Page 59 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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In Pillole Mediappalti
La prima delle questioni ci pone innanzi un della particolare struttura del mercato e della
provvedimento di anac, in particolare l’atto del riscontrata effettiva assenza di alternative,
presidente del settembre 2023 (fasc. 4690/2022), tenuto altresì conto del grado di soddisfazione
nato a conclusione di un’attività di controllo sugli maturato a conclusione del precedente rapporto
appalti posti in essere da un comune, col quale contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità
l’autorità, rilevando una serie di irregolarità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi
operative, ha in particolare posto l’accento sulla pattuiti) e della competitività del prezzo offerto
scelta operata dal comune circa l’elaborazione rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore
di metodi di calcolo, funzionali a ridurre e di mercato di riferimento. (linee guida n. 4).
circoscrivere, in modo sostanzialmente illegittimo, Sul punto, la giurisprudenza (da ultimo t.a.r.
il ventaglio degli operatori economici da invitare toscana, ii, 12.06.2017 n. 816) afferma il
alle procedure. Una violazione del principio di carattere relativo, servente e strumentale del
rotazione degli inviti, principio – che come noto – principio di rotazione, in quanto la sua inderogabile
è stabilito al fine di favorire la distribuzione delle applicazione limiterebbe il potere della stazione
opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori appaltante di garantire la massima partecipazione
potenzialmente idonei, puntando ad evitare alla procedura di gara. conformemente, anche il
il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune supremo consesso reputa pienamente rispondente
imprese. ai principi di proporzionalità, economicità ed
efficacia dell’attività amministrativa la possibilità
L’anac ha riscontrato nell’azione dell’ente, la di deroga in capo alla stazione appaltante “ferma
volontà di sottrarsi all’applicazione del codice anche la necessità che la motivazione relativa dia
attraverso l’utilizzo non corretto (non consentito) esplicitamente conto della non ricorrenza nel
del frazionamento, piegato nel caso concreto per singolo caso dell’ipotesi di un arbitrario ed elusivo
operare affidamento diretto in luogo di procedura frazionamento della commessa assumendo a tal
ad evidenza pubblica. fine come riferimento un periodo pari a tre anni
solari” (consiglio di stato, parere 361/2018).
L’autorità in particolare ha sottolineato che nella sebbene, infatti, l’elevato grado di soddisfazione,
vigenza delle linee guida n. 4 “il principio di rotazione inerente all’esecuzione a regola d’arte, alla qualità
assume valenza generale, valevole anche per gli della prestazione, al rispetto dei tempi e dei costi
affidamenti diretti, nei quali deve essere garantita pattuiti dei precedenti contratti conclusi, possa,
l’effettiva possibilità di partecipazione alle micro, in linea astratta, giustificare il riaffidamento e
piccole e medie imprese ed evitare lo stabilizzarsi consentire una deroga al principio di rotazione,
di rendite di posizione in capo ad alcuni operatori, tuttavia, l’applicazione dello stesso “non può
cui possono derivare vantaggi dalle informazioni essere aggirata, con riferimento agli affidamenti
acquisite durante il pregresso affidamento, operati negli ultimi tre anni solari, mediante
soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse
non è elevato. la stazione appaltante è tenuta o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o
al rispetto del principio di rotazione degli inviti, strumentali determinazioni del calcolo del valore
al fine di favorire la distribuzione temporale stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di
delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori
operatori potenzialmente idonei e di evitare economici; affidamenti o inviti disposti, senza
il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune adeguata giustificazione, ad operatori economici
imprese (delibera 1180 del 18.12.2018; delibera riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di
n. 397 del 17.04.2018). tale principio, che nelle invito o affidamento”.
procedure negoziate comporta il divieto di reinvito
dell’aggiudicatario, nonché dell’operatore invitato Merita uno sguardo anche il parere del mims n.
non aggiudicatario, negli affidamenti diretti ex art. 2143 del 17/07/2023, ove nell’ambito dell’idea del
36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50 /2016 prevede il legislatore di scongiurare (o comunque ridurre il più
divieto di riaffidamento nei confronti del contraente possibile) l’utilizzo del sorteggio quale metodologia
uscente. pare doveroso aggiungere che il divieto operativa per individuare gli operatori da invitare
di riaffidamento non assuma valenza assoluta, alle procedure negoziate, si legge qualcosa di
in quanto si ritiene ammissibile una deroga da interessante.
parte della stazione appaltante che reinviti o
riaffidi al contraente uscente, purché motivi in La premessa è che nel caso di specie ci si è trovati
maniera puntuale la scelta “in considerazione davanti al “setaccio degli operatori economici”
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