Page 61 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Assicurazione per responsabilità civile
               dipendenti e nuovo codice











               agendo contro quest’ultimo a norma degli artt. 18 e 19…”.
               in generale, pertanto, si conferma la responsabilità diretta “del dipendente chiamato a rispondere
               del danno ingiusto cagionato a terzi con dolo o colpa grave (cfr. art. 23 D.p.r. n. 3/1957). A tale
               responsabilità si affianca poi quella solidale dell’amministrazione di appartenenza, rispetto alla quale,
               sotto il profilo dell’elemento soggettivo, vale invece il più ampio parametro della culpa levis”.

               3.     La colpa lieve

               Sulla c.d. colpa lieve è bene puntualizzare ciò che la sezione annota visto che, nel caso di colpa lieve,
               viene  chiamata  a  rispondere  direttamente  l’amministrazione  e  l’eventuale  copertura  assicurativa,
               pertanto, non riguarda il dipendente pubblico che, in caso di danno erariale indiretto, dovrà comunque
               rispondere (e detto tipo di danno non può essere oggetto di copertura assicurativa).

               Ed a tal proposito, nella deliberazione si precisa che con riguardo a quest’ultima forma di responsabilità
               (colpa lieve) la stessa giurisprudenza contabile ha in particolare evidenziato che “un ente pubblico può
               assicurare esclusivamente quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale
               e  che  trasferiscono  all’assicuratore  la  responsabilità  patrimoniale  stessa,  ove  si  verifichi  l’evento
               temuto, mentre sarebbe priva di giustificazione e, come tale, causativa di danno erariale,
               l’assicurazione di eventi per i quali l’ente non deve rispondere e che non rappresentano un
               rischio per l’ente medesimo”. (Sez. giurisdizionale Regione Sicilia n. 734/2008)”.



               4.     l’obbligo della stipula delle polizze assicurative

               La prima conferma fornita dalla sezione, in realtà già nota, è che il nuovo codice in taluni casi ha
               previsto  fattispecie  “che  impongono  a  carico  dell’ente  l’obbligo di stipulare  polizze  assicurative  a
               tutela dei propri interessi finanziari”.
               Più  nel  dettaglio,  in  tema  di  polizze  assicurative,  ricorda  il  collegio,  sono  stati  reintrodotti  dal
               legislatore alcuni riferimenti normativi a favore dell’obbligatorietà della stipula: il primo, di carattere
               generale, previsto dall’art. 2 comma 4, secondo cui “per promuovere la fiducia nell’azione, legittima,
               trasparente  e  corretta  dell’amministrazione,  le stazioni appaltanti  e  gli  enti concedenti  adottano
               azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale…….”; altri, di carattere più puntuale,
               sono desumibili dagli artt. 42 e 45 del codice, in combinato disposto con la regolamentazione di
               dettaglio degli allegati I.7 e I.10.


               Sebbene la formulazione dell’inciso normativo soprarichiamato, puntualizza la sezione, non risulti
               particolarmente  puntuale  nell’espressione  “adottano  azioni”,  è  tuttavia  ragionevole  ricondurre
               l’obbligatorietà della prescrizione a tutte quelle fattispecie normative successive che impongono la
               sottoscrizione di polizze assicurative con oneri a carico della stazione appaltante.
               Tra le fattispecie rilevanti hanno estremo rilievo le disposizioni di cui agli artt. 34 comma 2 (lett. c e
               d) e 37 comma 3 dell’Allegato I.7. La prima disposizione prevede infatti che l’attività di verifica della
               progettazione sia eseguita “c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice


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