Page 59 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Applicazione dell’articolo 45 (in tema di incentivi) a
fattispecie avviate prima dell’efficacia del nuovo codice
L’aspetto in parola, riconosce il collegio, non risulta disciplinato con il nuovo codice nonostante
un sostanzioso apparato di disposizioni che disciplinano il momento transitorio (il passaggio dalla
pregressa disciplina a quella più recente).
In questo senso, ricorda la deliberazione, dispone ad esempio l’articolo 226 “Abrogazioni e disposizioni
finali” prevede al comma 2 in cui si chiarisce che “a decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2 (nda ovvero dal 1° luglio 2023), le disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.
A tal fine, per procedimenti in corso si intendono, le procedure e i contratti per i quali i bandi
o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima
della data in cui il codice acquista efficacia il legislatore ha, dunque, inteso assoggettare
alla vecchia regolamentazione tutti i procedimenti iniziati prima del 30 giugno: di
conseguenza, l’esecuzione del contratto quale parte del procedimento avviato in vigenza
del vecchio codice resterà disciplinata da quest’ultimo.
Come si è evidenziato “nessun cenno viene fatto in merito alla distinzione tra rapporti negoziali
e disciplina delle regole di fruizione del fondo incentivante, poiché il legislatore fa riferimento in
maniera unitaria alle procedure iniziate”.
Nel caso poi di ulteriore applicazione di alcun norme, l’articolo 225 contiene un chirurgico richiamo
agli articoli che devono essere applicati – in luogo delle norme omologhe del nuovo codice -, fino al 31
dicembre 2023 e tra queste non risulta coinvolto l’articolo 45 nel senso che su questa disposizione,
relativa come si è detto agli incentivi, il legislatore non ha stabilito nessuna diversa applicazione
temporale imponendo la sua applicazione solo alle procedure avviate, come visto sopra, a far data
dall’efficacia del codice ovvero dal 1° luglio 2023.
Ed in delibera sul punto si legge che “Il legislatore ha considerato gli effetti dell’introduzione del
nuovo codice sulle differenti fattispecie in essere, disciplinandone puntualmente il periodo transitorio:
non ricomprendendo tra queste l’art. 45 del nuovo codice, ha di fatto confermato l’applicazione
dell’art. 113 del d.lgs. 50 del 2016 per tutta la durata della procedura”.
Alla luce di quanto e del principio di carattere generale “di elaborazione giurisprudenziale del “tempus
regit actionem”” che deve ritenersi “valido ogniqualvolta la normativa vigente al momento in cui prende
avvio il procedimento amministrativo renda inapplicabile lo ius superveniens (Sezione autonomie
Del n. 16/2021/QMIG) non v’è dubbio che l’applicazione del nuovo articolo non possa riguardare
fattispecie avviate prima della sua efficiacia anche se si sviluppano in un momento successivo.
In ragione di quanto espresso, puntualizza il collegio, “la Sezione ritiene che il contratto di concessione
nato in vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, pur sviluppando la sua intera fase esecutiva negli anni di
vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, resti assoggettato, per quanto concerne l’erogazione
degli incentivi per funzioni tecniche, alla disciplina dettata dal medesimo codice precedente”.
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