Page 57 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Applicazione dell’articolo 45 (in tema di incentivi) a
fattispecie avviate prima dell’efficacia del nuovo codice
Applicazione dell’articolo 45
(in tema di incentivi) a fattispecie avviate
prima dell’efficacia del nuovo codice
1. Il quesito
Il decreto legislativo 36/2023 (nel prosieguo solo nuovo codice dei contratti), come noto, pone
la questione della nuova disciplina in materia di incentivi per funzioni tecniche (art. 45) ed in
particolare – come emerge dal quesito posto da una amministrazione della regione -, gli aspetti
relativi all’applicazione considerato che il nuovo codice è divenuto efficace al primo luglio 2023.
Con il quesito, quindi, si “richiede pertanto autorevole parere sulla possibilità di erogare l’incentivo per le
figure interessate (e.g. RUP, direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione del contratto, collaudatore
ecc….) in quelle concessioni nate con il vecchio Codice ma con fase esecutiva completamente collocata
nel periodo di vigenza del nuovo, considerando che l’arresto all’incentivazione per le concessioni
derivava esclusivamente da un limite normativo, oggi rimosso dal nuovo Codice, e che i potenziali
destinatari dell’incentivo svilupperanno un’attività d’ufficio, proprio quella che dovrebbe essere
incentivata, almeno pari a quella profusa negli appalti”. Quesito a cui la sezione fornisce importante
riscontro con la deliberazione n. 332/2023.
Viene in evidenza se sia possibile o meno, evidentemente e si anticipa, la sezione risponde
negativamente, di una applicazione retroattiva delle norme sicuramente più favorevoli sul tema degli
incentivi.
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