Page 64 - MediAppalti, Anno XIII - N. 9
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                          La P.A. può acquisire un bene gravato da ipoteca?












               2.     L’analisi: l’acquisizione di beni immobili


               Il collegio evidenzia che il quesito ha due differenti aspetti che meritano analisi separata. La prima
               questione è quella della legittimità dell’acquisizione di un bene immobile.   Sul punto, si anticipa
               nulla osta.
               E nella deliberazione, infatti si legge che in materia di acquisti immobiliari da parte degli enti locali,
               “in linea generale, non si rilevano impedimenti di tipo legislativo”.

               I giudici ricordano i passaggi normativi ed in particolare l’art. 12, comma 1 ter, del decreto - legge 6
               luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha subordinato
               l’acquisto di immobili, a decorrere dal primo gennaio 2014, a una previa valutazione da parte dell’Ente
               della sua indispensabilità e indilazionabilità nonché ad una attestazione di congruità del prezzo di
               acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio. Le limitazioni in parola, dell’autonomia negoziale degli
               enti territoriali sono venute  meno, “a decorrere dall’anno 2020, per effetto dell’art. 57, comma 2,
               lettera f) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
               dicembre  2019,  n.157,  secondo  il  quale:”  a  decorrere  dall’anno  2020,  alle  regioni,  alle  province
               autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali, come definiti
               dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, nonché ai loro enti strumentali in
               forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e riduzione
               della spesa (…..): f) articolo 12, comma 1 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con
               modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111”.

               Pertanto, stante l’attuale impianto normativo, “gli enti locali possono acquistare beni immobili senza
               necessità di dimostrare il carattere indispensabile e indilazionabile dell’acquisto e la congruità del prezzo
               (Corte dei conti, Sez. Campania, n.52/2021/PAR e Sez. Puglia, n.99/2020/PAR)”. Evidentemente,
               poi, nessun problema si pone se l’acquisto è a titolo gratuito.


               Ovviamente,  si poteva  tacere  il  fatto  che  “L’acquisto  di un immobile, tuttavia, anche  senza  la
               corresponsione di un prezzo, comporta alcuni oneri per l’ente cessionario: a titolo esemplificativo,
               oneri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e responsabilità derivante dal titolo di proprietà
               sulla cosa  (art.  2051  c.c.).  Ne  deriva,  quindi, che  gli atti coi quali l’Amministrazione disporrà
               l’acquisto  dovranno  essere  sorretti  da  una  idonea  istruttoria  che  valuti l’utilità pubblica del bene
               e da una congrua motivazione che dia atto del rispetto dei principi generali che regolano l’azione
               amministrativa, così come positivizzati nell’art. 1, comma 1, della legge 241/90, e come delineati
               dagli artt. 81 e 97, Cost.”



               3.     L’acquisizione di un immobile gravato da ipoteca


               L’aspetto,  evidentemente  di  maggior  rilevanza,  riguarda  però  la  possibilità di  farsi  carico,
               nell’acquisizione, di una ipoteca e quindi di una posizione creditoria rafforzata che può esporre l’ente
               a importanti responsabilità.


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