Page 64 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
La P.A. può acquisire un bene gravato da ipoteca?
2. L’analisi: l’acquisizione di beni immobili
Il collegio evidenzia che il quesito ha due differenti aspetti che meritano analisi separata. La prima
questione è quella della legittimità dell’acquisizione di un bene immobile. Sul punto, si anticipa
nulla osta.
E nella deliberazione, infatti si legge che in materia di acquisti immobiliari da parte degli enti locali,
“in linea generale, non si rilevano impedimenti di tipo legislativo”.
I giudici ricordano i passaggi normativi ed in particolare l’art. 12, comma 1 ter, del decreto - legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha subordinato
l’acquisto di immobili, a decorrere dal primo gennaio 2014, a una previa valutazione da parte dell’Ente
della sua indispensabilità e indilazionabilità nonché ad una attestazione di congruità del prezzo di
acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio. Le limitazioni in parola, dell’autonomia negoziale degli
enti territoriali sono venute meno, “a decorrere dall’anno 2020, per effetto dell’art. 57, comma 2,
lettera f) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n.157, secondo il quale:” a decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali, come definiti
dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, nonché ai loro enti strumentali in
forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e riduzione
della spesa (…..): f) articolo 12, comma 1 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111”.
Pertanto, stante l’attuale impianto normativo, “gli enti locali possono acquistare beni immobili senza
necessità di dimostrare il carattere indispensabile e indilazionabile dell’acquisto e la congruità del prezzo
(Corte dei conti, Sez. Campania, n.52/2021/PAR e Sez. Puglia, n.99/2020/PAR)”. Evidentemente,
poi, nessun problema si pone se l’acquisto è a titolo gratuito.
Ovviamente, si poteva tacere il fatto che “L’acquisto di un immobile, tuttavia, anche senza la
corresponsione di un prezzo, comporta alcuni oneri per l’ente cessionario: a titolo esemplificativo,
oneri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e responsabilità derivante dal titolo di proprietà
sulla cosa (art. 2051 c.c.). Ne deriva, quindi, che gli atti coi quali l’Amministrazione disporrà
l’acquisto dovranno essere sorretti da una idonea istruttoria che valuti l’utilità pubblica del bene
e da una congrua motivazione che dia atto del rispetto dei principi generali che regolano l’azione
amministrativa, così come positivizzati nell’art. 1, comma 1, della legge 241/90, e come delineati
dagli artt. 81 e 97, Cost.”
3. L’acquisizione di un immobile gravato da ipoteca
L’aspetto, evidentemente di maggior rilevanza, riguarda però la possibilità di farsi carico,
nell’acquisizione, di una ipoteca e quindi di una posizione creditoria rafforzata che può esporre l’ente
a importanti responsabilità.
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