Page 65 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               La P.A. può acquisire un bene gravato da ipoteca?












               L’analisi, in questo caso, prende le mosse dalla questione della possibilità, o meno, del rilascio – da
               parte dell’ente pubblico -, di garanzie.
               La disciplina, in questo caso, si rinviene direttamente nell’art. 207, D.lgs. 267/2000 e dall’art. 3,
               comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.350.

               Queste disposizioni, “tuttavia, non prevedono espressamente il rilascio di ipoteca, ma, anzi, l’art. 207
               Tuel prevede esclusivamente la disciplina per il rilascio di fideiussione. Il prevalente orientamento
               della giurisprudenza contabile ha ritenuto che non vi siano ostacoli al rilascio di garanzie diverse
               dalla fideiussione, a patto che il rilascio delle stesse sia previsto dal regolamento di contabilità
               dell’ente (ex multis Corte dei conti, Sez. Lombardia, n.823/2010/PAR)”.


               Con la modifica del comma 4 dell’art. 152 Tuel, in seguito all’attuazione della contabilità armonizzata,
               effettuata ad opera del D.lgs. n. 126/2014, è intervenuta una limitazione della capacità dei regolamenti
               di contabilità di derogare ai principi generali stabiliti dal Testo Unico, “con la conseguenza che, a
               fronte di un orientamento che ha confermato la possibilità per gli enti di rilasciare garanzia ipotecaria
               (Corte dei conti, Sez. Veneto, n. 163/2017/PRSP) se ne è prospettato un altro maggiormente
               dubitativo (Corte dei conti, Sez. Marche, n.138/2015/PRSE)”.


               La particolarità del caso prospettato, però, è che il quesito posto nel caso di specie non riguarda
               il rilascio di garanzia ma all’acquisto di un bene che risulti già gravato “da ipoteca e, quindi, non
               assoggettabile alle regole proprie sul rilascio di garanzie. In tal senso si è recentemente espressa
               questa Sezione su una fattispecie simile (Corte dei conti, Sez. Piemonte, n.76/2023/PAR)”.
               Seppure vero, pertanto, che nulla osta all’acquisizione di un bene, assegnato a titolo gratuito, evidenti
               implicazioni tecnico/contabile ha le questioni dell’ipoteca.

               Nel ricostruire la situazione in cui si verrebbe a trovare l’ente locale acquirente, la sezione segnala
               ricorda che “l’ipoteca è un diritto reale di garanzia su cosa altrui avente lo scopo di costituire una
               garanzia specifica a favore del creditore ipotecario: il bene sul quale è costituita ipoteca, infatti, resta
               di proprietà di chi, debitore o terzo, lo ha dato in ipoteca e può essere dal proprietario liberamente
               alienato”.


               Non si deve sottovalutare, quindi, il fatto che “Il creditore ipotecario, tuttavia, acquista sul bene
               un duplice diritto: quello di procedere ad esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo
               acquirente  (cosiddetto  diritto  di seguito)  e  quello di soddisfarsi  sul  prezzo  ricavato  dalla  vendita
               forzata del bene, con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori del medesimo debitore”.
               La particolare condizione è che il bene ipotecato, se può liberamente circolare, impone al “terzo che
               lo acquista compera un bene gravato da ipoteca” una esposizione “all’azione esecutiva del creditore
               ipotecario (artt. 2808, comma 1, e 2858 c.c.)”.


               E’ chiaro quindi che l’ente acquirente diventa a sua volta debitore entrando in un rapporto da cui era
               totalmente estraneo con la conseguenza che “alla scadenza del credito, a garanzia del quale l’ipoteca
               fu costituita, il creditore non pagato ha diritto di promuovere la vendita forzata del bene anche nei


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