Page 58 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                        Applicazione dell’articolo 45 (in tema di incentivi) a
                                                   fattispecie avviate prima dell’efficacia del nuovo codice











               2.     L’analisi


               Il collegio rileva che con la nuova norma (art. 45) rispetto alla pregressa disposizione (art. 113), il
               legislatore ha allargato il perimetro dei soggetti ai quali erogare gli incentivi, facendo riferimento non
               più ai soli appalti di lavori, servizi e forniture, ma, più in generale, alle procedure di affidamento di
               lavori, servizi e forniture. Si tratta di una delle novità di maggior rilievo.


               Praticamente, con il nuovo codice viene meno il riferimento alla “gara” che condizionava l’erogazione
               degli incentivi che non potevano, ad esempio, essere previsti nel caso dell’affidamento diretto puro
               o nella concessione/project financing ovvero nelle fattispecie che non potevano essere assimilate
               alla gara “vera” e propria (intendendosi in questo senso anche una micro competizione tra operatori
               economici).

               Nella deliberazione la stessa sezione prende atto che anche la “Relazione agli articoli e agli allegati”
               – allegata al nuovo impianto normativo -, di accompagnamento al d.lgs. n. 36 del 2023, chiarisce
               che la finalità della norma è “quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi,
               l’incremento  delle professionalità  interne  all’amministrazione  e  il risparmio  di spesa  per  mancato
               ricorso a professionisti esterni” ed in particolare, con riferimento all’articolo 45 viene affermato che
               “Il comma 1 stabilisce che le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti
               relativi alle procedure di affidamento, estendendo la previsione alle attività tecniche relative a tutte
               le procedure e non solo all’appalto. Si superano, in tal modo, le difficoltà discendenti dalla vigente
               formulazione  che,  a  parità  di funzioni tecniche  svolte, consentiva  l’erogazione  dell’incentivo ai
               dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti”.

               Sul punto, secondo i giudici, è determinante che quanto si legge nell’allegato I.1 (“Definizioni dei
               soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti”) al nuovo codice dei contratti pubblici in
               cui si registra una esplicita inclusione dei contratti di concessione. Infatti, nell’indicazione dei
               soggetti citati dall’art. 45 viene definito come “. .b) «ente concedente», qualsiasi amministrazione
               aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di
               concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del
               codice”.
               Da queste premesse, non si può dubitare che l’art. 45 “includa anche le concessioni di lavori e servizi,
               nell’ambito delle procedure di affidamento per la retribuzione degli incentivi per funzioni tecniche”.




               3.     L’applicazione della nuova norma

               Spiegato che con il nuovo codice si assiste ad una estensione/ampliamento dell’ambito oggettivo
               delle fattispecie che  consentono  l’erogazione  degli incentivi viene  in considerazione  la questione
               applicativa. Nel caso posto con il quesito la concessione è sorta (il contratto è stato siglato) sotto
               l’egida della pregressa disciplina la lo sviluppo (la sua esecuzione) avviene in regime (in efficacia) del
               nuovo codice dei contratti.


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