Page 45 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Tuttavia,  il  successivo  comma 6  consente   del resto, di beni essenziali per lo sviluppo e per la
                 l’accesso  al concorrente,  ai  fini  della  difesa  in   stessa competizione qualitativa, che sono prodotto
                 giudizio dei propri interessi in relazione alla   patrimoniale  della capacità  ideativa  o  acquisitiva
                 procedura di affidamento, con riferimento «alle   della  singola  impresa  e  cui  l’ordinamento,  ai  fini
                 informazioni fornite  nell’ambito dell’offerta  o a   della corretta esplicazione della concorrenza, offre
                 giustificazione  della  medesima  che  costituiscano,   tutela  di loro  in  quanto  segreti commerciali: cfr.
                 secondo  motivata  e  comprovata  dichiarazione   artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice
                 dell’offerente,  segreti  tecnici o commerciali».   della proprietà  industriale).”  (Cons.  di Stato,  V,
                 Testualmente,  infatti,  il  comma  6  dell’art.  53   64/2020 cit.). La ratio legis è, infatti, di far sì che,
                 prevede  che  «6.  In  relazione  all’ipotesi di cui al   proprio  con  riguardo  ad  una  gara  pubblica,  che
                 comma  5,  lettera  a),  è  consentito  l’accesso  al   non deroga ma assicura la corretta competizione
                 concorrente  ai  fini  della  difesa  in  giudizio  dei   tra imprese, del diritto di accesso – per quanto
                 propri interessi  in relazione  alla procedura  di   garantito dal principio di pubblicità e trasparenza
                 affidamento del contratto».                    della condotta  delle pubbliche amministrazioni o
                                                                dei  soggetti  funzionalmente  equiparati  (cfr.  art.
                 Considerata la delicatezza degli interessi in campo,   1  L  n.  241/1990)  –  non  si  possa  fare  un  uso
                 tale  disposizione  normativa  è  stata  oggetto  di   emulativo,  ad  esempio  da  parte  di contendenti
                 innumerevoli dibattiti giurisprudenziali.      che  potrebbero formalizzare l’istanza allo scopo
                                                                precipuo  di  giovarsi  di  specifiche  conoscenze
                                                                industriali  o commerciali acquisite e detenute  da
                     2. Diritto alla tutela del segreto tecnico-  altri (cfr.  Cons. Stato,  VI,  19  ottobre  1990,  n.
                        commerciale VS diritto  di accesso      6393). …. Ne viene che la scelta, di suo meritevole,
                        difensivo                               di prendere  parte  ad  una  procedura  competitiva
                                                                non  implica, contrariamente  a  quanto  affermato
                 Nell’ambito del dibattito apertosi è stato osservato   dall’appellante,  un’indiscriminata  accettazione
                 che  se  un  concorrente  prendesse  “liberamente”   del  rischio  di divulgazione  di segreti  industriali
                 visione  delle  informazioni  “riservate”  dell’altro   o commerciali, i quali –  almeno  in principio  –
                 concorrente  potrebbe  ricostruire  autonomamente   restano sottratti, a tutela del loro specifico valore
                 molti dei  processi  e  degli sviluppi gestionali   concorrenziale,  ad  ogni  forma  di divulgazione»
                 peculiari  di  quest’ultimo,  ottenendo  un  indebito   (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 1° luglio 2020
                 vantaggio  e  vanificando  la  sua  collocazione  sul   n. 4220).
                 mercato, con ciò pregiudicando di fatto il vantaggio
                 tecnico/economico  legato  a  processi  produttivi   Sul piano giuridico, tuttavia, il nostro ordinamento
                 e  organizzativi  specifici,  che  ne  qualificano   non prevede una tutela di pari rango per il diritto di
                 soggettivamente l’attività.                    tutela del segreto tecnico-commerciale e il diritto
                                                                di accesso difensivo: il primo trova disciplina nelle
                 L’esigenza di garantire la riservatezza dell’impresa   norme di rango primario di cui all’art. 53 comma
                 anche  a  tutela  della correttezza delle dinamiche   6 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 98 ss. del D.Lgs.
                 competitive  di mercato  è  già  stata  riconosciuta   n.  30/2005  (Codice della proprietà  industriale),
                 dalla giurisprudenza  amministrativa,  che  non   mentre  il  secondo trova tutela nell’art.  22  della
                 ha  mancato  di evidenziare  come  «La  particolare   Legge n. 241/90 e nell’art. 24  della Costituzione.
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                 voluntas  legis,  consona  al  particolare  contesto
                 concorrenziale,  è,  dunque,  di  escludere   Sul punto  si è  espresso  di recente  il  giudice
                 dall’ostensibilità propria degli atti di gara quella parte   amministrativo  (TAR  Lazio-Roma,  Sez.  I-quater,
                 dell’offerta  o  delle  giustificazioni  della  anomalia   sentenza 11 agosto 2021, n. 9363 – non appellata)
                 che  riguardano  le  specifiche  e  riservate  capacità   ad avviso del quale «salvo il caso in cui venga in
                 tecnico-industriali o  in  genere  gestionali  proprie   considerazione la tutela della riservatezza o di dati
                 dell’impresa  in gara  (il know  how),  ….  Si  tratta,   personali  delle  persone  fisiche,  i  segreti  tecnici





                 1.  Art.  24  della  Costituzione  «Tutti  possono  agire  in  giudizio  per  la  tutela  dei  propri  diritti  e  interessi
                 legittimi. …»

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