Page 61 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Assicurazione per responsabilità civile
dipendenti e nuovo codice
agendo contro quest’ultimo a norma degli artt. 18 e 19…”.
in generale, pertanto, si conferma la responsabilità diretta “del dipendente chiamato a rispondere
del danno ingiusto cagionato a terzi con dolo o colpa grave (cfr. art. 23 D.p.r. n. 3/1957). A tale
responsabilità si affianca poi quella solidale dell’amministrazione di appartenenza, rispetto alla quale,
sotto il profilo dell’elemento soggettivo, vale invece il più ampio parametro della culpa levis”.
3. La colpa lieve
Sulla c.d. colpa lieve è bene puntualizzare ciò che la sezione annota visto che, nel caso di colpa lieve,
viene chiamata a rispondere direttamente l’amministrazione e l’eventuale copertura assicurativa,
pertanto, non riguarda il dipendente pubblico che, in caso di danno erariale indiretto, dovrà comunque
rispondere (e detto tipo di danno non può essere oggetto di copertura assicurativa).
Ed a tal proposito, nella deliberazione si precisa che con riguardo a quest’ultima forma di responsabilità
(colpa lieve) la stessa giurisprudenza contabile ha in particolare evidenziato che “un ente pubblico può
assicurare esclusivamente quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale
e che trasferiscono all’assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, ove si verifichi l’evento
temuto, mentre sarebbe priva di giustificazione e, come tale, causativa di danno erariale,
l’assicurazione di eventi per i quali l’ente non deve rispondere e che non rappresentano un
rischio per l’ente medesimo”. (Sez. giurisdizionale Regione Sicilia n. 734/2008)”.
4. l’obbligo della stipula delle polizze assicurative
La prima conferma fornita dalla sezione, in realtà già nota, è che il nuovo codice in taluni casi ha
previsto fattispecie “che impongono a carico dell’ente l’obbligo di stipulare polizze assicurative a
tutela dei propri interessi finanziari”.
Più nel dettaglio, in tema di polizze assicurative, ricorda il collegio, sono stati reintrodotti dal
legislatore alcuni riferimenti normativi a favore dell’obbligatorietà della stipula: il primo, di carattere
generale, previsto dall’art. 2 comma 4, secondo cui “per promuovere la fiducia nell’azione, legittima,
trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano
azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale…….”; altri, di carattere più puntuale,
sono desumibili dagli artt. 42 e 45 del codice, in combinato disposto con la regolamentazione di
dettaglio degli allegati I.7 e I.10.
Sebbene la formulazione dell’inciso normativo soprarichiamato, puntualizza la sezione, non risulti
particolarmente puntuale nell’espressione “adottano azioni”, è tuttavia ragionevole ricondurre
l’obbligatorietà della prescrizione a tutte quelle fattispecie normative successive che impongono la
sottoscrizione di polizze assicurative con oneri a carico della stazione appaltante.
Tra le fattispecie rilevanti hanno estremo rilievo le disposizioni di cui agli artt. 34 comma 2 (lett. c e
d) e 37 comma 3 dell’Allegato I.7. La prima disposizione prevede infatti che l’attività di verifica della
progettazione sia eseguita “c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice
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