Page 66 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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                 alle  specifiche  tecniche  alle  quali  hanno  fatto   valutazione di anomalia dell’offerta del concorrente
                 riferimento,  se  nella  propria  offerta  l’offerente   aggiudicatario,  costituisce tipica espressione  di
                 dimostra,  con  qualsiasi mezzo appropriato,   discrezionalità tecnica, la quale permea le modalità
                 compresi i mezzi  di prova  di cui all’articolo 86,   di svolgimento della verifica di anomalia (recte, la
                 che le soluzioni proposte ottemperano in maniera   relativa istruttoria) non meno dell’esito finale della
                 equivalente  ai  requisiti  definiti  dalle  specifiche   stessa.
                 tecniche”.
                                                                Da  tale  postulato  discende  che  la  mera  mancata
                 Il  ragionamento  è  ovviamente   improntato   acquisizione  di  elementi  di  riscontro  alle
                 al riconoscimento  del principio generale  di   giustificazioni  formulate  dal  concorrente,  così
                 equivalenza , che è applicabile anche quando non   come di una analisi più approfondita delle voci di
                           3
                 è  richiamato  dalla  lex  specialis  ed  esprime  un   costo da esso indicate, non è suscettibile da sola
                 apprezzamento  tecnico-discrezionale dell’organo   di  palesare  profili  di  illegittimità  (sub  specie  di
                 valutatore,  sindacabile  in via  giudiziale  solo in   carenza istruttoria e/o motivazionale) del giudizio
                 presenza  di macroscopici vizi  ed abnormità,  non   di congruità, laddove l’organo deputato, anche in
                 avendo l’organo giudicante, l’onere di una esplicita   virtù  della sua  competenza  ed  esperienza  nello
                 esternazione  a  verbale,  né  il  concorrente  quello   specifico  settore  considerato,  sia  ugualmente  in
                 di  produrre  una  formale  e  solenne  attestazione   grado di apprezzare la coerenza delle componenti
                 di  equipollenza  funzionale,  occorrendo  solo   di costo  dell’offerta  e  queste  non  presentino
                 l’esibizione  di  un  “qualsiasi  mezzo  appropriato”   elementi di palese incongruità o inattendibilità.” 4
                 (nella specie,  la relazione tecnica  e i documenti
                 allegati), da  cui sia desumibile la rispondenza   Scendendo  poi sul piano  dell’analisi concreta  dei
                 sostanziale  del  prodotto  offerto  alla  specifica   criteri  di  valutazione  dell’offerta  tecnica  (nella
                 tecnica.  (Cons.  Stato,  sez.  IV,  7  giugno  2021  n.   specie sull’analisi di criteri on/off), ipotizzati dalla
                 4353; sez. III, 25 novembre 2020 n. 7404; sez.   stazione appaltante e all’incidenza di questi sugli
                 V, 25 marzo 2020 n. 2093; sez. III, 18 settembre   spazi  di  mobilità  valutativa  della  commissione,  il
                 2019 n. 6212).                                 Consiglio  giustizia amministrativa  per  la Regione
                                                                Siciliana,  sezione  giurisdizionale,  14  dicembre
                 Il  discorso  può  essere  esteso  anche  all’ambito   2022, n. 1259 ha precisato che: “La prospettazione
                 operativo delle valutazioni di anomalia dell’offerta   della sussistenza di clausole di gara tali da impedire
                 che  certo ci porterebbero  a spaziare  in ogni   la formulazione di un’offerta economica ponderata
                 direzione  possibile,  ma  che  per  quanto  ad  oggi   ed  economicamente  sostenibile  si  scontra
                 in oggetto, mi portano a segnalare in particolare   frontalmente,  oltre  che  con  la  partecipazione
                 alcune specifiche pronunce.                    dell’operatore  economico  alla  gara,  soprattutto
                                                                con l’interesse finale ad ottenere l’aggiudicazione
                 A  tal proposito il  Consiglio  di Stato, Sez.  III,   della gara, atteso che, tale interesse dimostra che
                 23  dicembre  2022,  n.  11276  precisa  che  “il   l’offerta  presentata  è  stata  ritenuta  dallo stesso
                 compimento da  parte  della stazione  appaltante   operatore  economico  attendibile  e  sostenibile.  I
                 (impersonata   nella   specie   dal   RUP)   della   criteri on/off o binari costituiscono un meccanismo






                 3.  Sul  punto,  Consiglio  Giustizia  Amministrativa  Regione  Sicilia  Sezione  giurisdizionale  30/12/2022  n.
                 1337, il quale afferma che: “Il giudizio di equivalenza, tuttavia, come osservato, può essere svolto ove
                 le caratteristiche del prodotto o del servizio in affidamento siano espresse rinviando ad un dato standard
                 tecnico-normativo, mentre risulta inconferente  qualora si  faccia questione di  caratteristiche descritte
                 attraverso grandezze comuni, suscettibili di definire la tipologia di prodotto richiesto inderogabilmente
                 dalla stazione appaltante (requisito minimo) […]” (Cons. stato, sez. VI, n. 3808 del 2020)
                 4. Sul punto si segnalano un paio di pronunce interessantissime sul piano delle motivazioni in punto di
                 logica giuridica. La prima, Tar Lazio-Roma, Sez. I Ter, 4 gennaio 2023, n. 148 focalizzata sul tema valutativo
                 globale dell’offerta. La seconda, Tar Lombardia-Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 26 relativamente all’onere
                 motivazionale sul giudizio rafforzato che la giurisprudenza esige per il giudizio di anomalia dell’offerta di
                 segno negativo (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 18 gennaio 2021, n. 544; 28 dicembre 2020,
                 n. 8442; 19 ottobre 2020, n. 6317).

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