Page 45 - MediAppalti, Anno XII - N. 1
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Il Punto Mediappalti
Tuttavia, il successivo comma 6 consente del resto, di beni essenziali per lo sviluppo e per la
l’accesso al concorrente, ai fini della difesa in stessa competizione qualitativa, che sono prodotto
giudizio dei propri interessi in relazione alla patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva
procedura di affidamento, con riferimento «alle della singola impresa e cui l’ordinamento, ai fini
informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a della corretta esplicazione della concorrenza, offre
giustificazione della medesima che costituiscano, tutela di loro in quanto segreti commerciali: cfr.
secondo motivata e comprovata dichiarazione artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali». della proprietà industriale).” (Cons. di Stato, V,
Testualmente, infatti, il comma 6 dell’art. 53 64/2020 cit.). La ratio legis è, infatti, di far sì che,
prevede che «6. In relazione all’ipotesi di cui al proprio con riguardo ad una gara pubblica, che
comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al non deroga ma assicura la corretta competizione
concorrente ai fini della difesa in giudizio dei tra imprese, del diritto di accesso – per quanto
propri interessi in relazione alla procedura di garantito dal principio di pubblicità e trasparenza
affidamento del contratto». della condotta delle pubbliche amministrazioni o
dei soggetti funzionalmente equiparati (cfr. art.
Considerata la delicatezza degli interessi in campo, 1 L n. 241/1990) – non si possa fare un uso
tale disposizione normativa è stata oggetto di emulativo, ad esempio da parte di contendenti
innumerevoli dibattiti giurisprudenziali. che potrebbero formalizzare l’istanza allo scopo
precipuo di giovarsi di specifiche conoscenze
industriali o commerciali acquisite e detenute da
2. Diritto alla tutela del segreto tecnico- altri (cfr. Cons. Stato, VI, 19 ottobre 1990, n.
commerciale VS diritto di accesso 6393). …. Ne viene che la scelta, di suo meritevole,
difensivo di prendere parte ad una procedura competitiva
non implica, contrariamente a quanto affermato
Nell’ambito del dibattito apertosi è stato osservato dall’appellante, un’indiscriminata accettazione
che se un concorrente prendesse “liberamente” del rischio di divulgazione di segreti industriali
visione delle informazioni “riservate” dell’altro o commerciali, i quali – almeno in principio –
concorrente potrebbe ricostruire autonomamente restano sottratti, a tutela del loro specifico valore
molti dei processi e degli sviluppi gestionali concorrenziale, ad ogni forma di divulgazione»
peculiari di quest’ultimo, ottenendo un indebito (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 1° luglio 2020
vantaggio e vanificando la sua collocazione sul n. 4220).
mercato, con ciò pregiudicando di fatto il vantaggio
tecnico/economico legato a processi produttivi Sul piano giuridico, tuttavia, il nostro ordinamento
e organizzativi specifici, che ne qualificano non prevede una tutela di pari rango per il diritto di
soggettivamente l’attività. tutela del segreto tecnico-commerciale e il diritto
di accesso difensivo: il primo trova disciplina nelle
L’esigenza di garantire la riservatezza dell’impresa norme di rango primario di cui all’art. 53 comma
anche a tutela della correttezza delle dinamiche 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 98 ss. del D.Lgs.
competitive di mercato è già stata riconosciuta n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale),
dalla giurisprudenza amministrativa, che non mentre il secondo trova tutela nell’art. 22 della
ha mancato di evidenziare come «La particolare Legge n. 241/90 e nell’art. 24 della Costituzione.
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voluntas legis, consona al particolare contesto
concorrenziale, è, dunque, di escludere Sul punto si è espresso di recente il giudice
dall’ostensibilità propria degli atti di gara quella parte amministrativo (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater,
dell’offerta o delle giustificazioni della anomalia sentenza 11 agosto 2021, n. 9363 – non appellata)
che riguardano le specifiche e riservate capacità ad avviso del quale «salvo il caso in cui venga in
tecnico-industriali o in genere gestionali proprie considerazione la tutela della riservatezza o di dati
dell’impresa in gara (il know how), …. Si tratta, personali delle persone fisiche, i segreti tecnici
1. Art. 24 della Costituzione «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi. …»
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