relativa istruttoria) non meno dell’esito finale della
equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche stessa.
tecniche”.
Da tale postulato discende che la mera mancata
Il ragionamento è ovviamente improntato acquisizione di elementi di riscontro alle
al riconoscimento del principio generale di giustificazioni formulate dal concorrente, così
equivalenza , che è applicabile anche quando non come di una analisi più approfondita delle voci di
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è richiamato dalla lex specialis ed esprime un costo da esso indicate, non è suscettibile da sola
apprezzamento tecnico-discrezionale dell’organo di palesare profili di illegittimità (sub specie di
valutatore, sindacabile in via giudiziale solo in carenza istruttoria e/o motivazionale) del giudizio
presenza di macroscopici vizi ed abnormità, non di congruità, laddove l’organo deputato, anche in
avendo l’organo giudicante, l’onere di una esplicita virtù della sua competenza ed esperienza nello
esternazione a verbale, né il concorrente quello specifico settore considerato, sia ugualmente in
di produrre una formale e solenne attestazione grado di apprezzare la coerenza delle componenti
di equipollenza funzionale, occorrendo solo di costo dell’offerta e queste non presentino
l’esibizione di un “qualsiasi mezzo appropriato” elementi di palese incongruità o inattendibilità.” 4
(nella specie, la relazione tecnica e i documenti
allegati), da cui sia desumibile la rispondenza Scendendo poi sul piano dell’analisi concreta dei
sostanziale del prodotto offerto alla specifica criteri di valutazione dell’offerta tecnica (nella
tecnica. (Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2021 n. specie sull’analisi di criteri on/off), ipotizzati dalla
4353; sez. III, 25 novembre 2020 n. 7404; sez. stazione appaltante e all’incidenza di questi sugli
V, 25 marzo 2020 n. 2093; sez. III, 18 settembre spazi di mobilità valutativa della commissione, il
2019 n. 6212). Consiglio giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana, sezione giurisdizionale, 14 dicembre
Il discorso può essere esteso anche all’ambito 2022, n. 1259 ha precisato che: “La prospettazione
operativo delle valutazioni di anomalia dell’offerta della sussistenza di clausole di gara tali da impedire
che certo ci porterebbero a spaziare in ogni la formulazione di un’offerta economica ponderata
direzione possibile, ma che per quanto ad oggi ed economicamente sostenibile si scontra
in oggetto, mi portano a segnalare in particolare frontalmente, oltre che con la partecipazione
alcune specifiche pronunce. dell’operatore economico alla gara, soprattutto
con l’interesse finale ad ottenere l’aggiudicazione
A tal proposito il Consiglio di Stato, Sez. III, della gara, atteso che, tale interesse dimostra che
23 dicembre 2022, n. 11276 precisa che “il l’offerta presentata è stata ritenuta dallo stesso
compimento da parte della stazione appaltante operatore economico attendibile e sostenibile. I
(impersonata nella specie dal RUP) della criteri on/off o binari costituiscono un meccanismo
3. Sul punto, Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia Sezione giurisdizionale 30/12/2022 n.
1337, il quale afferma che: “Il giudizio di equivalenza, tuttavia, come osservato, può essere svolto ove
le caratteristiche del prodotto o del servizio in affidamento siano espresse rinviando ad un dato standard
tecnico-normativo, mentre risulta inconferente qualora si faccia questione di caratteristiche descritte
attraverso grandezze comuni, suscettibili di definire la tipologia di prodotto richiesto inderogabilmente
dalla stazione appaltante (requisito minimo) […]” (Cons. stato, sez. VI, n. 3808 del 2020)
4. Sul punto si segnalano un paio di pronunce interessantissime sul piano delle motivazioni in punto di
logica giuridica. La prima, Tar Lazio-Roma, Sez. I Ter, 4 gennaio 2023, n. 148 focalizzata sul tema valutativo
globale dell’offerta. La seconda, Tar Lombardia-Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 26 relativamente all’onere
motivazionale sul giudizio rafforzato che la giurisprudenza esige per il giudizio di anomalia dell’offerta di
segno negativo (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 18 gennaio 2021, n. 544; 28 dicembre 2020,
n. 8442; 19 ottobre 2020, n. 6317).
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