Page 67 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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In Pillole                                                                           Mediappalti







                 automatizzato  di assegnazione  dei  punteggi  alle   amministrativa,  in  quanto,  da  un  lato,  non  si
                 offerte tecniche negli appalti pubblici, in base alla   traduce in un automatico appiattimento dell’offerta
                 mera  presenza o  assenza  di  un  dato  elemento   tecnica e nell’attribuzione di un indebito maggior
                 o di una  determinata  qualità, per  cui l’attività di   peso  all’offerta  economica,  dall’altro,  non
                 valutazione  discrezionale,  solitamente  esercitata   costituisce di per  sé  un  favor  per  le imprese  in
                 dalla commissione aggiudicatrice, è attratta dalla   possesso degli elementi qualitativi richiesti in via
                 stazione appaltante  nella formulazione  della   binaria, mentre la legittimità del meccanismo deve
                 disciplina di gara, in quanto è anticipata alla fase   essere valutata caso per caso, con riferimento allo
                 di predisposizione dei criteri di valutazione.  specifico oggetto dell’appalto.

                 L’utilizzo dei criteri on/off è finalizzato ad ottenere   I   criteri   on/off   non   possono   apportare
                 una selezione di offerte tecniche che rispondano a   alcun  vulnus  all’eventuale  equivalenza  delle
                 precisi standard qualitativi richiesti e consentono   caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, atteso
                 alla  stazione  appaltante  di  definire  gli  elementi   che,  se  l’equivalenza  effettivamente  sussiste,
                 tecnici valorizzabili per valutare il merito tecnico di   l’elemento  dell’offerta  sarà  comunque  meritevole
                 ciascuna offerta ed il legislatore non preclude tale   dell’attribuzione  del  punteggio,  mentre,  se  non
                 scelta, in quanto non impone che sia la commissione   sussiste  o  sussiste  solo in  parte,  la  mancata
                 “a valle” e non la stazione appaltante “a monte”   attribuzione  del  punteggio  sarà  ascrivibile
                 ad esercitare la discrezionalità nell’individuazione   all’esercizio della discrezionalità amministrativa,
                 degli elementi qualitativi valutabili  dell’offerta   di cui deve essere provata l’eventuale illegittimità
                 tecnica.                                       dell’offerta.”

                 L’utilizzo,  sia  pure  ampio,  di  criteri  binari  o  on/  Sul concetto di criterio on/off e sulla ragionevole
                 off  si presenta  compatibile  con il  criterio di   previsione  all’interno  della  documentazione  di
                 aggiudicazione  dell’offerta  economicamente   gara che  non  determina  una  demonizzazione di
                 più vantaggiosa  e  non  costituisce di per  sé  una   tale metodo redazionale, si veda anche il recente
                 modalità  illegittima  dell’esercizio  dell’azione  Consiglio di Stato, Sez. V, 5 gennaio 2023, n. 211 .
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                 5. Va ribadito che non è di per sé ravvisabile un diretto contrasto con l’art. 95, comma 10-bis d.lgs. n. 50
                 del 2016 neppure nell’ipotesi in cui l’amministrazione abbia optato, nell’esercizio (a monte) della propria
                 discrezionalità  tecnica,  per  una  modalità  di  attribuzione  del  punteggio  di  tipo  “on/off”,  in  cui  –  come
                 già detto – vi è attribuzione del punteggio nel caso di ricorrenza di un elemento ritenuto rilevante dalla
                 stazione appaltante, in quanto “il metodo di attribuzione si/no, pur ridimensionando in parte il margine
                 di apprezzamento del merito tecnico dell’offerta, non lo esclude, anticipando, piuttosto, la valutazione
                 dei requisiti tecnici che devono essere offerti, con la conseguenza che si ha poi un controllo finalizzato
                 a comprovarne il possesso. Ciò significa che comunque la valutazione dell’offerta ha tenuto conto della
                 componente tecnica” (Cons. Stato, V, 26 marzo 2020, n. 2094, cit.).
                 A maggior ragione, “la violazione della richiamata disposizione del Codice dei contratti pubblici va esclusa
                 […] nel caso di specie in cui non si verte affatto nell’ipotesi nella quale i criteri on/off assorbono gran parte
                 del complessivo punteggio tecnico”, ma “tutti i restanti criteri di valutazione erano tabellari, attenevano
                 ad elementi qualitativi dell’offerta e, garantendo in maggioranza la graduazione dei punteggi in range
                 ragionevolmente  ampi,  erano  atti  ad  assicurare  un  effettivo  confronto  concorrenziale  sugli  elementi
                 qualitativi del servizio (dislocazione territoriale, numero e competenza dei selezionatori, test di valutazione
                 dei candidati)”. Per l’effetto, va confermato il principio per cui “va esclusa la violazione dell’art. 95, comma
                 10 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 ogniqualvolta, in un appalto di servizi, i criteri di valutazione dell’offerta
                 tecnica definiti dalla lex specialis, pur essendo in parte del tipo c.d. on/off, per altra parte comportano
                 l’assegnazione  di  punteggi  gradualmente  crescenti  in  ragione  della  tipologia  degli  elementi  qualitativi
                 dell’offerta  presi  in  considerazione,  diversi  dai  requisiti  minimi  di  partecipazione  e  caratterizzanti  le
                 modalità di svolgimento del servizio (cfr. Cons. Stato, III, 22 ottobre 2020, n. 6380; Cons. Stato, V, 12
                 maggio 2020, n. 2967)” (così, ex multis, Cons. Stato, V, 10 novembre 2021, n. 7498).

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