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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Assicurazione per responsabilità civile
dipendenti e nuovo codice
e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti…..” e “d) per i lavori di importo
inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura
di cui all’articolo 15, comma 6, del codice.”; mentre la seconda disposizione specifica che il soggetto
incaricato dell’attività di verifica (nella fattispecie sopraindicata un dipendente pubblico) risulti munito
“di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali”, secondo
le caratteristiche puntualmente determinate nel successivo art. 43, che pone una distinzione fra
polizze limitate all’incarico di verifica e polizza professionali generali relative all’intera attività.
Un chiarimento, infine, di particolare pregio si trova nell’allegato I.10 che, per la prima volta,
definisce in modo compiuto il catalogo delle funzioni che possono essere premiate con l’incentivo e
tra queste viene ricompresa la “verifica del progetto” nell’alveo delle “attività tecniche” funzionali ad
assicurare ai dipendenti la corresponsione degli incentivi finanziati “con stanziamenti previsti per le
singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. art. 45 co. 1 D.lgs n. 36/2023).
L’ultimo richiamo segnala, in specie, che una parte degli incentivi debba essere utilizzata “per la
copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale” (cfr. art. 45 co. 5 e 7 lett. c del
nuovo codice), ha confermato l’assunzione degli impegni di spesa a carico dell’Amministrazione.
Infine, sulla falsariga di quanto già previsto dagli artt. 42 comma 5 ultimo inciso e 45 comma 7 lett.
c del nuovo codice, l’art. 5 comma 1 lett. “e” n.ro 10 dell’allegato I.7 ha ricompreso, fra le somme
a disposizione della stazione appaltante nell’ambito del “quadro economico dell’opera o del
lavoro” oggetto di progettazione, anche le spese di cui all’art. 45 comma 7 lett. c del codice relative
“alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale”.
La conclusione, a questo punto ovvia, è che “Alla luce di ciò il Collegio ritiene non permangono ragioni
ostative all’applicazione della regola speciale della copertura assicurativa a carico dell’Amministrazione
per responsabilità civile professionale del personale”.
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