Page 67 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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In Pillole Mediappalti
automatizzato di assegnazione dei punteggi alle amministrativa, in quanto, da un lato, non si
offerte tecniche negli appalti pubblici, in base alla traduce in un automatico appiattimento dell’offerta
mera presenza o assenza di un dato elemento tecnica e nell’attribuzione di un indebito maggior
o di una determinata qualità, per cui l’attività di peso all’offerta economica, dall’altro, non
valutazione discrezionale, solitamente esercitata costituisce di per sé un favor per le imprese in
dalla commissione aggiudicatrice, è attratta dalla possesso degli elementi qualitativi richiesti in via
stazione appaltante nella formulazione della binaria, mentre la legittimità del meccanismo deve
disciplina di gara, in quanto è anticipata alla fase essere valutata caso per caso, con riferimento allo
di predisposizione dei criteri di valutazione. specifico oggetto dell’appalto.
L’utilizzo dei criteri on/off è finalizzato ad ottenere I criteri on/off non possono apportare
una selezione di offerte tecniche che rispondano a alcun vulnus all’eventuale equivalenza delle
precisi standard qualitativi richiesti e consentono caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, atteso
alla stazione appaltante di definire gli elementi che, se l’equivalenza effettivamente sussiste,
tecnici valorizzabili per valutare il merito tecnico di l’elemento dell’offerta sarà comunque meritevole
ciascuna offerta ed il legislatore non preclude tale dell’attribuzione del punteggio, mentre, se non
scelta, in quanto non impone che sia la commissione sussiste o sussiste solo in parte, la mancata
“a valle” e non la stazione appaltante “a monte” attribuzione del punteggio sarà ascrivibile
ad esercitare la discrezionalità nell’individuazione all’esercizio della discrezionalità amministrativa,
degli elementi qualitativi valutabili dell’offerta di cui deve essere provata l’eventuale illegittimità
tecnica. dell’offerta.”
L’utilizzo, sia pure ampio, di criteri binari o on/ Sul concetto di criterio on/off e sulla ragionevole
off si presenta compatibile con il criterio di previsione all’interno della documentazione di
aggiudicazione dell’offerta economicamente gara che non determina una demonizzazione di
più vantaggiosa e non costituisce di per sé una tale metodo redazionale, si veda anche il recente
modalità illegittima dell’esercizio dell’azione Consiglio di Stato, Sez. V, 5 gennaio 2023, n. 211 .
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5. Va ribadito che non è di per sé ravvisabile un diretto contrasto con l’art. 95, comma 10-bis d.lgs. n. 50
del 2016 neppure nell’ipotesi in cui l’amministrazione abbia optato, nell’esercizio (a monte) della propria
discrezionalità tecnica, per una modalità di attribuzione del punteggio di tipo “on/off”, in cui – come
già detto – vi è attribuzione del punteggio nel caso di ricorrenza di un elemento ritenuto rilevante dalla
stazione appaltante, in quanto “il metodo di attribuzione si/no, pur ridimensionando in parte il margine
di apprezzamento del merito tecnico dell’offerta, non lo esclude, anticipando, piuttosto, la valutazione
dei requisiti tecnici che devono essere offerti, con la conseguenza che si ha poi un controllo finalizzato
a comprovarne il possesso. Ciò significa che comunque la valutazione dell’offerta ha tenuto conto della
componente tecnica” (Cons. Stato, V, 26 marzo 2020, n. 2094, cit.).
A maggior ragione, “la violazione della richiamata disposizione del Codice dei contratti pubblici va esclusa
[…] nel caso di specie in cui non si verte affatto nell’ipotesi nella quale i criteri on/off assorbono gran parte
del complessivo punteggio tecnico”, ma “tutti i restanti criteri di valutazione erano tabellari, attenevano
ad elementi qualitativi dell’offerta e, garantendo in maggioranza la graduazione dei punteggi in range
ragionevolmente ampi, erano atti ad assicurare un effettivo confronto concorrenziale sugli elementi
qualitativi del servizio (dislocazione territoriale, numero e competenza dei selezionatori, test di valutazione
dei candidati)”. Per l’effetto, va confermato il principio per cui “va esclusa la violazione dell’art. 95, comma
10 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 ogniqualvolta, in un appalto di servizi, i criteri di valutazione dell’offerta
tecnica definiti dalla lex specialis, pur essendo in parte del tipo c.d. on/off, per altra parte comportano
l’assegnazione di punteggi gradualmente crescenti in ragione della tipologia degli elementi qualitativi
dell’offerta presi in considerazione, diversi dai requisiti minimi di partecipazione e caratterizzanti le
modalità di svolgimento del servizio (cfr. Cons. Stato, III, 22 ottobre 2020, n. 6380; Cons. Stato, V, 12
maggio 2020, n. 2967)” (così, ex multis, Cons. Stato, V, 10 novembre 2021, n. 7498).
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