Page 59 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Applicazione dell’articolo 45 (in tema di incentivi) a
               fattispecie avviate prima dell’efficacia del nuovo codice











               L’aspetto  in  parola,  riconosce  il collegio,  non  risulta  disciplinato con  il nuovo  codice  nonostante
               un sostanzioso apparato di disposizioni che disciplinano il momento transitorio (il passaggio dalla
               pregressa disciplina a quella più recente).


               In questo senso, ricorda la deliberazione, dispone ad esempio l’articolo 226 “Abrogazioni e disposizioni
               finali” prevede al comma 2 in cui si chiarisce che “a decorrere dalla data in cui il codice acquista
               efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2 (nda ovvero dal 1° luglio 2023), le disposizioni di cui al
               decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.
               A tal fine, per procedimenti in corso si intendono, le procedure e i contratti per i quali i bandi
               o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima
               della data in cui il codice acquista efficacia il legislatore ha, dunque, inteso assoggettare
               alla  vecchia  regolamentazione  tutti  i  procedimenti  iniziati  prima  del  30  giugno:  di
               conseguenza, l’esecuzione del contratto quale parte del procedimento avviato in vigenza
               del vecchio codice resterà disciplinata da quest’ultimo.


               Come  si è  evidenziato  “nessun  cenno  viene  fatto  in  merito  alla  distinzione tra  rapporti  negoziali
               e  disciplina delle regole  di fruizione del fondo  incentivante,  poiché  il legislatore fa  riferimento  in
               maniera unitaria alle procedure iniziate”.
               Nel caso poi di ulteriore applicazione di alcun norme, l’articolo 225 contiene un chirurgico richiamo
               agli articoli che devono essere applicati – in luogo delle norme omologhe del nuovo codice -, fino al 31
               dicembre 2023 e tra queste non risulta coinvolto l’articolo 45 nel senso che su questa disposizione,
               relativa come si è detto agli incentivi, il legislatore non ha stabilito nessuna diversa applicazione
               temporale imponendo la sua applicazione solo alle procedure avviate, come visto sopra, a far data
               dall’efficacia del codice ovvero dal 1° luglio 2023.

               Ed in delibera sul punto si legge che “Il legislatore ha considerato gli effetti dell’introduzione del
               nuovo codice sulle differenti fattispecie in essere, disciplinandone puntualmente il periodo transitorio:
               non  ricomprendendo  tra  queste  l’art.  45  del nuovo codice, ha  di fatto  confermato  l’applicazione
               dell’art. 113 del d.lgs. 50 del 2016 per tutta la durata della procedura”.

               Alla luce di quanto e del principio di carattere generale “di elaborazione giurisprudenziale del “tempus
               regit actionem”” che deve ritenersi “valido ogniqualvolta la normativa vigente al momento in cui prende
               avvio  il  procedimento  amministrativo  renda  inapplicabile  lo  ius  superveniens  (Sezione  autonomie
               Del n. 16/2021/QMIG) non v’è dubbio che l’applicazione del nuovo articolo non possa riguardare
               fattispecie avviate prima della sua efficiacia anche se si sviluppano in un momento successivo.


               In ragione di quanto espresso, puntualizza il collegio, “la Sezione ritiene che il contratto di concessione
               nato in vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, pur sviluppando la sua intera fase esecutiva negli anni di
               vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, resti assoggettato, per quanto concerne l’erogazione
               degli incentivi per funzioni tecniche, alla disciplina dettata dal medesimo codice precedente”.





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