Page 60 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                    Assicurazione per responsabilità civile
                                                                                dipendenti e nuovo codice











               Assicurazione per responsabilità civile

               dipendenti e nuovo codice







               1.     Il quesito


               Nel quesito posto alla sezione regionale del Piemonte (con riscontro fornito con la deliberazione n.
               89/2023) vengono richiesti dei chiarimenti circa la possibilità – ai sensi del nuovo codice dei contratti
               - ,“di stipulare, con oneri a carico dell’ente, specifica polizza assicurativa per responsabilità civile
               professionale per il dipendente pubblico incaricato della verifica della progettazione”.
               Il quesito, si legge ancora nella deliberazione, è determinato dal fatto che diverse disposizioni del
               codice non risulterebbero chiare nell’ammettere detta possibilità.

               Più nel dettaglio si evidenzia che “dalla lettura di talune disposizioni del citato” codice “(artt. 2 comma
               4, 42 comma 5, 45 comma 7) e del relativo allegato I.7 (artt. 5 comma 1. lett. e) punti 9 e 10, 34
               comma 1, 37 comma 3, 42 comma 2), l’ente evidenzia il permanere “di un’incertezza giuridica circa
               l’inclusione della polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale del dipendente pubblico
               incaricato della verifica della progettazione fra le polizze obbligatorie per i dipendenti da stipulare con
               oneri a carico dell’ente, dovendo anche tenere conto della regola generale della responsabilità diretta
               dei pubblici dipendenti per i danni arrecati a terzi nell’esercizio delle funzioni.”

               2.     La tematica delle polizze assicurative


               La  sezione,  prima  di fornire  il proprio  parere,  esamina  la  problematica  delle polizze  assicurative
               stipulate dalla stazione appaltante per la responsabilità civile dei propri dipendenti.
               Il riferimento normativo di tale forma di responsabilità, si conferma nella deliberazione, lo si individua
               in primo  luogo  nell’art. 28 della Costituzione laddove,  accanto  alla regola  della responsabilità
               diretta dell’agente pubblico (“i funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
               responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei
               diritti”)  si aggiunge    quella della responsabilità  dell’Amministrazione  basata  sul meccanismo
               civilistico  della  solidarietà  passiva  (“la  responsabilità  civile si estende  allo Stato  e  agli enti
               pubblici”).

               In tema  di responsabilità,  poi, occorre  rammentare  che  - per  la responsabilità amministrativo/
               contabile (per danni erariali) - il dipendente pubblico risponde per danni ingiusti cagionati a terzi e che
               “l’azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta
               nei confronti dell’Amministrazione, qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento
               giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.”
               Inoltre, l’amministrazione che abbia risarcito il “terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale


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