Page 60 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Assicurazione per responsabilità civile
dipendenti e nuovo codice
Assicurazione per responsabilità civile
dipendenti e nuovo codice
1. Il quesito
Nel quesito posto alla sezione regionale del Piemonte (con riscontro fornito con la deliberazione n.
89/2023) vengono richiesti dei chiarimenti circa la possibilità – ai sensi del nuovo codice dei contratti
- ,“di stipulare, con oneri a carico dell’ente, specifica polizza assicurativa per responsabilità civile
professionale per il dipendente pubblico incaricato della verifica della progettazione”.
Il quesito, si legge ancora nella deliberazione, è determinato dal fatto che diverse disposizioni del
codice non risulterebbero chiare nell’ammettere detta possibilità.
Più nel dettaglio si evidenzia che “dalla lettura di talune disposizioni del citato” codice “(artt. 2 comma
4, 42 comma 5, 45 comma 7) e del relativo allegato I.7 (artt. 5 comma 1. lett. e) punti 9 e 10, 34
comma 1, 37 comma 3, 42 comma 2), l’ente evidenzia il permanere “di un’incertezza giuridica circa
l’inclusione della polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale del dipendente pubblico
incaricato della verifica della progettazione fra le polizze obbligatorie per i dipendenti da stipulare con
oneri a carico dell’ente, dovendo anche tenere conto della regola generale della responsabilità diretta
dei pubblici dipendenti per i danni arrecati a terzi nell’esercizio delle funzioni.”
2. La tematica delle polizze assicurative
La sezione, prima di fornire il proprio parere, esamina la problematica delle polizze assicurative
stipulate dalla stazione appaltante per la responsabilità civile dei propri dipendenti.
Il riferimento normativo di tale forma di responsabilità, si conferma nella deliberazione, lo si individua
in primo luogo nell’art. 28 della Costituzione laddove, accanto alla regola della responsabilità
diretta dell’agente pubblico (“i funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei
diritti”) si aggiunge quella della responsabilità dell’Amministrazione basata sul meccanismo
civilistico della solidarietà passiva (“la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici”).
In tema di responsabilità, poi, occorre rammentare che - per la responsabilità amministrativo/
contabile (per danni erariali) - il dipendente pubblico risponde per danni ingiusti cagionati a terzi e che
“l’azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta
nei confronti dell’Amministrazione, qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento
giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.”
Inoltre, l’amministrazione che abbia risarcito il “terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale
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